| IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle autorita' di  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' e, in particolare l'art.  2,  comma  1,  con  il quale e' stata istituita, tra l'altro, l'Autorita' per le telecomunicazioni;
 Visto,  inoltre,  il  comma 38, lettera b), dello stesso art. 2, il quale   prevede   che  all'onere  derivante  dall'istituzione  e  dal funzionamento  delle  autorita'  si  provvede,  a decorrere dal 1996, mediante  contributo  di  importo non superiore all'uno per mille dei ricavi  dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti che esercitano il servizio  di  pubblica  utilita'  nel settore delle telecomunicazioni entro  il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite  con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
 Visti, altresi', i commi 39 e 40 del predetto art. 2 della legge n. 481  del  1995  che prevedono, rispettivamente, che il Ministro delle finanze  e'  autorizzato  ad  adeguare  il  contributo  a  carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le  effettive  spese  di funzionamento di ciascuna autorita' e che le somme  di  cui  al  comma  38, lettera b), sono versate allo stato di previsione   dell'entrata   del   bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnate  ad  un  unico  capitolo  dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e detta le norme sui sistemi delle  telecomunicazioni  e radiotelevisivo, e, in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che dispone che alla copertura finanziaria di parte  dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede  con le modalita' di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della citata legge n. 481 del 1995;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 17 maggio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  123 del 28 maggio  2002,  con il quale sono state stabilite, per l'anno 2002, le  misure  e  le  modalita'  di  versamento del contributo di cui al citato art. 2, comma 38, lettera b) della legge n. 481 del 1995;
 Visto  l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, trasferendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze;
 Visto  lo  stanziamento  autorizzato in relazione alla legge n. 249 del  1997  indicato  nella  tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
 Visto  il  decreto  31 dicembre  2002 del Ministero dell'economia e delle  finanze,  recante  la  ripartizione  in  capitoli delle unita' previsionali  di  base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;
 Vista  la  comunicazione  in  data  31 marzo  2003,  n.  U223/03/RM dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni, con la quale vengono  proposte  le  modalita'  di  applicazione  e  la  misura del contributo da valere per l'anno 2003;
 Visto  il  parere  espresso dal ragioniere generale dello Stato con nota n. 0049677 del 23 aprile 2003;
 Considerata  la  congruita'  della  misura  del contributo proposta dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
 Ritenuto  che  occorre,  pertanto, rideterminare la misura di detto contributo per l'anno 2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per  l'anno  2003,  il  contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera  b),  della  legge 14 novembre 1995, n. 481, e' fissato nella misura  dello  0,50  per  mille  dei  ricavi  conseguiti  nell'ultimo esercizio,  al  netto  delle quote riversate agli operatori terzi. Il versamento  e'  effettuato  entro  il  31 luglio 2003 ed affluisce al capitolo 3694, art. 9, capo X, dello stato di previsione dell'entrata del  bilancio  dello  Stato.  I  dati di cui all'art. 4, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 17 maggio 2002 sono comunicati entro il 15 settembre 2003.
 2.  Restano  ferme  le  altre disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 26 giugno 2003
 Il Ministro: Tremonti
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