Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 giugno 2003
Riduzione degli interessi relativi alla riscossione e ai rimborsi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, concernente gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario, della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 20, 21, 39, 44 e 44-bis, relativi alla misura degli interessi, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, riguardante gli interessi per rapporti di credito e debito d'imposta, che dispone che il Ministro delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto, a determinare, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura di detti interessi;
Visto l'art. 3, commi 141 e 142, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti disposizioni in materia di entrata, che stabilisce la misura degli interessi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1997;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326, concernente disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 46 del 1999;
Visto l'art. 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che dispone, tra l'altro, che la misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo e' determinata nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile;
Visto il proprio decreto 11 dicembre 2001 che ha fissato la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 luglio 1994, n. 457, riguardante l'autorizzazione al Ministero del tesoro a determinare i tassi di interesse per debiti e crediti dello Stato;
Ritenuta la necessita' di determinare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 133 del 1999, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario, la misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi, compresi quelli da effettuare con le modalita' di cui all'art. 42-bis, relativo all'esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti rispettivamente dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2003, annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura dell'1,375 per cento.
 
Art. 2.
1. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario, previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, sono dovuti semestralmente nella misura dell'1,375 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2003. Dalla stessa data, gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento.
 
Art. 3.
1. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento a decorrere dal 1° luglio 2003, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.
 
Art. 4.
1. Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 4 per cento, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° luglio 2003.
 
Art. 5.
1. Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione, previsti dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2003
Il Ministro: Tremonti
 
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