Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2003 (vai al sommario)
LEGGE 3 giugno 2003, n. 149
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 209.940 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ed in 215.230 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2810):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e, ad interim Ministro degli affari esteri, il
4 giugno 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 12 luglio 2002 con pareri delle commissioni
I, V, VII, VIII, X, XII e XIII.
Esaminato dalla III commissione il 23 luglio 2002, 26
settembre 2002 e 1° ottobre 2002.
Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19
dicembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1905):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 21 gennaio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 6, 11 marzo 2003.
Relazione scritta annunciata il 29 aprile 2003 (atto n.
1905/A - relatore sen. F. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 15 maggio 2003.
 
Allegato

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
tra il
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e il
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, indicati in seguito come le "Parti":
considerando che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle componenti piu' importanti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilita',
tenendo conto della positiva esperienza avuta nei rapporti gia' instaurati tra le Istituzioni scientifiche dei due Paesi,
considerando il reciproco interesse a realizzare un avanzamento nel campo della scienza e della tecnologia e dei vantaggi ottenibili da entrambi i Paesi,
desiderando svolgere la cooperazione bilaterale in sintonia con gli attuali processi di integrazione irternazionale nel campo della scienza e della tecnologia,
riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italiani e croati in tutt i settori della scienza e della tecnologia, desiderando dare nuovo impulso alla cooperazione bilaterale,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
La Parti si impegneranno a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle leggi, regolamenti e procedure in vigore in entrambi i Paesi.

Articolo 2
Le Parti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori:
- medicina;
- agricoltura e tecnologie alimentari;
- energia e tutela dell'ambiente;
- scienze naturali;
- nuove tecnologie;
- informatica e telecomunicazioni;
- archeologia e tutela del patrimonio archeologico;
- oceanografia o pesca.

Articolo 3
Le Parti favoriranno l'instaurazione di rapporti tecnologico - scientifici diretti e la stipula di intese specifiche tra universita', centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, societa', altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.
Le Parti assicureranno, ciascuna nel proprio territorio, Iassistenza ed i servizi necessari al personale ospitato per la realizzazione delle attivita' di collaborazione nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 4
In virtu' del presente Accordo la cooperazione scientifica e tecnica potra' essere attuata nelle seguenti forme:
a) scambio di docenti e di personale tecnico - scientifico;
b) scambio di documentazione ed informazioni tecnologico - scientifche;
c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre marifestazioni a carattere scientifico e tecnologico; d) realizzazione di corsi di formazione e di specializzazione nel settore tecnologico-scientifico presso istituzioni italiane;
e) borse di studio per la formazione nel campo della scienza e della tecnologia a livello tecnico amministrativo, universitario e post-universitario;
f) realizzazione di progetti di ricerca e formazione congiunti;
g) assistenza alla messa in opera di centri, laboratori e gruppi di ricerca;
h) ogni altra forma di cooperazione si verra' concordata in seguito dalle Parti.

Articolo 5
Le Parti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico sostenendo Iattivita' delle missioni archeologiche ed incoraggiando la collaborazione diretta tra i Musei, le Istituzioni ed i Servizi archeologici dei due Paesi.
Le due Parti favoriranno, inoltre, la collaborazione e lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali, artistici ed architettonici.

Articolo 6
Le Parti si impegnano a promuovere l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti che potrebbero essere
inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali favorendo una piu' attiva partecipazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi per la loro realizzazione.

Articolo 7
Le disposizioni sulla proprieta' intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, sono contenute nell'Allegato 1, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 8 La Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte croata nomina il Ministero delle Scienze e della Tecnologia quali rispettivi organi coordinatori dell'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

Articolo 9
Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione scientifica e tecnologica. Questa Commissione esaminera' l'andamento della cooperazione, stabilira' i programmi esecutivi pluriennali e sorvegliera' la loro realizzazione.
La Commissione Mista, coordinata dai rappresentanti dei due Paesi, si riunira' ogni due anni, alternativamente in Croazia e in Italia, in date da concordare per le vie diplomatiche.
Durante i periodi di applicazione dei programmi esecutivi le Parti potranno stabilire degli incontri per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo, per scambiarsi informazioni sull'andamento dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.
La Commissione Mista potra' istituire Gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica. Essa potra', inoltre, invitare esperti per Iapprofondimento e Ielaborazione di raccomandazioni su problemi specifici.

Articolo 10
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

Articolo 11
Le controversie relative alla attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via negoziale tra le Parti.

Articolo 12
1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.
2) Resta salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciare l'Accordo o chiederne la revisione. Per quanto attiene alla denuncia, essa avra' effetto 12 mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.
3) Ogni modifica dell'Accordo non pregiudichera' lo svolgimento dei progetti in corso la cui attuazione proseguira' fino al loro completamento secondo le modalita' concordate.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 29 ottobre 1999, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Croata, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI CROAZIA
ALLEGATO 1

Proprieta' intellettuale
Ai sensi dell'Articolo 7 dei presente Accordo.
Le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprieta' intellettuale croata nell'ambito dell'Accordo e dei protocolli esecutivi del medesimo.
Il trattamento della proprieta' intellettuale risultante dalle attivita' di cooperazione condotte nel quadro dell'Accordo sara' regolato dalle Intese fra gli Enti di ricerca delle parti Contraenti che dovranno garantire un'adeguata ed efficace protezione della proprieta' intellettuale. Le Parti della ricerca diverranno possessori in comune della proprieta' intellettuale risultante dalla cooperazione attuata nel quadro dell'Accordo.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche non soggette a diritto di proprieta', derivanti dalle attivita' condotte nel quadro dell'Accordo, saranno a disposizione di entrambe le Parti della ricerca e non saranno divulgate a terzi senza il consenso preventivo della Parte che fornisce le informazioni. Se necessario, tali informazioni potranno essere messe a disposizione dei terzi, a meno che non sia per iscritto convenuto altrimenti dalle Parti della ricerca.
Le Parti convengono di notificarsi tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprieta' intellettuale, in particolare per quanto concerne le invenzioni, i modelli industriali, le nuove varieta' vegetali, le opere tutelate dal diritto d'autore e faranno il possibile per assicurare la protezione tempestiva della proprieta' intellettuale in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali vigenti.
 
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