Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2003, n. 144
Recepimento dell'accordo sindacale per il biennio 2002-2003 per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che regola il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, i quali individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti le modalita' secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2001, n. 114, di recepimento dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2002, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in attuazione dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta - ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni - in data 15 aprile 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL - coordinamento esteri;
Visto l'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto l'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 112, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 aprile 2003, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, previa verifica delle compatibilita' finanziarie la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione, decorrenza e durata

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto disciplina, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, gli aspetti economici del rapporto d'impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni
riguarda l'ordinamento dell'amministrazione degli affari
esteri.
- La legge 28 luglio 1999, n. 266, reca la «Delega al
Governo per il riordino delle carriere diplomatica e
prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale
del Ministero degli affari esteri, per il personale
militare del Ministero della difesa, per il personale
dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del
Consiglio superiore della magistratura».
- Si riproduce il testo dell'art. 112 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 come sostituito
dall'art. 14 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo
2000:
«Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti
aspetti del rapporto di impiego del personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento
negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti
giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti
sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base
dei criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente
articolo si considerano rappresentative del personale
diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una
rappresentativita' non inferiore al cinque per cento,
calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
modalita':
a) la procedura negoziale e' avviata del Ministro per
la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri,
verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del
presente articolo, in relazione alla specificita' ed
unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in
tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del
trattamento economico del personale della carriera
diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo,
con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
ed e' articolato in una componente stipendiale di base,
nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle
responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verra' determinata
tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
funzionari diplomatici durante il servizio prestato in
Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di
rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le
organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del
presente articolo. La componente del trattamento economico
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli
incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra'
attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al
primo comma del presente articolo, a tutto il personale
della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato
rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
e gli incarichi del livello piu' elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai
risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi
disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra'
attribuita tenendo conto della efficacia, della
tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai
funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui
al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
individuazione delle modalita' per la valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di
posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie,
diverse da quelle destinate allo stipendio di base,
individuate a tale scopo tramite il procedimento
negoziale».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
20 febbraio 2001, n. 114, reca il recepimento dell'accordo
relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti
giuridici, ed al biennio 2000-2001 per gli aspetti
economici, riguardante il personale della carriera
diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 febbraio 2002, reca l'«individuazione della
delegazione sindacale che partecipa al procedimento
negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio
2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il
personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'art.
112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, nel testo introdotto dall'art. 14 del decreto
legislativo 24 marzo 2000, n. 85».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002):
«Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri
posti a carico del bilancio statale derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le
risorse da destinare alla contrattazione integrativa,
comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello
0,5 per cento dall'anno 2003, sono quantificati,
complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno
2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art.
48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
restando che quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del
citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla
data di definizione della contrattazione integrativa. Fino
a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3,
restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono
conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici
di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla
contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi
all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento
del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08
milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della
scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto
fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma
complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
conseguimento delle economie derivanti dal processo
attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4
dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di
spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla
riduzione della consistenza numerica del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a
terziarizzazione del servizio, sono destinate ad
incrementare le risorse per il trattamento accessorio del
medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di
euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al
rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente
documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle
esigenze determinate dal processo di attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
euro da destinare al trattamento accessorio del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di
contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di
rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla
predisposizione di interventi anche in campo
internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
di 1 milione di euro da destinare alla copertura della
responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi
dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle
Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita'
istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto
di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per
l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16
milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare,
rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed
al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive
degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
dei comparti degli enti pubblici non economici, delle
regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario
nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle universita', nonche' degli enti di
cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
sono a carico delle amministrazioni di competenza
nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I
comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche
per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per
il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e
provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie
per i rinnovi contrattuali».
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003):
«Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul
controllo della contrattazione integrativa). - 1. Ai fini
di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste dall'art. 16,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del
bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 570 milioni di euro da destinare anche
all'incentivazione della produttivita'. All'art. 16, comma
1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le
parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono
sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttivita', del personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195
del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una
ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di
euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle
Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art.
19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni
di euro da destinare ai funzionari della carriera
prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale
della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto
dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per la progressiva attuazione del disposto di cui
all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate
le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003,
di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno
approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in
armonia con i trattamenti economici della dirigenza
pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
al fine di assicurare una graduale valorizzazione
dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del
ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti
della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia
e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di
trattamenti perequativi da disporre con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno e gli altri Ministri interessati.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
dei comparti degli enti pubblici non economici, delle
regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario
nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per
la corresponsione dei miglioramenti economici al personale
di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto
legislativo, sono a carico delle amministrazioni di
competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai
criteri previsti per il personale delle amministrazioni di
cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla
quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione
dei medesimi benefici economici individuando le quote da
destinare all'incentivazione della produttivita'.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono
inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di
ricerca".
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla
peculiarita' dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico
urgente dal personale del settore aeronavigante e dal
personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in
rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese,
ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento
alle indennita' corrisposte al personale specialista delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d),
dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono
incrementate di Euro 1.640.000 e di Euro 290.000 da
destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di
contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del
settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto
collettivo nazionale ed al personale in possesso di
specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi
di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi'
incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente
articolo di un importo pari a Euro 1.070.000 da destinare
al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi
navali e dei comandanti di altura in servizio nei
distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far
confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui
all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto
Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito
presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4
milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
personale delle aree funzionali dell'amministrazione
penitenziaria preposto alla direzione degli istituti
penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei
centri di servizio sociale per adulti uno specifico
emolumento inteso a compensare i rischi e le
responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita'
stesse».

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 2.

Struttura del trattamento economico e stipendio tabellare

1. Per il biennio 2002-2003 resta ferma la struttura del trattamento economico prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, articolata in:
a) componente stipendiale di base, che comprende lo stipendio tabellare, l'indennita' integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita e spettante;
b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;
c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 lo stipendio tabellare di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':

Ambasciatore .... |Euro 70.670,60 Ministro plenipotenziario .... |Euro 56.163,04 Consigliere di ambasciata .... |Euro 39.486,44 Consigliere di legazione .... |Euro 27.496,00 Segretario di legazione .... |Euro 19.645,28

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':

Ambasciatore .... |Euro 70.674,60 Ministro plenipotenziario .... |Euro 56.637,66 Consigliere di ambasciata .... |Euro 40.991,59 Consigliere di legazione .... |Euro 31.377,21 Segretario di legazione .... |Euro 20.053,69



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 14 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001,
n. 114:
«Art. 13 (Struttura del trattamento economico). - 1. Il
trattamento economico dei funzionari appartenenti alla
carriera diplomatica e' articolato nelle seguenti
componenti:
a) componente stipendiale di base, che comprende lo
stipendio tabellare, l'indennita' integrativa speciale e la
retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita e
spettante;
b) retribuzione di posizione, correlata alle
posizioni funzionali ricoperte;
c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e'
onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e
gli incarichi svolti dai funzionari diplomatici».
«Art. 14 (Stipendio tabellare). - 1. A decorrere dal
26 aprile 2000, lo stipendio tabellare e' stabilito, per
ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti
importi annui lordi per dodici mensilita':
Ambasciatore.... L. 116.875.000
Ministro plenipotenziario.... L. 105.949.000
Consigliere di ambasciata.... L. 56.912.000
Consigliere di legazione.... L. 39.706.000
Segretario di legazione.... L. 31.683.000».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, lo stipendio
tabellare e' rideterminato, per ciascun grado della
carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per
dodici mensilita':
Ambasciatore.... L. 117.862.000
Ministro plenipotenziario.... L. 106.194.000
Consigliere di ambasciata.... L. 63.127.000
Consigliere di legazione.... L. 43.531.000
Segretario di legazione.... L. 35.121.000».



 
Art. 3.

Indennita' integrativa speciale e retribuzione individuale di
anzianita'

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e' corrispondentemente determinata in euro per ciascun grado della carriera diplomatica nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':

Ambasciatore .... |Euro 9.329,40 Ministro plenipotenziario .... |Euro 9.036,96 Consigliere di ambasciata .... |Euro 8.113,56 Consigliere di legazione .... |Euro 7.704,00 Segretario di legazione.... |Euro 7.554,72
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianita'.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001,
n. 114:
«Art. 15 (Indennita' integrativa speciale). - 1. A
decorrere dal 26 aprile 2000 l'indennita' integrativa
speciale spettante per ciascun grado della carriera
diplomatica e' determinata nei seguenti importi annui lordi
per dodici mensilita':
Ambasciatore.... L. 18.064.000
Ministro plenipotenziario.... L. 17.498.000
Consigliere di ambasciata.... L. 15.710.000
Consigliere di legazione.... L. 14.917.000
Segretario di legazione.... L. 14.628.000».
«Art. 16 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 112, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del
decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le classi di
stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di
essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il
valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta
della valutazione economica dei ratei di aumento biennale
maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione
individuale di anzianita'.
2. La retribuzione individuale di anzianita' in
godimento alla data di cui al comma 1, viene mantenuta al
singolo funzionario per tutta la progressione di carriera
sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne
rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e
di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La
frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra
a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di
compimento del periodo previsto dalla preesistente
normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.
3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la
retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari
cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di
posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art.
17, secondo le modalita' indicate dal comma 4.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo
di cui al comma 3, l'intero importo delle retribuzioni
individuali di anzianita' dei funzionari diplomatici
cessati, valutato in relazione al numero di mensilita'
residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a
tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di
mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno
successivo il predetto importo e' rapportato ad anno».



 
Art. 4.

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 100,38 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2002;
b) Euro 148,69 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2003.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° gennaio 2002.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riassegnate all'anno successivo.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:
«Art. 17 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione
e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si
provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse
finanziarie:
a) ammontare delle risorse destinate al compenso
incentivante di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984,
n. 79;
b) risorse destinate al pagamento dei compensi per
lavoro straordinario nell'anno 2000;
c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del
personale della carriera diplomatica, escluse le quote che
disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo;
d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) somme derivanti da disposizioni di leggi,
regolamenti o atti amministrativi, che comportano
incrementi retributivi per il personale della carriera
diplomatica;
f) retribuzione individuale di anzianita' del
personale della carriera diplomatica cessato dal servizio
con le modalita' indicate nell'art. 16;
g) un importo pari a L. 311.990 mensili pro-capite
per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con
l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione
della legge 2 ottobre 1997, n. 334;
h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro-capite,
per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con
le somme previste dall'art. 19 della legge 23 dicembre
1999, n. 488;
i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili pro-capite
per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con
l'utilizzo delle risorse previste per la categoria
dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Le risorse di cui alle lettere g), h) ed i), del
comma 1, sono determinate con riferimento al personale
della carriera diplomatica in servizio alla data del
1° luglio 2000.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota
pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della
retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1,
eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio
finanziario sono riassegnate all'anno successivo».



 
Art. 5.

Retribuzione di posizione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le misure della retribuzione di posizione correlate alle posizioni funzionali, che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
a) Segretario generale, Euro 20.658,69;
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 17.559,88;
c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 14.874,26;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 12.601,80;
e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 7.437,13;
f) Funzionari addetti agli uffici, Euro 6.404,19.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le misure della retribuzione di posizione di cui al comma 1 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
a) Segretario generale, Euro 78.000,00;
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 52.851,27;
c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 20.867,85;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 13.277,56;
e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 7.835,94;
f) Funzionari addetti agli uffici, Euro 6.747,61.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':

Ambasciatore.... |Euro 17.559,88 Ministro plenipotenziario.... |Euro 12.601,80 Consigliere di ambasciata.... |Euro 7.437,13 Consigliere di legazione.... |Euro 6.404,19 Segretario di legazione.... |Euro 6.404,19
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le misure minime della retribuzione di posizione di cui al comma 3 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':

Ambasciatore.... |Euro 20.867,85 Ministro plenipotenziario.... |Euro 13.277,56 Consigliere di ambasciata.... |Euro 7.835,94 Consigliere di legazione.... |Euro 6.747,61 Segretario di legazione.... |Euro 6.747,61



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:
«Art. 18 (Retribuzione di posizione). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2001, la retribuzione di posizione,
correlata alle posizioni funzionali che sono state
individuate nell'art. 1 del decreto del Ministro degli
affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive
modificazioni e integrazioni, e' determinata nei seguenti
valori annui lordi per tredici mensilita':
a) Segretario generale, L. 35.286.000;
b) capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069,
L. 29.993.000;
c) vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all'art. 1, lettera c), del decreto n.
2069, L. 25.406.000;
d) capi degli uffici di livello dirigenziale e
rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera
d), del decreto n. 2069, L. 21.877.000;
e) funzionari di cui all'art. 1, lettera e), del
decreto n. 2069, L. 14.114.000;
f) funzionari addetti agli uffici, L. 12.350.000.
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette
dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale
generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o
di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2
del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000,
n. 2069, e successive integrazioni e modificazioni, la
retribuzione di posizione e' fissata in base al livello
delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto
decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e), del
comma 1.
3. Ai funzionari diplomatici comandati o collocati
fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi
costituzionali o enti territoriali italiani, di cui
all'art. 3 del decreto del Ministro degli affari esteri
5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte ditali
amministrazioni, organi o enti non vengano corrisposti
emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la
retribuzione di posizione in una delle misure previste
dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, da individuare
tramite decreto del direttore generale per il personale
sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di
responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati.
Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in
misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di
posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero
degli affari esteri eroga la differenza.
4. Le misure minime della retribuzione di posizione per
ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di
quanto stabilito al comma 1, nonche' all'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24
marzo 2000, n. 85, sono stabilite nei seguenti valori annui
lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore.... L. 29.993.000
Ministro plenipotenziario.... L. 21.877.000
Consigliere di ambasciata.... L. 14.114.000
Consigliere di legazione.... L. 12.350.000
Segretario di legazione.... L. 12.350.000».
- Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e' riportato
alle note all'art. 3.



 
Art. 6.

Retribuzione di risultato

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, per il biennio 2002-2003 i parametri della retribuzione di risultato ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069, e successive integrazioni e modificazioni, sono ridefiniti come segue:
a) Segretario generale: 100;
b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069 del 2000: 79,77;
c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069 del 2000: 72;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069 del 2000: 41,29;
e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069 del 2000: 24,37;
f) Funzionari addetti agli uffici: 20,98.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:
«Art. 19 (Retribuzione di risultato). - 1. Sulla base
di quanto previsto dal decreto del Ministro degli affari
esteri 5 luglio 2000, n. 2070, all'inizio di ogni anno gli
importi spettanti come retribuzione di risultato, da
erogare mensilmente per tredici mensilita', vengono
determinati con decreto del Ministro degli affari esteri,
tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi
raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti
parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali
individuate nell'art. 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069,
e successive integrazioni e modificazioni:
a) segretario generale: 100;
b) capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali
di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069: 85;
c) vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all'art. 1, lettera c), del decreto n.
2069: 72;
d) capi degli uffici di livello dirigenziale e
rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera
d), del decreto n. 2069: 62;
e) funzionari di cui all'art. 1, lettera e), del
decreto n. 2069: 40;
f) funzionari addetti agli uffici: 35.
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette
dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale
generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o
di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2
del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000,
n. 2069, la retribuzione di risultato e' determinata in
relazione alle posizioni funzionali ad essi attribuite,
nelle misure di cui al comma 1.
3. Qualora i risultati conseguiti siano stati
particolarmente elevati, e di cio' sia stato dato atto
nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione
di risultato determinati ai sensi del comma 1, possono
essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento,
nei limiti di un quarto delle risorse disponibili».



 
Art. 7.

Effetti del trattamento economico

1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, e 5 hanno effetto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:
«Art. 21 (Effetti del nuovo trattamento economico). -
1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti
dall'applicazione degli articoli 14, 15, 16 e 18 hanno
effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima
mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche
per la quota prevista a titolo di retribuzione di posizione
all'art. 20, comma 3».



 
Art. 8.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 7.070.000,00 euro per l'anno 2002 ed in 11.550.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003 si provvede: quanto a 1.910.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 5.160.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 4.480.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 maggio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2003
Ministeri istituzionali registro n. 6, foglio n. 343



Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre2001,
n. 448, e dell'art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sono riportati nelle note alle premesse.



 
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