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| Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 6 giugno 2003 |  | Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta  «Pecorino Sardo» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del 1° luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista  la  domanda  presentata dal Consorzio per la tutela del nome Pecorino Sardo D.O.P., con sede in Cagliari, piazza San Bartolomeo n. 8,  intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione della  denominazione  di  origine protetta «Pecorino Sardo», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto   il   decreto  ministeriale  27 luglio  1999  con  il  quale l'organismo  «O.C.P.A.  -  Organismo  consortile per il controllo sui formaggi  sardi  a  D.O.P.»  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare i controlli  sulla  denominazione  di origine protetta «Pecorino Sardo» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Vista  la nota protocollo n. 62714 del 15 maggio 2003, con la quale il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Visto  il  fascicolo  trasmesso  in  allegato  alla  suddetta  nota costituito  dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle modifiche richieste;
 Vista  l'istanza  del  16 dicembre  2002, con la quale il Consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  che  le  disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  per  le  quali, essendo stata notificata all'organismo comunitario  competente,  domanda  di  modifica  al  disciplinare  di produzione,   ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97;
 Considerato che l'organismo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo  sui  formaggi  sardi a D.O.P.» ha predisposto un piano dei controlli  adeguato  e  che  recepisce  le  modifiche  richieste  dal Consorzio   per   la   tutela  del  nome  Pecorino  Sardo  D.O.P.  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Pecorino  Sardo»  trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 15 maggio 2003, numero di protocollo 62714;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta  «Pecorino  Sardo»,  in  attesa  che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione  di  origine  protetta  «Pecorino  Sardo»,  secondo  le modifiche  richieste  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente organismo comunitario decida su detta domanda;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997,  alla  modifica,  chiesta  dal Consorzio per la tutela del nome Pecorino   Sardo   D.O.P.,   al   disciplinare  di  produzione  della denominazione  di  origine  protetta  «Pecorino Sardo» registrata con regolamento  (CE)  n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996 ai sensi   dell'art.  17  del  predetto  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 notificata al competente organismo comunitario.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Coloro  i  quali  intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di «O.C.P.A. - Organismo consortile per  il  controllo  sui  formaggi  sardi  a  D.O.P.»  quale organismo autorizzato  con  decreto ministeriale 27 luglio 1999 ad espletare le funzioni   di  controllo  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Pecorino Sardo».
 2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della D.O.P. «Pecorino  Sardo»,  registrata  con regolamento (CE) n. 1263/96 della commissione  del  1° luglio  1996, di accedere alla certificazione di conformita'  alla  disciplina  di  produzione  da  esso  prevista, la certificazione  di  conformita' rilasciata dall'organismo «O.C.P.A. - Organismo  consortile  per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ai  sensi  del primo comma, dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Pecorino   Sardo»   ricade  sui  soggetti  che  si  avvalgono  della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  privato  autorizzato  «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», non puo' modificare il proprio  statuto,  i  propri  organi  di  rappresentanza,  il proprio manuale   della  qualita',  le  procedure  di  controllo  cosi'  come presentate  ed  esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale   competente   e  provvede  a  comunicare  ogni  variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione  presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio  dell'autorita'  nazionale  competente,  sono  identiche per tutti  i  richiedenti  la certificazione e non possono essere variate senza  il  preventivo  assenso  dell'autorita' nazionale medesima; le tariffe  possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una   quota   variabile  in  funzione  della  quantita'  di  prodotto certificata.  I  controlli  sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Pecorino Sardo».
 |  |  |  | Art. 4. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito alla domanda di  modifica  in  argomento.  Nell'ambito  del  periodo  di validita' dell'autorizzazione,  l'organismo  di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» e' tenuto ad adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 5. L'organismo  autorizzato  «O.C.P.A.  -  Organismo consortile per il controllo  sui  formaggi sardi a D.O.P.» comunica con immediatezza, e comunque  con  termine  non  superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di origine  protetta  «Pecorino  Sardo»  anche  mediante  immissione nel sistema   informativo   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo  sui  formaggi  sardi  a  D.O.P.» immette anche nel sistema informativo  del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli   elementi   conoscitivi   di  carattere  tecnico  e  documentale dell'attivita'  certificativa,  ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale  competente,  atte  ad  evitare  rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Pecorino Sardo» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi  individuati  dal  presente  articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente   resi   noti  anche  alle  regioni  nel  cui  ambito territoriale   ricade  la  zona  di  produzione  della  denominazione «Pecorino Sardo».
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  «O.C.P.A.  -  Organismo consortile per il controllo  sui  formaggi sardi a D.O.P.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni  nel  cui  ambito  territoriale  ricade la zona di produzione della  denominazione  di  origine protetta «Pecorino Sardo», ai sensi dell'art.  53,  comma  12  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 8. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 giugno 2003
 Il direttore generale: Abate
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