| 
| Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 9 maggio 2003, n. 156 |  | Criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di  certificazione,  ispezione  e  prova  nel settore dei prodotti da costruzione,  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con
 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
 E DEI TRASPORTI
 e
 IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
 Visto  in  particolare l'articolo 8 che disciplina gli organismi di certificazione,  di  ispezione  e  i  laboratori di prova preposti al rilascio  dell'attestato  di  conformita'  di  cui all'articolo 6 del medesimo decreto;
 Visto  altresi'  l'articolo  9,  commi  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del richiamato  decreto  21 aprile  1993,  n.  246,  il  quale prevede la fissazione,  con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministro dell'interno,  dei  criteri  di  valutazione  degli  organismi di cui all'articolo  8 comma 1, anche ai fini del rilascio dell'attestato di conformita'  nonche'  le  modalita'  di  presentazione della relativa domanda di abilitazione;
 Sentito  il  Consiglio  Superiore  dei  lavori  pubblici, che si e' favorevolmente  espresso  con  parere  n.  311 reso nell'adunanza del 20 ottobre 1999;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
 Sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, reso nell'adunanza del 17 gennaio 2003;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
 Ritenuto  di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio  di  Stato  con  riferimento  alla  lettera  c) nella parte relativa  alla  previsione  di  un modello per la predisposizione del manuale  di  qualita' in quanto i contenuti di detto manuale derivano direttamente dalle norme armonizzate UNI CEI EN45011-UNI CEI EN45012, nonche'  i  rilievi  di  cui  alla lettera d) in quanto si ritiene di qualificare  il  silenzio  sull'istanza  come  accoglimento implicito anziche'  come  silenzio rigetto realizzandosi in tal modo una tutela piu' efficace dell'interessato;
 Ritenuto,  altresi',  di  non  condividere  il  citato  parere  con riferimento alla seconda parte della lettera g), in quanto il comma 7 dell'articolo  9  del presente regolamento fissa criteri di carattere generale che l'Organismo deve rispettare in materia di riservatezza e sicurezza   delle   informazioni  acquisite  nell'ambito  dell'intera attivita' e non limitatamente al manuale di qualita';
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo  17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 20263/R3C/100 in data 17 aprile 2003;
 
 A d o t t a n o
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Requisiti degli Organismi
 1.  Gli Organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova  preposti  al  rilascio  dell'attestato  di  conformita' di cui all'articolo  6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,  n.  246  (di  seguito  denominati «Organismi»), sono abilitati secondo le modalita' ed i criteri di cui al presente decreto.
 2.  Possono  ottenere l'abilitazione di cui al comma 1, le societa' di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati che svolgono o intendono svolgere attivita' nel campo del rilascio dell'attestato di conformita'  dei  prodotti da costruzione e che possiedono i seguenti requisiti:
 a) operano  da almeno due anni nell'ambito di controlli e/o delle prove ovvero delle valutazioni sui prodotti da costruzione;
 b) applicano  al loro interno regole e procedure che garantiscono l'indipendenza  e l'imparzialita' dell'organismo nonche' competenza e affidabilita'  nel  rilascio  dell'attestato  di conformita', secondo quanto  stabilito  nell'allegato  IV della direttiva 89/106/CEE ed in coerenza  con  quanto indicato nelle norme tecniche della serie UNI - EN 45000.
 3.    L'Amministrazione    competente    accerta    l'esistenza   e l'applicazione  di  tali  regole  e procedure, nonche' impone, ove la ritiene   necessaria,   l'istituzione   di   comitati   tecnici   che garantiscono la correttezza delle procedure impiegate.
 4. Non possono conseguire l'abilitazione gli Organismi direttamente interessati    in    attivita'    di    produzione,   rappresentanza, commercializzazione,  manutenzione  e  messa  in  opera  di  prodotti destinati   alle  opere  di  costruzione  oggetto  di  prove,  ovvero certificazione,  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del   21 aprile   1993,  n.  246,  oppure  i  cui  titolari,  soci  o rappresentanti  legali  sono direttamente interessati in alcuna delle suddette attivita'.
 
 
 
 Avvertenza:
 Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
 Repubblica   21 aprile   1993,  n.  246  (Pubblicato  nella
 Gazzetta   Ufficiale   22 luglio   1993,  n.  170)  recante
 «Regolamento   di  attuazione  della  direttiva  89/106/CEE
 relativa ai prodotti da costruzione.», e' il seguente:
 «Art.   8   (Organismi  interessati  dall'attestato  di
 conformita).  1.  Ai  fini  del  rilascio dell'attestato di
 conformita' di cui all'art. 6:
 a) organismi  di  certificazione  sono  gli organismi
 imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e
 le  attribuzioni  necessarie per eseguire la certificazione
 di conformita' secondo le regole di procedura e di gestione
 fissate;
 b) organismi    d'ispezione    sono   gli   organismi
 imparziali   aventi  a  disposizione  l'organizzazione,  il
 personale,  la  competenza  e  l'integrita'  necessarie per
 svolgere,   secondo   criteri   specifici,   compiti  quali
 valutazione,  raccomandazione  di  accettazione  e verifica
 delle operazioni di controllo della qualita' effettuate dal
 fabbricante,  selezione e valutazione dei prodotti in loco,
 o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;
 c) laboratori  di prova sono gli organismi imparziali
 che    misurano,   esaminano,   provano,   classificano   o
 determinano   in   altro   modo  le  caratteristiche  o  la
 prestazione dei materiali o dei prodotti.
 2.  Le  tre  funzioni di cui al comma 1, o due di esse,
 nei  casi  indicati  dall'art.  7,  lettera  a),  e  con la
 lettera b), procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un
 solo organismo purche' in possesso dei relativi requisiti.
 3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
 dei  lavori  pubblici  e'  organismo  di  certificazione ed
 ispezione  relativamente  ai  prodotti  e sistemi destinati
 alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in
 zone  a  rischio  sismico,  per  i  quali e' di prioritaria
 importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui
 all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).
 4.  Il  centro  studi ed esperienze del Corpo nazionale
 dei  vigili  del  fuoco  e'  organismo di certificazione ed
 ispezione  relativamente  ai  prodotti  e sistemi destinati
 alla  protezione  attiva  e passiva contro l'incendio per i
 quali  e'  di  prioritaria importanza garantire il rispetto
 del  requisito  essenziale  n.  2  di  cui  all'allegato  A
 (sicurezza  in caso di incendio). I laboratori del predetto
 centro  sono  laboratori  di  prova  per prodotti e sistemi
 destinati   alla   protezione   attiva   e  passiva  contro
 l'incendio.
 5.  Le  spese  relative  al  rilascio dell'attestato di
 conformita' sono a carico del richiedente.
 6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori
 pubblici  e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per
 l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n.
 1086.   L'autorizzazione   prevista   da   detto   articolo
 riguardera'  altresi'  le  prove  geotecniche sui terreni e
 sulle rocce.
 7.   Restano   salve   le   competenze   del  Ministero
 dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
 Ministero   dei   lavori   pubblici   per   quanto  attiene
 l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595».
 - Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
 Repubblica   21 aprile   1993,  n.  246  (Pubblicato  nella
 Gazzetta   Ufficiale   22 luglio   1993,  n.  170)  recante
 «Regolamento   di  attuazione  della  direttiva  89/106/CEE
 relativa ai prodotti da costruzione.», e' il seguente:
 «Art.  6 (Attestato di conformita). - 1. Il fabbricante
 od   il   suo   mandatario   nella   Comunita'  europea  e'
 responsabile  dell'attestato  di conformita' di un prodotto
 ai  requisiti  della  specificazione  tecnica,  secondo  le
 tipologie di cui all'art. 7.
 2. L'attestato presuppone:
 a) che  il  fabbricante abbia un sistema di controllo
 della  produzione  il  quale  permetta  di stabilire che la
 produzione   corrisponde   alle   relative   specificazioni
 tecniche;  ovvero,  per  i prodotti indicati nelle relative
 specificazioni tecniche;
 b) che  un  organismo  di certificazione riconosciuto
 intervenga  nella  valutazione  e  nella  sorveglianza  del
 controllo   della  produzione  o  del  prodotto  stesso  in
 aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato
 nella fabbrica.
 3.  I  prodotti  di  cui  al  comma 2, lettera b), sono
 individuati  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
 commercio  e  dell'artigianato, del Ministro dell'interno e
 del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  da emanare a seguito
 delle  determinazioni  di competenza della Commissione e da
 pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 italiana.
 4.  Con  decreto  del Ministro dei lavori pubblici, del
 Ministro  dell'interno  e  del Ministro dell'industria, del
 commercio  e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i metodi
 di controllo della conformita».
 -  Il  testo dell'art. 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
 n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993,
 n.  170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva
 89/106/CEE  relativa  ai  prodotti  da costruzione.», e' il
 seguente:
 «Art. 9 (Organismi riconosciuti). - 1. (Omissis).
 2.  Gli  organismi  di  cui all'art. 8, comma 1, devono
 soddisfare i criteri di valutazione fissati con decreto del
 Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
 del   Ministro   dei   lavori   pubblici   e  del  Ministro
 dell'interno,  sentito  il  Consiglio  superiore dei lavori
 pubblici,  sulla  base  delle  condizioni  minime  previste
 dall'allegato  B e dalle norme armonizzate. Con il medesimo
 decreto  sono stabilite anche le modalita' di presentazione
 della domanda di abilitazione.
 3.   Agli   organismi  di  cui  all'art.  8,  comma  1,
 l'abilitazione  e'  rilasciata con decreto del Ministro dei
 lavori  pubblici,  previa  istruttoria, quando i prodotti o
 sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale
 e  geotecnica  e  per  i quali e' di prioritaria importanza
 garantire  il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui
 all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).
 4.   Agli   organismi  di  cui  all'art.  8,  comma  1,
 l'abilitazione  e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro
 dell'interno,  previa  istruttoria,  quando  i  prodotti  e
 sistemi  sono  destinati  alla  protezione attiva e passiva
 contro   l'incendio   e  per  i  quali  e'  di  prioritaria
 importanza  garantire  il rispetto del requisito essenziale
 n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio).
 5.   Agli   organismi  di  cui  all'art.  8,  comma  1,
 l'abilitazione  e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro
 dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, previa
 istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono riferibili ai
 requisiti essenziali numeri 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato
 A.
 6.   Negli   altri   casi   con  decreto  del  Ministro
 dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  del
 Ministro  dei  lavori pubblici e del Ministro dell'interno,
 previa  istruttoria,  vengono  individuati gli organismi di
 cui all'art. 8, comma 1.
 7.  Ai fini di quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, le
 amministrazioni   competenti  possono  avvalersi,  mediante
 convenzioni  senza  oneri  a carico dello Stato, di enti in
 grado di fornire supporti per le istruttorie tecniche.
 8. Le abilitazioni hanno durata di sette anni e possono
 essere rinnovate anche piu' volte.
 9.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero
 dei   lavori   pubblici,   vigilano   sull'attivita'  degli
 organismi  abilitati  e,  se  rilevano  il  venir  meno dei
 requisiti  di cui al comma 2 o la commissione di illeciti o
 irregolarita',  promuovono  la  revoca  delle  abilitazioni
 rilasciate».
 Nota all'art. 1:
 -  Per  il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente
 della  Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note
 alle premesse.
 -   Il  testo  dell'allegato  IV  della  direttiva  del
 Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 (Pubblicata nella
 G.U.C.E.    11 febbraio    1989,    n.   L   40),   recante
 «Ravvicinamento     delle     disposizioni     legislative,
 regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
 concernenti i prodotti da costruzione», e' il seguente:
 «Allegato  IV (Riconoscimento dei laboratori di prove e
 degli organismi di ispezione e di certificazione).
 I laboratori di prove, gli organismi di ispezione e gli
 organismi  di  certificazione  designati dagli Stati membri
 devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
 1)   disponibilita'  di  personale  nonche'  mezzi  e
 attrezzature necessari;
 2)  competenza tecnica e integrita' professionale del
 personale;
 3)  indipendenza,  per  quanto  riguarda l'esecuzione
 delle  prove,  la  redazione  dei rapporti, il rilascio dei
 certificati  e  l'esecuzione della sorveglianza di cui alla
 presente  direttiva,  dei  quadri  e  del personale tecnico
 rispetto  a  tutte  le  categorie  professionali,  gruppi o
 persone   direttamente   o  indirettamente  interessate  al
 settore dei materiali da costruzione;
 4)  rispetto  del  segreto professionale da parte del
 personale;
 5)     sottoscrizione    di    un'assicurazione    di
 responsabilita'  civile a meno che tale responsabilita' non
 sia coperta dallo Stato in virtu' del diritto nazionale.
 Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) e'
 verificato  periodicamente dalle competenti autorita' degli
 Stati membri».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Istanza di abilitazione
 1.  L'istanza per il rilascio dell'abilitazione, redatta secondo il modello  di  cui all'allegato A al presente decreto, sottoscritta dal titolare  o  dal  legale  rappresentante  dell'Organismo richiedente, indica il tipo di abilitazione richiesto nonche' i tipi di prodotti e di prove per i quali l'Organismo intende operare.
 2.   L'istanza,  in  originale  e  duplice  copia,  e'  presentata, corredata dai documenti indicati nell'allegato B al presente decreto, al  Ministero  delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e per la competitivita' - Ispettorato tecnico.
 |  |  |  | Art. 3. Registrazione e controllo dell'istanza
 1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  appena  pervenuta l'istanza,  la  registra  in  ordine  cronologico,  controlla  la sua completezza  e  la  sua  correttezza formale e, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, la invia all'Amministrazione competente al rilascio  dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
 2.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  nei  casi  di cui all'articolo  9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile  1993,  n.  246, individua le Amministrazioni competenti al rilascio  dell'abilitazione  e  designa  l'Amministrazione addetta al coordinamento dell'istruttoria, alla quale trasmette gli atti.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Per il testo dell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto
 del  Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si
 vedano le note alle premesse.
 -  Per  il  testo dell'art. 9, comma 6, del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  21 aprile  1993,  n. 246, si
 vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Istruttoria
 1.  L'istruttoria  sull'istanza  di  cui all'articolo 2 si conclude entro   centoventi   giorni   dalla  data  in  cui  l'Amministrazione competente  o  l'Amministrazione  addetta  al  coordinamento  di  cui all'articolo 3, comma 2, ha ricevuto l'istanza.
 2. L'istruttoria si effettua mediante:
 a) esame e valutazione della documentazione prodotta;
 b) ispezioni   presso  le  strutture  dell'organismo  richiedente l'abilitazione,  nonche'  presso  le  strutture di eventuali soggetti convenzionati con lo stesso;
 3.   L'Amministrazione  competente  al  rilascio  dell'abilitazione chiede  i  chiarimenti  e  le  integrazioni necessari: in tal caso il termine  di  cui  al  comma  1  e' sospeso e riprende a decorrere dal momento  del  ricevimento  della  documentazione  o  dei  chiarimenti richiesti.
 4.  L'abilitazione  e'  rilasciata  con  provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione  competente  entro  trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria  e  su presentazione della documentazione attestante la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 13.
 5.  Qualora  l'Amministrazione  non si pronunci entro il termine di cui al comma l, l'istanza si intende accolta.
 |  |  |  | Art. 5. Rinnovo dell'abilitazione
 1. L'abilitazione e' valida per sette anni ed e' rinnovabile.
 2. L'istanza di rinnovo e' presentata dall'interessato al Ministero delle  attivita'  produttive  -  Direzione  generale  per lo sviluppo produttivo  e  per  la competitivita' - Ispettorato tecnico, almeno 6 mesi  prima  della  scadenza  di  cui  al comma precedente, a pena di decadenza.   All'istanza   e'   allegata   una  relazione  attestante l'attivita'  svolta dall'Organismo richiedente nel precedente periodo di abilitazione.
 3.  All'istanza di rinnovo si applicano i medesimi criteri, termini e  procedure previsti negli articoli 2, 3, e 4 tenendo altresi' conto dell'attivita'   svolta  dall'Organismo  nel  precedente  periodo  di abilitazione.
 |  |  |  | Art. 6. Attivita' degli Organismi
 1.  Gli Organismi abilitati eseguono in proprio le attivita' per le quali essi assumono l'incarico.
 2.   Previa   autorizzazione   del   committente   e  comunicazione all'Amministrazione  che ha rilasciato l'abilitazione, nell'ambito di un  incarico,  e'  ammesso l'affidamento a terzi dello svolgimento di singole  attivita'  o  di  parti  di  esse. L'affidatario deve essere abilitato, in conformita' a quanto previsto nel presente decreto, per l'attivita'  oggetto  di  affidamento. Nel rapporto di certificazione deve  essere  chiaramente  indicata  l'attivita',  o la parte di essa affidata al terzo, e ad esso e' allegata la documentazione relativa.
 3.  Il  contratto tra Organismo e terzo affidatario e' stipulato in forma  scritta,  e contiene la disciplina del rapporto, prevedendo in ogni  caso,  l'estensione  al terzo degli obblighi di riservatezza in conseguenza dell'attivita' affidata.
 4.  In caso di affidamento a terzi dello svolgimento di attivita' o di    parte   delle   attivita'   necessarie   per   procedere   alla certificazione,  restano  ferme  tutte le responsabilita' gravanti in capo  all'Organismo  incaricato  della  certificazione  ovvero  della prova.
 5. In ogni caso, sono vietate:
 a) la delega sistematica di singole attivita';
 b) la delega di tutte le attivita' relative ad un incarico;
 c) la delega delle attivita' di valutazione.
 6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 e' motivo di revoca dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 8.
 |  |  |  | Art. 7. Certificato
 1.  I  risultati  dell'attivita'  degli Organismi abilitati formano oggetto  da  un  certificato  che  espone con esattezza e chiarezza i risultati delle attivita' svolte e le informazioni utili.
 2.  Il  certificato,  ovvero  il  rapporto di prova, secondo quanto specificamente  previsto  nelle  pertinenti  norme  armonizzate, deve contenere almeno:
 a) il  nome  e  l'indirizzo  o  la  ragione  sociale  e  la  sede dell'Organismo  abilitato e il numero della notifica attribuito dalla Commissione U.E.;
 b) il  nome  e  l'indirizzo  o  la  ragione sociale e la sede del cliente;
 c)  la  denominazione  normalizzata  del  prodotto  oggetto della certificazione, ovvero del rapporto di prova;
 d) la  data  di  richiesta  di  certificazione, di ispezione o di prova  e  la  data  di svolgimento dell'attivita' di certificazione e delle eventuali prove eseguite;
 e) l'identificazione  dalla  specifica tecnica armonizzata ovvero nazionale   riconosciuta,   in   base   alla  quale  si  effettua  la certificazione, l'ispezione o la prova;
 f)  la  descrizione del metodo o della procedura applicata per lo svolgimento dell'attivita' richiesta;
 g) tutti  gli  scostamenti,  le aggiunte o le esclusioni rispetto alla   specifica  tecnica  prevista  per  quel  particolare  tipo  di attivita';
 h) l'identificazione di tutti i metodi ovvero delle procedure non coperte   da   norma   armonizzata   che  siano  state  eventualmente utilizzate;
 i) per  l'organismo  il certificato ovvero il rapporto di prova e la data di emissione dello stesso.
 3.  Per ciascun tipo di certificazione effettuata dall'Organismo e' adottato  uno specifico modulo le cui pagine devono essere numerate e siglate dal soggetto che ne assume la responsabilita'.
 4.   Il  certificato  ovvero  il  rapporto  di  prova  deve  essere univocamente   contrassegnato  e  registrato  in  un  apposito  libro conservato presso l'Organismo;
 5.  Dopo l'emissione del certificato, ovvero del rapporto di prova, allo stesso non possono essere apportate correzioni o aggiunte se non per  mezzo  di un altro atto avente le medesime caratteristiche e dal quale risulta espressamente la modifica e la correzione.
 |  |  |  | Art. 8. Revoca e sospensione dell'abilitazione
 1.   Nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  competente  accerti  in qualunque modo, anche mediante ispezioni e controlli, la sopravvenuta mancanza  dei  requisiti  e  delle  condizioni soggettive o oggettive previste  per  il  rilascio  dell'abilitazione, diffida l'organismo a mettersi  in regola, assegnando, al riguardo un termine non inferiore a  trenta  giorni.  Decorso  tale termine senza che l'Organismo abbia provveduto,  l'Amministrazione  competente, ai sensi dell'articolo 9, comma  9, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, revoca l'abilitazione.
 2. Entro trenta giorni dalla diffida, l'Organismo ha la facolta' di presentare   eventuali   controdeduzioni,   in   merito   alle  quali l'Amministrazione  si  pronuncia  entro i successivi sessanta giorni. Nel  caso  in  cui  le  controdeduzioni  vengano  ritenute  infondate l'Amministrazione provvede alla revoca dell'abilitazione.
 3.   L'Amministrazione  competente  provvede  inoltre  alla  revoca dell'abilitazione qualora accerti:
 a) l'inosservanza  alle  disposizioni  del  presente  decreto, in particolare  a  quelle  riguardanti  l'imparzialita' e l'indipendenza dell'organismo, la gestione dell'attivita' oggetto dell'abilitazione, l'operato del direttore tecnico, il rispetto del manuale di qualita', del tariffario, delle eventuali agevolazioni procedurali previste;
 b) per gli organismi di prova, la mancanza o l'inefficienza delle attrezzature  previste, del controllo di taratura delle attrezzature, la mancanza di correttezza e competenza nell'esecuzione delle prove.
 4.  La  revoca  e' adottata previa contestazione degli addebiti con contestuale assegnazione di un termine per controdeduzioni.
 5. Se le mancanze o inadempienze nelle quali e' incorso l'Organismo sono  eliminabili  in  tempi  brevi  ovvero  non sono particolarmente gravi,  l'Amministrazione, sempre previa contestazione degli addebiti con  contestuale  assegnazione  di un termine per le controdeduzioni, dispone la sospensione dell'abilitazione per un periodo di durata non superiore a sei mesi.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 -  Per  il  testo dell'art. 9, comma 9, del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  21 aprile  1993,  n. 246, si
 vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Personale dell'Organismo
 1. L'organico minimo degli Organismi e' costituito:
 a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria o in discipline tecniche, dotato di specifiche competenze professionali, iscritto nel relativo  albo  che abbia maturato esperienza nello specifico settore per almeno tre anni;
 b) da  due  laureati,  di  cui  uno in ingegneria o in discipline tecniche;
 c) da  sei  dipendenti,  di  cui  quattro  in possesso almeno del diploma di scuola media superiore.
 2.  L'organigramma del personale dell'Organismo deve, in ogni caso, prevedere la presenza di un Responsabile della qualita'.
 3. Il direttore tecnico:
 a) sovrintende all'attivita' tecnica dell'organismo;
 b) adotta,  tenuto  conto  dei  vincoli  normativi,  le procedure operative;
 c) vigila  sull'esatto  e  puntuale rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto.
 4.  Il  personale  abilitato alle operazioni di certificazione, nel rispetto  delle  competenze  professionali, deve essere costituito da tecnici  laureati o diplomati o da altro personale fornito di provata e  pluriennale  esperienza.  In  tale  ultimo  caso  il personale non diplomato  non deve essere in numero prevalente rispetto al personale diplomato  e  all'atto  dell'istanza  deve  avere adeguata esperienza almeno  triennale.  La  qualificazione  del  personale e' documentata attraverso i titoli specifici posseduti e l'esperienza maturata.
 5.  L'Organismo  e  il  suo  personale  sono tenuti al rispetto del segreto  professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante   lo   svolgimento  dei  loro  compiti,  devono  eseguire  le valutazioni  e le verifiche con la massima integrita' professionale e la  massima  competenza  tecnica  e  devono  essere  liberi  da  ogni pressione  e  stimolo,  in  particolare  di  ordine  finanziario, che possano influenzare le loro decisioni e i risultati del loro operato, in  particolare  quelli  provenienti  da  persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
 6.  La  remunerazione del Direttore tecnico, del Responsabile della qualita'  e  del  personale  non  deve  dipendere  dal  numero  delle certificazioni rilasciate ne' dal risultato di queste.
 7.  L'organismo  deve  rispettare  i  termini  e  le condizioni che garantiscano il carattere riservato e la sicurezza delle informazioni acquisite  nel  corso  della  sua  attivita',  come  richiesto  dagli utilizzatori dei suoi servizi.
 |  |  |  | Art. 10. Manuale della qualita'
 1. L'organismo adotta una struttura e procedure conformi alle norme della  serie  UNI CEI EN 45000  pertinenti  al  tipo  di abilitazione richiesto.  A tal fine deve dotarsi di un «Manuale della qualita», da allegare all'istanza di abilitazione.
 2. Il manuale contiene almeno:
 a) l'esposizione della politica per la qualita';
 b) una  descrizione  dello  stato  giuridico dell'organismo e del relativo assetto societario;
 c) l'organigramma,   compreso   il   consiglio   direttivo  o  di amministrazione,  la  sua  composizione,  il  suo  mandato  ed il suo regolamento interno;
 d) nome,  qualifica,  esperienza,  mandati  e tipo di rapporto di lavoro  del direttore tecnico e del personale preposto alle attivita' per   la   quale  e'  richiesta  l'abilitazione  o  avente  incarichi direttivi;
 e) l'elenco di tutte le normative di riferimento;
 f) le  procedure per la selezione, l'assunzione e l'addestramento del  personale  preposto  all'attivita'  per  la  quale  e' richiesta l'abilitazione;
 g)  le attivita' operative e funzionali relative alla qualita' in modo  che  ogni  addetto  conosca  l'estensione e i limiti dei propri compiti e delle proprie responsabilita';
 h) le procedure generali della garanzia della qualita';
 i) un  riferimento  alle  procedure  proprie  di  ciascun tipo di attivita';
 l)   quando  opportuno,  un  richiamo  alle  prove  valutative  e all'utilizzo di materiali di riferimento;
 m) le  procedure  per  gestire  la  non conformita' ed assicurare l'efficacia delle azioni correttive;
 n) le procedure da utilizzare per le attivita' non normalizzate;
 o) la lista dei delegati e le procedure per la loro sorveglianza;
 p) le   procedure   riguardanti   la   registrazione   delle  non conformita' e le relative azioni correttive e preventive;
 q) la procedura per la gestione dei reclami;
 r) la  procedura  per il rilascio, il ritiro e l'annullamento dei certificati.
 3. Per gli organismi di prova:
 a)  la  descrizione  delle  prove che l'organismo svolge e per le quali e' richiesta l'abilitazione;
 b)  l'inventario delle macchine ed attrezzature utilizzate per le prove,   con   l'indicazione,   per  ognuna  delle  procedure  d'uso, manutenzione, controllo e taratura;
 c)  ogni altro elemento richiesto per conformarsi alle pertinenti norme UNI CEI EN 45000.
 4. Il Manuale della qualita' deve essere riesaminato periodicamente da  parte  del  responsabile  della qualita', allo scopo di mantenere l'efficacia delle disposizioni prescritte e garantire l'intervento di eventuali azioni correttive. Tali riesami devono essere registrati in modo  da  fornire  anche  i  dettagli  di  tutte le azioni correttive intraprese.  Le  modifiche  del  Manuale della qualita' devono essere presentate, per relativa approvazione, all'Amministrazione competente che ha rilasciato l'abilitazione.
 5.  Gli Organismi devono redigere e tenere costantemente aggiornato un  elenco dei prodotti o sistemi certificati ovvero provati che deve essere  disponibile  al  pubblico. Ogni prodotto elencato deve essere seguito dalla denominazione del fabbricante o del suo mandatario.
 |  |  |  | Art. 11. Sistema di identificazione dei campioni
 1. La manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a prova o  taratura avviene con l'attuazione di un sistema di identificazione degli stessi, sia per mezzo di documenti, sia per mezzo di marcatura, ove   possibile   indelebile,  che  permetta  di  evitare  confusioni sull'identita'  dei  campioni  o  degli oggetti o sul risultato delle misurazioni effettuate.
 2.  Il  sistema  di  cui  al  comma  1,  garantisce che, anche dopo l'identificazione,  i  campioni  possano  essere  manipolati  in modo anonimo.
 3.  E'  prevista una procedura per l'immagazzinamento segregato per particolari  tipi  di  campioni,  la  cui  natura  lo  richieda; tale procedura e' specificamente indicata nel manuale della qualita'.
 4.  In  tutte  le  fasi  di immagazzinamento, di manipolazione e di preparazione dei campioni per l'esecuzione delle prove, sono prese le precauzioni  necessarie a evitarne il deterioramento e la conseguente invalidazione dei risultati.
 |  |  |  | Art. 12. Requisiti dei locali
 1.  I  locali  in  cui  l'Organismo  svolge  l'attivita' per cui e' abilitato hanno i seguenti requisiti:
 a) sono  in  regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e di igiene e sicurezza del lavoro;
 b)  sono  mantenuti  in maniera adeguata a soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita'.
 2. I locali sede dell'attivita' di prova devono avere inoltre spazi idonei  a  permettere  lo  svolgimento dell'attivita' per le quali si richiede l'abilitazione, nonche' per la conservazione dei campioni.
 |  |  |  | Art. 13. Polizza assicurativa
 1.  Il rilascio dell'abilitazione e' subordinato alla presentazione da  parte dell'Organismo interessato, della documentazione attestante l'avvenuta stipula di una polizza assicurativa per la responsabilita' civile che copra espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi  all'attivita'  oggetto di abilitazione. Il massimale minimo assicurato deve essere pari a 3.500.000 euro.
 2.  La  sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa costituisce causa di decadenza dall'abilitazione.
 |  |  |  | Art. 14. Convenzioni
 1.  L'Autorita' competente approva, sulla base dei medesimi criteri contenuti   nel   presente   decreto,  le  convenzioni  eventualmente stipulate  ai  sensi  dell'articolo 9,  comma  13,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
 2.  I  costi connessi con l'abilitazione, ai sensi dell'articolo 15 del  decreto  del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono a carico dell'Organismo.
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 -  Il  testo  dell'art.  9,  comma  13, del decreto del
 Presidente   della   Repubblica   21 aprile  1993,  n.  246
 (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22 luglio 1993, n.
 170)  recante  «Regolamento  di  attuazione della direttiva
 89/106/CEE  relativa  ai  prodotti  da costruzione.», e' il
 seguente:
 «13.  Ogni  organismo abilitato e' tenuto a trasmettere
 alle  amministrazioni  che  hanno rilasciato l'abilitazione
 copia   di  eventuali  convenzioni  con  altri  soggetti  o
 laboratori   per  l'espletamento  di  fasi  o  parti  delle
 attivita'  per cui e' abilitato. Le convenzioni non possono
 aver  durata superiore a quella residua dell'abilitazione e
 sono  inefficaci  se  non  approvate  con specifico decreto
 emesso ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Anche per i predetti
 soggetti e laboratori si applica il comma 2».
 -  Il  testo  dell'art.  15  del decreto del Presidente
 della  Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, (Pubblicato nella
 Gazzetta   Ufficiale   22 luglio   1993,  n.  170)  recante
 «Regolamento   di  attuazione  della  direttiva  89/106/CEE
 relativa ai prodotti da costruzione.», e' il seguente:
 «Art.  15  (  Proventi).  -  1. I proventi derivanti da
 attivita'  svolte da organi dell'amministrazione centrale o
 periferica  dello  Stato,  per  gli adempimenti di cui agli
 articoli 5,  6,  8,  9  e  11, sono versati all'entrata del
 bilancio    dello    Stato   per   essere   successivamente
 riassegnati,  con  decreto  del  Ministro  del tesoro, agli
 stati di previsione dei Ministeri interessati, sui capitoli
 destinati   al  funzionamento  dei  servizi  preposti  allo
 svolgimento delle attivita' di cui ai citati articoli.
 2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
 commercio  e  dell'artigianato,  del  Ministro  dei  lavori
 pubblici  e  del  Ministro dell'interno, di concerto con il
 Ministro  del  tesoro,  sono  determinati  ogni  due anni i
 proventi  di cui al comma 1, sulla base dei costi effettivi
 dei  servizi  resi, e le relative modalita' di riscossione.
 In prima attuazione il decreto viene emanato entro sessanta
 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Entrata in vigore
 1.  Il  presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 9 maggio 2003
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Marzano
 
 Il Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Lunardi
 
 Il Ministro dell'interno
 Pisanu
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2003 Ufficio  di  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 263
 |  |  |  | Allegato A Schema di istanza di abilitazione o di rinnovo
 
 Al    Ministero   delle   attivita'
 produttive - Direzione generale per
 lo   sviluppo   produttivo   e   la
 competitivita'     -    Ispettorato
 tecnico    dell'industria   -   via
 Molise, 2 - 00187 - Roma
 
 Il sottoscritto ................. nato a ............ il ....... residente a ............. via ........... in qualita' di (1) ........ della ditta (2) ......................
 
 Chiede
 
 il  rilascio/rinnovo  dell'abilitazione,  ai  sensi  dell'art.  9 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 quale (3) .... per i seguenti tipi di prodotto o di prova;
 Il  sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle condizioni che  devono  essere  soddisfatte  dagli  organismi abilitati, fissate dall'allegato  B  al  d.P.R.  n. 246 del 21 aprile 1993 e dal decreto interministeriale   n...  del...,  e  si  impegna  sotto  la  propria personale  responsabilita',  a  condurre l'attivita' per cui richiede l'abilitazione nel rispetto delle condizioni stesse.
 
 Data ...........
 Firma ................
 
 (1)  Titolare,  legale  rappresentante  (2) Indicare la ragione sociale  e la sede (3) Specificare se organismo di certificazione, di ispezione o di prova.
 |  |  |  | Allegato B 
 Documentazione   da   presentare   a   corredo   dell'istanza  di abilitazione   (in  originale  o  copia  autenticata  e  due  copie), sottoscritta  dal  titolare  o  legale  rappresentante  della ditta o societa'.
 1) Organigramma.
 2)  Dichiarazione  di  compatibilita'  resa  dal titolare (per le ditte  individuali)  o  dal  legale  rappresentante (per le societa), secondo  il  seguente  schema:  «Il  sottoscritto  dichiara  che  non sussiste   alcuna   incompatibilita'   fra   l'attivita'   esercitata nell'Organismo  di  certificazione  (o  ispezione  o  prova) ed altre attivita'   esterne   eventualmente   espletate   dal   medesimo.  In particolare  dichiara  di  non  essere  direttamente  interessato  in attivita'   di   produzione,   rappresentanza,   commercializzazione, manutenzione,  messa  in  opera  di  prodotti o materiali riguardanti certificazioni  o  prove  oggetto  della  presente richiesta. Per gli organismi  di prova, lo schema di dichiarazione deve essere integrato come  segue  «Si  impegna  inoltre  a non utilizzare le strutture del laboratorio per prove su prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria  civile,  provenienti  da cantieri nei quali operi o abbia operato   in   qualita'   di  progettista,  direttore  dei  lavori  o collaudatore.
 3)  Certificato  di  iscrizione  alla  Cartiera di commercio, con esclusione degli enti non soggetti.
 4) Statuto dell'organismo.
 5)  Elenco  nominativo  del  personale  tecnico  e  direttivo con indicazione   delle   relative   funzioni,  sottoscritto  dal  legale rappresentante.
 6)   Curricula   e   pertinente   documentazione  comprovante  la qualificazione del personale.
 7) Attestato rilasciato da una Societa' assicuratrice comprovante la  stipula  di  assicurazione  di  responsabilita'  civile che copra espressamente   i  rischi  derivanti  da  eventuali  errori  connessi all'attivita' oggetto di abilitazione per importo minimo di 3.500.000 euro.
 8)  Planimetrie  e  sezioni, in scala 1:100, dell'immobile in cui viene  esercitata  l'attivita',  con l'indicazione della destinazione d'uso  dei  locali  e  di ogni elemento utile comprovante l'idoneita' delle   aree   destinate   alla   conservazione   degli  atti,  delle campionature di prova e dei tipi di prodotto; gli elaborati grafici e l'annessa  relazione  tecnica devono essere firmati da professionista iscritto all'albo.
 9)   Documentazione   rilasciata   dalle   autorita'  competenti, comprovante  l'idoneita'  dei  locali  e  degli impianti dal punto di vista  dell'igiene  e  della  sicurezza  del lavoro; nelle more della presentazione   della   documentazione   anzidetta,  l'esistenza  dei requisiti    prescritti   dalla   normativa   vigente   puo'   essere provvisoriamente  attestata  da  dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio presentata dal legale rappresentante dell'organismo.
 10) Manuale della qualita' sottoscritto dal legale rappresentante e dal Responsabile della qualita'.
 11)  Tariffario  delle  prestazioni,  con  indicazione  della sua validita' nel tempo e delle massime agevolazioni concedibili.
 12)  Eventuali  convenzioni  che  si intendono stipulare ai sensi dell'art.  9, comma 13 del D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 con altri organismi.  Ogni  convenzione  proposta  deve  essere corredata della documentazione    indicata   nel   presente   allegato,   predisposta dall'organismo con cui si intende stipulare la convenzione stessa.
 13)  Attestato  di  versamento  comprovante  l'avvenuto pagamento della quota prevista dal decreto interministeriale di cui all'art. 15 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21 aprile n. 246 per l'attivita', di abilitazione richiesta.
 14) La documentazione comprovante che i locali utilizzati sono in regola con le vigenti disposizioni edilizie.
 Gli  organismi  di  prova,  in  aggiunta  a  quanto  indicato  ai precedenti punti, devono produrre
 15)   Una  planimetria  dei  locali  con  la  disposizione  delle attrezzature  e  l'indicazione degli spazi per l'immagazzinamento, il carico e lo scarico dei campioni da sottoporre a prova.
 16) Un prospetto da cui risultino i seguenti elementi:
 a) norme di prova adottate;
 b) attrezzatura utilizzata;
 c) ente che effettua le tarature e periodicita'.
 Gli  organismi  di  prova,  in  aggiunta  a  quanto  indicato  ai precedenti punti devono produrre
 17)  Documentazione  attestante  che  l'Organismo  e' operante da almeno  due anni nell'ambito delle prove e/o valutazioni sui prodotti da costruzione.
 |  |  |  | Allegato C 
 Contenuto del certificato CE di conformita'
 
 Il certificato CE di conformita' deve contenere in particolare:
 il nome e l'indirizzo dell'organismo di certificazione;
 il  nome  e  l'indirizzo  del  fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita';
 la  descrizione  del  prodotto  (tipo, identificazione, impiego etc.);
 le disposizioni a cui risponde il prodotto;
 le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto;
 il numero del certificato;
 le eventuali condizioni di durata di vanita' del certificato;
 il nome e la qualifica del fabbricante.
 |  |  |  |  |