Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 giugno 2003
Riconoscimento alla sig.ra Cordeiro Karla de Assis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto il decreto legistativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza della sig.ra Cordeiro Karla de Assis, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 4 giugno 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del titoto professionale di «advogado», conseguito in Brasile ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito» conseguito presso l'«Universidade do Estado do Rio de Janeiro» in data 1° dicembre 1986;
Considerato inoltre che l'istante e' iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil» di Rio de Janeiro dal 16 febbraio 1987, come attestato dall'«Ordem dos Avogados» stesso;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 31 marzo 2003;
Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, in atti documentato;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Cordeiro Karla de Assis, nata a Rio de Janeiro (Brasile), il 4 giugno 1962, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia;
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale;
2) diritto civile;
3) diritto processuale civile;
4) diritto penale;
5) diritto processuale penale;
6) diritto amministrativo;
7) ordinamento e deontologia forensi.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 10 giugno 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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