| IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 
 Vista  l'istanza con la quale la sig.ra Beder Anca Ioana, cittadina rumena,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di doctor-medic conseguito  in  Romania,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di medico chirurgo;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante forme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo  n.  319/1994,  che  nella  riunione del 5 marzo 2003, ha ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  il decreto direttoriale in data 14 aprile 2003, con il quale e'  stato  disciplinato  lo  svolgimento  della prova attitudinale in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 maggio 2003,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto legislativo  n.  115/1992, a seguito della quale la sig.ra Beder Anca Ioana e' risultata idonea;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 
 Decreta:
 
 1.  Il  titolo  di  doctor-medic rilasciato in data 5 dicembre 2000 dall'Universita'  di medicina e farmacia di Timisoara (Romania), alla sig.ra  Beder  Anca  Ioana, nata a Cluj-Napoca (Romania) il 25 maggio 1975  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
 2.  La  dott.ssa  Beder  Anca Ioana e' autorizzata ad esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di medico  chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli  odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento da parte  dell'ordine  stesso  della  conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
 3.  L'esercizio professionaie in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.
 4, Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 maggio 2003
 Il direttore generale: Mastrocola
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