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| Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2003 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n. 147 |  | Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di  soggetti  ed  organismi  pubblici,  al  fine di una piu' concreta attuazione  dei  medesimi adempimenti e per corrispondere a pressanti esigenze di ordine sociale ed organizzativo, nonche' di modificare la normativa vigente in determinati settori socio-economici;
 Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 e del 19 giugno 2003;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto  con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione  pubblica,  dell'economia  e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita'   e   della   ricerca,  delle  comunicazioni,  della giustizia e delle attivita' produttive; E m a n a
 
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1.
 Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
 per finita locazione
 
 1.  La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002,  n.  122,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, e' prorogata fino al 30 giugno 2004.
 |  |  |  | Art. 1-bis (1) (( Proroga delle agevolazioni tributarie a favore
 degli interventi di ristrutturazione edilizia ))
 
 ((  1.  Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,   le  parole:  "30  settembre  2003",  ovunque  ricorrono,  sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
 2.  Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro  per  l'anno  2004  e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  della  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 2 Liberalizzazione dell'accesso al mercato
 dell'autotrasporto di merci per conto di terzi
 
 1.  All'articolo  22,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  22 dicembre  2000,  n.  395, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004".
 |  |  |  | Art. 3. 
 Riqualificazione urbana della citta' di Palermo
 
 1.  Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le  parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».
 |  |  |  | Art. 4 Norme per la sicurezza degli impianti
 
 1.  Le  disposizioni  del capo quinto della parte seconda del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia edilizia,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
 
 1.  Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato di sei mesi.
 |  |  |  | Art. 5-bis (1) (( Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi
 di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte ))
 
 ((  1.  Per  i  soggetti  che  alla  data dell'11 aprile 2003 erano residenti  nei  territori  individuati  ai  sensi  dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  106 del 9 maggio 2003, le disposizioni  di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.
 2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  100.000  euro  per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000 euro  a  decorrere  dal  2006,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione   delle   proiezioni   per  gli  anni  2004  e  2005  dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2003, alla scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 5-ter (1) (( Proroga delle agevolazioni tributarie per
 gli investimenti nella regione Piemonte ))
 
 ((  1.  Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18  ottobre  2001,  n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta  successivo  a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente  agli  investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11  aprile  2003,  come  individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente  dei  Consiglio  dei  Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti  immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli  realizzati  fino  al  terzo  periodo  di imposta successivo a quello  in  corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.
 2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  6,7  milioni  di  euro per l'anno 2004 e a 0,4 milioni di euro per l'anno  2005,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione delle proiezioni  per  gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 5-quater (1) (( Proroga di interventi in favore del settore agricolo ))
 
 (( 1. E' autorizzata la spesa di 1.830.000 euro per l'anno 2003, di 1.830.000  euro  per l'anno 2004 e di 2.330.000 euro per l'anno 2005, da destinare all'"Institut Agricole Regional" della Valle d'Aosta, al fine  di  garantire  lo  sviluppo  e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.
 2.  All'onere  derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2003, 2004  e  2005,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 6 Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario
 
 1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole:  "e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2005".
 |  |  |  | Art. 7 Enti pubblici
 
 1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137".
 2.  Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica  24  marzo  2003,  n.  136,  previsto dall'articolo 91 del decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro  Italiano  Dighe  (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali  ed  umane  ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.
 |  |  |  | Art. 8 Disposizioni sull'UNIRE
 
 1.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il  Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, nei riguardi,  rispettivamente,  dei titolari di concessione in atto alla data   di   entrata  in  vigore  del  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo  3,  comma  78,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'  dei  titolari  di concessione attribuita successivamente, ai sensi  del  predetto  regolamento,  alla ricognizione delle posizioni relative  a  ciascun  concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi  forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 8-bis (1) (( Adempimenti relativi al registro delle imprese ))
 
 (( 1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli  2383,  2400 e 2435 del codice civile, il termine e' fissato al  31  ottobre  2003. E' prorogata fino alla stessa data la facolta' prevista  all'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340. ))
 |  |  |  | Art. 9 Disposizioni per le associazioni di produttori
 riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674
 
 1.  All'articolo  26,  comma  7,  del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228,  le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".
 |  |  |  | Art. 9-bis (1) (( Proroga di termini per consentire l'adeguamento
 alle prescrizioni antincendio per le strutture
 ricettive esistenti e nulla osta provvisorio ))
 
 ((  1. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,  come  modificato  dal  decreto-legge  25  ottobre  2002, n. 236, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le  parole:  "entro  il  31  dicembre  2003"  sono  sostituite  dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004". ))
 |  |  |  | Art. 10 Disposizioni sui consorzi agrari
 
 1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  5,  comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e' prorogato di diciotto mesi.
 |  |  |  | Art. 10-bis (1) (( Adeguamento degli scarichi esistenti ))
 
 ((  1.  I  termini  di  cui  all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorche' non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente decreto. ))
 |  |  |  | Art. 11 Gestioni fuori bilancio
 
 1.  Il  termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' differito al 31 dicembre 2003.
 |  |  |  | Art. 12 Interventi a favore delle imprese colpite
 da eventi calamitosi nel novembre 2002
 
 1.  Per  le  imprese  che  hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali  eventi  calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate  in  stato  di  emergenza  con  decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri in data 29 novembre 2002, i cui fabbricati ed immobili,  sedi  di  attivita'  produttive,  sono  stati  oggetto  di ordinanza  sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale o di  ordinanza  di  interdizione  al  traffico delle principali vie di accesso  al  territorio  comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364,  secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del  codice  civile  sono  differiti  a  dodici  mesi  dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.
 2.  I  gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi calamitosi  di  cui  al  comma  1,  od i costi e le spese relativi ai lavori  di  ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali  contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in piu' esercizi fino ad un massimo di dieci anni.
 |  |  |  | Art. 12-bis (1) (( Opere di ripristino della officiosita' dei
 corsi d'acqua conseguenti a calamita' naturali
 o dirette a prevenire situazioni di pericolo ))
 
 ((  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  4,  comma  10-bis,  del decreto-legge   12   novembre   1996,   n,   576,   convertito,   con modificazioni,  dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, gia' prorogato, da  ultimo,  dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2005. ))
 |  |  |  | Art. 13. 
 Contributi alle famiglie per attivita' educative
 
 1.  All'articolo  2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo  le  parole: «Con decreto» sono inserite le seguenti: «di natura non  regolamentare»  e  dopo  le parole: «di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,» sono soppresse le seguenti:  «da  adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
 |  |  |  | Art. 14 Disposizioni in materia d'accesso alle professioni
 
 1.  La  procedura  per  lo  svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali dall'articolo 9, comma  2,  del  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  21 dicembre 1999, n. 537, gia' prorogata fino  all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2002,  n.  173,  e'  ulteriormente  prorogata  fino  all'anno accademico 2003-2004.
 |  |  |  | Art. 14-bis (1) (( Disposizioni in materia di assunzioni
 di personale della Polizia di Stato ))
 
 ((  1.  Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche  di  commissario  e  di direttore tecnico della Polizia di Stato,  ai  sensi  dell'articolo  34,  commi  5  e  6, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo'  utilizzare  le  graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari  banditi,  ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997,  n.  85,  con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002. ))
 |  |  |  | Art. 15 Difesa d'ufficio e procedimenti civili
 davanti al tribunale per i minorenni
 
 1.  Le  disposizioni  previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.
 |  |  |  | Art. 16 Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori
 commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali
 
 1.   In   attesa   del   riordino   delle  professioni  di  dottore commercialista   e   di  ragioniere  e  perito  commerciale,  di  cui all'articolo  3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali  e  locali  degli  Ordini  dei dottori commercialisti e dei ragionieri  e  periti  commerciali  in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.
 2.  E'  data  facolta' ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni  alla  scadenza  del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.
 |  |  |  | Art. 17. 
 Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
 
 1.  Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto  legislativo  25 novembre  1996,  n.  625, per l'anno 2003 e' prorogato  al  31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 e' prorogato al 15 gennaio 2004.
 2.  Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.
 |  |  |  | Art. 17-bis (1) (( Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL
 e norme interpretative in materia di metanizzazione ))
 
 ((  1.  All'articolo  21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
 2.  L'articolo  8,  comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre  1998,  n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23  dicembre  1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta  una  nuova  delibera  di  consiglio  solo  se  e'  mutata  la situazione di non metanizzazione della frazione.
 3.  Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 25.600.000  euro  per  l'anno  2003.  Al  relativo  onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 17-ter (1) (( Differimento di termini in materia
 di edilizia residenziale pubblica ))
 
 (( 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni,   previsti  rispettivamente  dall'articolo  11,  comma  2,  e dall'articolo  12,  comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002,  n.  166,  e'  ulteriormente  differita al 31 dicembre 2003. La disposizione  di  cui al presente comma decorre dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto. Il finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla  data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo  stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. ))
 |  |  |  | Art. 18. 
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 24 giugno 2003
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
 pubblica
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Moratti,   Ministro   del-l'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Gasparri, Ministro delle comunicazioni
 Castelli, Ministro della giustizia
 Marzano,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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