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| Gazzetta n. 150 del 1 luglio 2003 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 3 giugno 2003, n. 153 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana  e  il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 promulga la seguente legge:
 Art. 1. 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione  russa  sulla  cooperazione  in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso. |  |  |  | Art. 3. 1.   All'onere   derivante   dall'attuazione  della  presente  legge, determinato  nel  limite  massimo  di euro 133.720 per ciascuno degli anni  2003  e  2004  e di euro 146.125 annui a decorrere dal 2005, si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |  |  |  | Art. 4. 1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 3 giugno 2003
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Frattini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 3538):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi)  Ministro, ad interim, degli affari esteri, il
 15 gennaio 2003.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 3 febbraio 2003, con pareri delle commissioni
 I, V, VII, X e XII.
 Esaminato dalla III commissione, l'11 febbraio 2003 e 5
 marzo 2003.
 Relazione  scritta  annunciata il 5 marzo 2003 (atto n.
 3538/A - relatore on. G. Selva).
 Esaminato  in  aula  il 10 marzo e approvato l'11 marzo
 2003.
 Senato della Repubblica (atto n. 2101):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  20  marzo 2003 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 7ª e 12ª.
 Esaminato  dalla  3ª  commissione  il  1° e il 9 aprile
 2003.
 Relazione scritta annunciata il 29 aprile 2003 (atto n.
 2101/A - relatore sen. F. Martone).
 Esaminato in aula e approvato il 15 maggio 2003.
 |  |  |  | ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana
 e il Governo della Federazione Russa
 sulla cooperazione in ambito giovanile
 
 II   Governo   della   Repubblica  Italiana  e  il  Governo  della Federazione Russa, di seguito denominati "le Parti",
 operando   nello   spirito  delle  intese  conseguite  nell'ambito dell'organizzazione  per  la  Sicurezza e la Cooperazione in Europa e del Consiglio d'Europa,
 riferendosi   all'articolo   10   del   Trattato   di  Amicizia  e Cooperazione  tra  la  Repubblica  Italiana  e  la Federazione Russa, firmato  a  Mosca  il  14  ottobre  1994,  perseguendo  gli obiettivi tracciati  dal  Piano  d'Azione  nelle  relazioni  tra  la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, firmato a Roma il 10 febbraio 1998,
 conformemente  all'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e  dell'istruzione  tra  il  Governo  della  Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, Firmato a Roma il 10 febbraio 1998,
 impegnandosi  a dare nuovo impulso agli scambi giovanili tra i due Paesi,
 hanno convenuto quanto segue:
 
 Articolo 1
 Conformemente   alla   legislazione  interna  del  proprio  Stato, ciascuna  delle  Parti incoraggia i rapporti di amicizia e gli scambi diretti giovanili di ogni tipo fra i due Paesi.
 Gli  scambi  si  effettuano  a livello nazionale e regionale sotto farma  sia  di gruppi sia di singoli individui, con la partecipazione di  giovani  e  di  persone  impegnate  nell'attivita'  a  favore dei giovani,   indipendentemente   dalla  loro  appartenenza  sociale  ed aderenza ad organizzazioni a carattere sociale.
 
 Articolo 2
 Le Parti incoraggiano i seguenti indirizzi ed obiettivi prioritari della cooperazione in materia di gioventu':
 consultazioni  e  scambi  di  esperienze  tra  esponenti del mondo giovanile ed esperti degli Enti statali in materia di gioventu';
 educazione dei giovani ai valori democratici ed all'osservanza dei diritti dell'uomo;
 coinvolgimento  dei giovani nella soluzione di questioni di vitale importanza,    compresi    i    problermi   della   tutela   sociale, dell'istruzione,  della  protezione  ambientale, dello studio e della conservazione del patrimonio culturale dei due Paesi;
 diffusione tra i giovani dell'idea della costituzione in Europa di una situazione di reciproca fiducia e di cooperazione;
 assistenza  ai  giovani  nello studio delle lingue, della cultura, della letteratura e dell'arte di ambedue i Paesi nell'interesse della creazione di un unico spazio culturale europeo;
 sviluppo  della cooperazione nel settore del turismo e dello sport giovanile  quale  uno  dei  fattori  dell'educazione sociale e fisica della gioventu';
 incoraggiamento  di altri contatti al fine di organizzare il tempo libero della gioventu'.
 
 Articolo 3
 Le  Parti,  conformemente  agli obiettivi definiti nell'Articolo 2 del presente Accordo, incoraggiano:
 incontri,  forum,  festival, campeggi giovanili con l'obiettivo di approfondire la comprensione reciproca ed i contatti diretti;
 conferenze  e  seminari  su  temi socio-politici, socio-economici, giuridici, tecnico-scientifici e culturaleumanitari;
 contatti  tra  i  giovani:  parlamentari, personalita' politiche e sociali, imprenditori;
 colloqui  rivolti  allo  scambio  di  esperienze e di informazioni relative ai programmi ed ai risultati delle ricerche scientifiche nel settore della politica in materia di gioventu';
 partecipazione  ad  attivita'  giovanili multilaterali nell'ambito del   Consiglio   d'Europa  e  di  altre  organizzazioni  europee  ed internazionali,   tenendo   conto  della  legislazione  nazionale  di entrambi gli Stati;
 manifestazioni  mirate  a  perfezionare  la  qualifica  di giovani specialisti in diversi settori di attivita' professionale, di docenti e di giovani ricercatori a livello di Enti di istruzione;
 cooperazione tra rappresentanti dei mass media;
 contatti  e scambi tra scolari e studenti delle scuole superiori e professionali;
 svolgimento  in  ciascuno  dei due Paesi di iniziative a carattere artistico,  mostre,  tournees,  giornate  della  cultura e dell'arte, concorsi internazionali e nazionali, con la partecipazione di giovani interpreti ed esponenti artistici;
 scambio  di  esperienze relative ai servizi sociali, appoggio alla realizzazione  dei  programmi  di  assistenza psicologica, giuridica, informativa, sociale e riabilitativa dei giovani;
 iniziative  bilaterali  di  lavoro  volontario di utilita' sociale svolte da giovani dei due Paesi;
 scambi  giovanili  nell'ambito dei rapporti di partenariato tra le citta' e le regioni russe ed italiane;
 scambio  di  informazioni allo scopo di prevenire tra i giovani la trasgressione  della  legge  e la diffusione della tossicodipendenza, della tossicomania, dell'alcolismo e dell'AIDS. Articolo 4
 i  giovani  di  eta',  di  regola, non inferiore a 18 anni possono partecipare agli scambi giovanili nell'ambito del presente Accordo.
 La composizione numerica dei gruppi che parteciperanno agli scambi giovanili non potra' superare, di regola, le 15 persone.
 
 Articolo 5
 Le  Parti  forniscono i mezzi, se possibile di valore equivalente, per  la  realizzazione  della  collaborazione  nel campo giovanile in conformita' alle leggi dei rispettivi Stati.
 Le  condizioni concrete degli scambi, compreso il totale dei mezzi stanziati  a  questo scopo nonche' le modalita' dell'assunzione delle spese  relative  all'invio  ed  all'accoglienza  dei giovani, saranno definite  nel corso del negoziato per i programmi di scambi giovanili in conformita' all'art. 6 del presente Accordo.
 Articolo  6  Il  Ministero  degli  Affari  Esteri della Repubblica Italiana,  Direzione  Generale  per  la  Promozione e la Cooperazione Culturale,   e'   responsabile,   per   la  Parte  italiana,  per  la
 realizzazione del presente Accordo.
 Il   Ministero   dell'Istruzione   della   Federazione   Russa  e' responsabile,  per  la Parte russa, per la realizzazione del presente Accordo.
 Ai  fini  della  realizzazione  del presente Accordo potra' essere costituito  un  gruppo  misto di lavoro composto da rappresentanti di Amministrazioni  pubbliche e Associazioni della Repubblica Italiana e da   rappresentanti  di  Organizzazioni  pubbliche  e  sociali  della Federazione  Russa,  su  base  paritetica,  al  fine di predisporre i programmi  degli  scambi  giovanili,  per i periodi di tempo presi in considerazione  ed  al  fine  di  coordinare  l'attivita' per la loro effettuazione.  Le riunioni del gruppo di lavoro si svolgono di norma una volta ogni due anni, alternativamente in Italia e in Russia.
 
 Articolo 7
 Il  presente  Accordo  non  esclude  la possibilita' di realizzare altre iniziative nei settore degli scambi giovanili fra i due Paesi.
 
 Articolo 8
 Le  Parti,  su base di reciprocita', si prefiggono di agevolare le condizioni  della  concessione  dei  visti  per  i  partecipanti alle manifestazioni nell'ambito del presente Accordo.
 
 Articolo 9
 Il  presente  Accordo  entrera' in vigore alla data della conferma della  ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti  si  saranno  comunicate  ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
 Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, nei rapporti tra  la  Repubblica  Italiana  e  la Federazione Russa cessa di avere efficacia  l'Accordo  tra  il  Governo della Repubblica Italiana e il Governo  dell'Unione  delle  Repubbliche  Socialiste Sovietiche sugli scambi giovanili firmato a Roma il 30 novembre 1989. Articolo 10
 Il  presente  Accordo e' concluso per un periodo di cinque anni ed e'  tacitamente  rinnovato  per  successivi  periodi  di cinque anni, almeno che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte la  volonta'  di denunciarlo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di validita'.
 Fatto  a  Roma  il  15  gennaio 2001 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
 Per il Governo della Repubblica Italiana
 Per il Governo della Federazione Russa
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