Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 giugno 2003
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del riso S. Andrea Piemonte, con sede in Santhia' (Vicenza), via Svizzera n. 38 intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte» ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92 come denominazione di origine protetta che, tra l'altro prevede espressamente che i produttori devono assoggettarsi al controllo di un organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 62730 del 19 maggio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Consorzio di tutela del riso S. Andrea Piemonte ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2003 e con le integrazioni ad esso apportate all'atto della notifica della domanda di registrazione alla Commissione europea, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Viste le integrazioni apportate alla predetta disciplina di produzione che consistono nell'inserimento all'art. 3 del riferimento all'operazione di condizionamento, al fine di garantire la tracciabilita' del prodotto da registrare, e all'art. 8 sia delle parole «ai sensi del regolamento CEE n. 1726/98», dopo le parole «logo della D.O.P.», sia del seguente testo:
«I prodotti per la cui preparazione, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologia di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorita' preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.
L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato.
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte».
 
Art. 2.
La denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2003 con le integrazioni riportate nelle premesse al presente decreto.
 
Art. 3.
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 che sara' specificamente autorizzato con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte» come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2003
Il direttore generale: Abate
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone