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| Gazzetta n. 150 del 1 luglio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 6 giugno 2003 |  | Autorizzazione  all'organismo  di  controllo  denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Asparago  Verde  di  Altedo»  registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il regolamento della Commissione CE n. 492/2003 del 18 marzo 2003  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della  indicazione  geografica  protetta  «Asparago Verde di Altedo», prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Considerato che l'organismo «Check Fruit Srl» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e  le attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del citato articolo dell'art. 53, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del  Consiglio  n.  2081/92  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che e' stata  autorizzata  dal  Ministero  una struttura di controllo con il compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  di  controllo  «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via  Boldrini n. 24, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazione  di specificita'  (STG),  istituito  presso  il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della  legge  24 aprile  1998,  n.  128, come sostituito dall'art. 14 della  legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  recante  disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi  del  comma  1,  del  medesimo  art.  53  della citata legge ad espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del regolamento   CEE   del  Consiglio  n.  2081/92  per  la  indicazione geografica  protetta «Asparago Verde di Altedo», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 492/2003 del 18 marzo 2003.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo «Check  Fruit  Srl»  del  rispetto  delle  prescrizioni  previste nel presente  decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo   autorizzato  «Check  Fruit  Srl»  dovra'  assicurare, coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto  e  che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la  denominazione  «Asparago  Verde  di  Altedo»,  venga  apposta  la dicitura:   «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  «Check  Fruit Srl» non puo' modificare la denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo  per  la indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo»,  cosi'  come  depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  controllo «Check Fruit Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte   le   disposizioni  complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo    autorizzato   «Check   Fruit   Srl»   comunica   con immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della indicazione  geografica  protetta  «Asparago  Verde di Altedo», anche mediante  immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» immette anche nel sistema informativo  del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli   elementi   conoscitivi   di  carattere  tecnico  e  documentale dell'attivita'  certificativa,  ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale  competente,  atte  ad  evitare  rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della  indicazione  geografica  protetta  «Asparago  Verde di Altedo» rilasciate  agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure  saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo  e  dall'art.  6,  sono simultaneamente resi noti anche alla regione  nel  cui  ambito  territoriale  ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo».
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  «Check  Fruit  Srl»  e'  sottoposto  alla vigilanza   esercitata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  e della Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di  produzione  della indicazione geografica protetta «Asparago Verde di  Altedo»,  ai  sensi  dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 6 giugno 2003
 Il direttore generale: Abate
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