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| Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 3 giugno 2003 |  | Utilizzo   dello  stanziamento  di  Euro  10.329.137,98  (lire  venti miliardi),  di  cui  alla  legge  n.  266/1999, per il sostegno degli interventi  delle  piccole  e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia. |  | 
 |  |  |  | IL VICE MINISTRO 
 Visto  l'art.  8,  della  legge  28  luglio  1999,  n. 266, recante «Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49» ed in particolare il comma 1, lettera c);
 Visto  l'art. 1 del decreto ministeriale n. 34786 del 3 maggio 2000 con  cui  si  istituisce  nello stato di previsione del Ministero del commercio   con   l'estero,   nell'ambito   del   «Servizio   per  il coordinamento   degli   strumenti   e   degli  studi  in  materia  di internazionalizzazione  delle  attivita'  produttive»  ora «Direzione generale  per  le  politiche  di internazionalizzazione», il capitolo 7450  per  «Somme  da  destinare  a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo»;
 Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, ed, in particolare, l'art. 12,   secondo   il  quale  la  concessione  di  ausili  finanziari  e l'attribuzione   di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  sono subordinate  alla  predeterminazione  ed  alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,  dei  criteri  e  delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
 Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  recante «disposizioni  in  materia  di  commercio  estero», ed in particolare l'art.  25  dello  stesso  a  norma  del quale dal l° gennaio 1999 la gestione     degli     interventi     di     sostegno     finanziario all'internazionalizzazione  del  sistema  produttivo viene attribuita alla Simest S.p.a.;
 Visto  l'art.  20  dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che introduce  modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione  della  partecipazione  della  Simest S.p.a. a societa' ed imprese all'estero;
 Visto  l'art.  2,  comma  7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nel quale  si  prevede  che  alle operazioni poste in essere dalla Finest S.p.a.  possa  partecipare,  per  quote aggiuntive, la Simest S.p.a., essendo  in  tal caso elevato il limite del finanziamento complessivo al 40% del capitale sociale dell'impresa estera;
 Vista  la  delibera  del Consiglio di amministrazione della Simest, con  cui  e'  stata  valutata  positivamente la proposta avanzata dal Ministero  del  commercio  con  l'estero di affidare alla societa' la gestione  di  un Fondo per sostenere gli investimenti delle Piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale Jugoslava;
 Visto  il  regolamento  UE n. 2488 del 10 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 14 novembre 2000, con cui  si  limita l'embargo economico e finanziario nei confronti della Repubblica Federale Jugoslava;
 Visto  l'art.  46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto del  quale  il  Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a costituire,  ai  sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990,  n.  100,  e  successive  modificazioni,  fondi rotativi per la gestione  delle risorse deliberate dal C.I.P.E., tra le altre, per il sostegno  degli  investimenti  delle  piccole  e  medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, nonche' il decreto ministeriale n. 392 del 4 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2003;
 Vista  la  delibera  del  C.I.P.E. del 19 dicembre 2002, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2003, che ha modificato la  delibera  n.  149/2000  per estendere all'Albania, alla Bosnia ed alla  Macedonia  il  sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese italiane;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001 concernente   l'attribuzione   del   titolo   di   Vice  Ministro  al Sottosegretario   di   Stato  presso  il  Ministero  delle  attivita' produttive  on.  Adolfo  Urso,  a seguito della delega di particolari funzioni  conferitagli  dal  Ministro  con  decreto 2 ottobre 2001, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400/1988;
 Ritenuta  la  necessita' di riconsiderare le disposizioni contenute nel  decreto  ministeriale  31  gennaio 2001 e nel decreto n. 293 del 19 aprile 2001;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Definizioni
 
 Ai fini del presente decreto, si intendono per:
 Fondo:  il  fondo  rotativo  pari  a  Euro 10.329.137,98 (Lire 20 miliardi)  attribuiti,  ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n.  34786  del 3 maggio 2000, al Ministero del commercio con l'estero (cap.   7450   -   Servizio   coordinamento  strumenti  e  studi  per l'internazionalizzazione  delle  imprese)  e  trasferiti  alla Simest S.p.a.,  con il decreto ministeriale 31 gennaio 2001 per le finalita' qui stabilite;
 Soggetti  destinatari  e  investimento:  piccole  e medie imprese italiane  che  acquisiscono  capitale  di  rischio  in societa' miste costituite  o  da costituire nella Repubblica Federale Jugoslava (ora Stato di Serbia e Montenegro), in Albania, in Bosnia e in Macedonia;
 Piccole   e   medie  imprese  (PMI):  imprese,  di  ogni  settore produttivo,  che  rientrano  nei  parametri di cui all'Allegato l del regolamento  CE  n.  70/2001  della  Commissione  del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee legge n. 10/33 del 13 gennaio 2001);
 Intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sul fondo  rotativo,  in nome e per conto del Ministero, Dipartimento per l'internazionalizzazione, fino al ventiquattro per cento del capitale di  rischio  dell'investimento  e  per  un  importo  non superiore ad Euro 500.000;
 Intervento  Simest S.p.a.: acquisizione, da parte di Simest S.p.a., in  nome  e per conto proprio, in conformita' a quanto previsto dalla legge  n.  100/1990  e successive modificazioni, di quote di capitale dell'Investimento;
 Intervento  Finest S.p.a.: acquisizione, da parte di Finest S.p.a., in  nome  e per conto proprio, in conformita' a quanto previsto dalla legge  n.  19/1991  e  successive modificazioni, di quote di capitale dell'Investimento;
 Comitato:  il  Comitato  di  indirizzo  e rendicontazione di cui al successivo art. 5;
 Ministero: Ministero delle attivita' produttive;
 Soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990,  n.  100,  cui e' stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi finanziati con le disponibilita' dei fondi presso di essa trasferiti,  ai  sensi  dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Fondo rotativo
 
 1.   La  somma  di  Euro  10.329.137,98  (lire  20  miliardi),  che costituisce  il  fondo  rotativo,  e'  a  disposizione  del  soggetto gestore, affinche' la impieghi per gli interventi.
 2.  Affluiscono  al fondo rotativo tutti i proventi derivanti dagli impieghi  della somna di cui al comma precedente e le somme derivanti dalla   cessione   delle   partecipazioni,  secondo  quanto  previsto dall'art. 7.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Finalita' e campo di applicazione
 
 1.   L'intervento   realizzato   con   il  fondo  rotativo  di  cui all'articolo  precedente e' aggiuntivo rispetto all'intervento Simest S.p.a. e/o Finest S.p.a.
 2.  L'intervento  sommato  a quello Simest S.p.a. e/o Finest S.p.a. non  puo'  essere  superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Richieste di intervento
 
 1. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Simest, che  le  istruisce,  e  devono  contenere  la  dichiarazione di piena conoscenza del funzionamento del fondo.
 2.  Entro  trenta giorni dalla data delle delibere del Consiglio di amministrazione  della  Simest  S.p.a.  e/o della Finest S.p.a. sugli interventi  di  loro  competenza,  ovvero,  se queste sono state gia' adottate, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento,  la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che le esaminera' alla prima riunione utile.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Comitato di indirizzo e rendicontazione
 
 E'  costituito,  presso  il  Ministero,  un Comitato di indirizzo e rendicontazione la cui composizione ed i cui compiti saranno regolati con  successivo apposito decreto. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto restano operativi i decreti del 31 gennaio 2001 e del 19 aprile 2001, citati nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Modalita' di acquisizione, gestione e cessione
 delle partecipazioni
 
 1.   Il   prezzo   di   cessione   delle   partecipazioni  relative all'intervento, entro otto anni dall'acquisizione, e' determinato con gli   stessi   criteri   generali   relativi   alle   cessioni  delle partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990.
 2. Alle societa' destinatarie non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.
 3.  In considerazione del carattere essenzialmente promozionale del fondo  rotativo,  il  Comitato,  fermo  restando  quanto  previsto al precedente comma 2, puo' adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza l'intervento Simest S.p.a. Tuttavia, qualora  sulle  azioni  o  sulle  quote  deliberi  la costituzione di diritti  di usufrutto o diritti analoghi, il rendimento convenuto non puo' essere inferiore al tasso di riferimento.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Competenze del soggetto gestore
 
 1.  Il  soggetto  gestore, oltre a curare la massima diffusione dei contenuti  del presente decreto e delle direttive del Comitato, anche con   mezzi  mediatici  provvede  all'istruttoria  delle  domande  di intervento  ed  effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le operazioni  necessarie  per realizzare quanto previsto dal precedente art. 3.
 2.  Predispone  il  rendiconto  annuale  del fondo rotativo, di cui tiene la contabilita'.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Rapporti Ministero - Simest
 
 1.  I rapporti fra il Ministero e il soggetto gestore sono regolati da  atto  aggiuntivo  alla  convenzione  in  data  17 dicembre 2002 e successive integrazioni.
 2.  I  corrispettivi del soggetto gestore, determinati in base agli standard internazionali sono a carico del fondo rotativo.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Decorrenza
 
 1.  Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 3 giugno 2003
 Il Vice Ministro: Urso
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