Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n. 143
Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. Si riporta il titolo a seguito della modifica introdotta dalla L. 1 agosto 2003, n. 212: Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. (( nonche' di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato. ))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in materia di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie, nonche' di gare indette dalla Consip S.p.a.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Nuovi termini delle definizioni e modifiche
alla legge 27 dicembre 2002, n. 289

1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le relative dichiarazioni. Nell'articolo 16, comma 6, della citata legge n. 289 del 2002, le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003".
2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche' di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonche' quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.
 
Art. 2
Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282

1. Negli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003"; nel medesimo articolo 6-bis, nonche' nell'articolo 6-quater dello stesso decreto-legge n. 282 del 2002, le parole: "16 aprile 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2003".
2. Nell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 al comma 1, lettera a), le parole: "4 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2,5 per cento" e il comma 6 e' abrogato.
3. L'intermediario restituisce all'interessato, entro il 31 luglio 2003, la differenza tra la somma del 4 per cento versata per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate dal 17 maggio 2003 e la somma del 2,5 per cento effettivamente dovuta, nonche' la somma dello 0,50 per cento del denaro e delle attivita' finanziarie rimpatriate da tale ultima data ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, e procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo.
 
Art. 3
Compensi per l'attivita' di riscossione

1. Nell'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, e' corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a euro 550 milioni che tiene luogo dell'indennita' fissa e dell'importo variabile previsti dall'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2003, l'importo di cui al comma 1 e' ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 138 del 2002, sono corrisposti a titolo definitivo.
4. Nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "32 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "33,6 per cento".
5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 affluisce ad un apposito fondo per essere destinate al finanziamento delle iniziative legislative per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. Al maggiore onere derivante dal comma 1, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4
Disposizioni in materia di fondazioni bancarie

1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2004".
2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 3 e 4, le parole: "decorsi quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "successivamente alla data del 31 dicembre 2004"; b) ai commi 4 e 5, le parole: "fino alla fine del quarto anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2004".
3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".
4. Il comma 3-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonche' a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle societa' bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, e' fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
 
Art. 5
Termini per la ricezione delle offerte
nelle gare indette dalla Consip S.p.a.

1. Al fine di favorire la concorrenza tra le imprese, per le gare indette dalla Consip S.p.a., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro iva esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee e la data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a novanta giorni. Tale termine si applica anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta.
 
Art. 5-bis (1)
(( Alienazione di aree appartenenti al
patrimonio e al demanio dello Stato ))


(( 1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprieta' altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potra' comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.
2. La domanda di acquisto delle aree di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente: a) la titolarita' dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo
sconfinamento; b) il frazionamento catastale; c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante
l'opera.
3. Alla domanda di acquisto deve essere altresi' allegata, a pena di inammissibilita' della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto.
4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area, il cui valore e' determinato applicando i parametri della tabella A allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'Amministrazione finanziaria del demanio.
5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto.
6. L'adesione all'invito di cui al comma 5 e' esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto, maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprieta' dello Stato e' da questo acquisita a titolo gratuito. ))
 
Art. 5-ter (1)
(( Differimento del termine per il versamento del diritto annuale
dovuto per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio ))


(( 1. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno 2003 e' differito al 31 ottobre 2003. ))
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
(1) TABELLA A
(art. 5-bis, comma 3)
(( I valori sono espressi in euro/mq

=====================================================================
Classi
Dimensionali Zone Territoriali Omogenee
Comuni
Abitanti A B C D E F ---------------------------------------------------------------------
< 10.000 30 20 15 20
10.000 ÷ 100.000 60 40 30 40
10 15
100.001 ÷ 300.000 120 80 60 80
> 300.000 180 120 90 120

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq da corrispondere a fronte della cessione del bene, e' necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene e' situato.
Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968. ))
 
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