Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2003 (vai al sommario)
LEGGE 20 giugno 2003, n. 140
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 68 della Costituzione:
"Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento puo' essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, ne'
puo' essere arrestato o altrimenti privato della liberta'
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero
se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il
quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione e' richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 90 e 96 della
Costituzione:
"Art. 90. - Il Presidente della Repubblica non e'
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato
alla Costituzione.
In tali casi e' messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.".
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e
i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni,
alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.".
- Si riporta il testo dell'art. 159 del codice penale:
"Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). -
Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di
autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro
giudizio e in ogni caso in cui la sospensione del
procedimento penale o dei termini di custodia cautelare e'
imposta da una particolare disposizione di legge
La sospensione del corso della prescrizione, nei casi
di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si
verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua
la relativa richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
e' cessata la causa della sospensione. In caso di
autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione
riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie
la richiesta.".



 
ART. 2. 1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 343 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 343 (Autorizzazione a procedere). - 1. Qualora
sia prevista l'autorizzazione a procedere fa richiesta a
norma dell'art. 344.
2. Fino a quando non sia stata concessa
l'autorizzazione, e' fatto divieto di dispone il fermo o
misure cautelari personali nei confronti della persona
rispetto alla quale e' prevista l'autorizzazione medesima
nonche' di sottoporla a perquisizione personale o
domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a
individuazione, a confronto, a intercettazione di
conversazioni o di comunicazioni. Si puo' procedere
all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche
prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona
e' colta nella flagranza di uno dei delitti indicati
nell'art. 380, commi 1 e 2.
Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o
l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono
prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi
costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in
quanto compatibili con esse, quelle di cui agli
articoli 344, 345 e 346.
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito
nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.
5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa,
non puo' essere revocata.».
- Per completezza di informazione si riporta il testo
degli articoli 344, 345 e 346 del codice di procedura
penale:
«Art. 344 (Richiesta di autorizzazione a procedere). -
1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di
procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il
giudizio immediato il rinvio a giudizio, il decreto penale
di condanna o di emettere il decreto di citazione a
giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata
entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle
notizie di reato del nome della persona per la quale e'
necessaria l'autorizzazione.
2. Se la persona per la quale e' necessaria
l'autorizzazione e' stata arrestata in flagranza il
pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere
immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.
3. Il giudice sospende il processo e il pubblico
ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a
procedere qualora ne sia sorta la necessita' dopo che si e'
proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono
state formulate le richieste previste dalla prima parte del
comma 1. Se vi e' pericolo nel ritardo, il giudice provvede
all'assunzione delle prove richieste dalle parti.
4. Quando si procede nei confronti di piu' persone per
alcune delle quali soltanto e' necessaria l'autorizzazione
e questa tarda ad essere concessa, si puo' procedere
separatamente contro gli imputati per i quali
l'autorizzazione non e' necessaria.».
«Art. 345 (Difetto di una condizione di procedibilita'.
Riproponibilita' dell'azione penale). - 1. Il provvedimento
di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere, anche se non piu' soggetta a
impugnazione, con i quali e' stata dichiarata la mancanza
della querela, della istanza, della richiesta o
dell'autorizzazione a procedere, non impediscono
l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e
contro la medesima persona se e' in seguito proposta la
querela, l'istanza, la richiesta o e' concessa
l'autorizzazione ovvero se e' venuta meno la condizione
personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice
accerta la mancanza di una condizione di procedibilita'
diversa da quelle indicate nel comma 1.».
«Art. 346 (Atti compiuti in mancanza di una condizione
di procedibilita). - 1. Fermo quanto disposto dall'art.
343, in mancanza di una condizione di procedibilita' che
puo' ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti
di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di
prova e, quando vi e' pericolo nel ritardo, possono essere
assunte le prove previste dall'art. 392.».



 
ART. 3. 1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attivita' di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento. 2. Quando in un procedimento giurisdizionale e' rilevata o eccepita l'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti. 3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado. 4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione e' sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni. 5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento e' sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata puo' disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. 6. Se la questione e' rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perche' provveda ai sensi dei commi 3 o 4. 7. La questione dell'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione puo' essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale e' in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilita' nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1. La Camera puo' chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5. 8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorita' giudiziaria la propria deliberazione; se questa e' favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione. 9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorita' investita del procedimento. La sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, nonche' di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 68 della Costituzione vedi
note al titolo.
- Si riporta il testo degli articoli 129 e 409 del
codice di procedura penale:
«Art. 129 (Obbligo della immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilita). - 1. In ogni stato e
grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o
che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla
legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca
una condizione di procedibilita' lo dichiara di ufficio con
sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma
dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo
a procedere con la formula prescritta.».
«Art. 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di
archiviazione). - 1. Fuori dei casi in cui sia stata
presentata l'opposizione prevista dall'art. 410, il
giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione,
pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al
pubblico ministero. Il provvedimento che dispone
l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle
indagini se nel corso del procedimento e' stata applicata
nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la
data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare
avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento
si svolge nelle forme previste dall'art. 127. Fino al
giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria con facolta' del difensore di estrarne copia.
3. Della fissazione dell'udienza il giudice da' inoltre
comunicazione al procuratore generale presso la corte di
appello.
4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene
necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al
pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per
il compimento di esse.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4 il giudice,
quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone
con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico
ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla
formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto
l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni degli articoli 418 e 419.
6. L'ordinanza di archiviazione e' ricorribile per
cassazione solo nei casi di nullita' previsti dall'art. 127
comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 190 del codice di
procedura civile:
«Art. 190 (Comparse conclusionali e memorie). - Le
comparse conclusionali debbono essere depositate entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione
della causa al collegio e le memorie di replica entro i
venti giorni successivi.
Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice
istruttore, quando rimette la causa al collegio, puo'
fissare un termine piu' breve, comunque non inferiore a
venti giorni.».



 
ART. 4. 1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonche' di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della liberta' personale, l'autorita' competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. 2. L'autorizzazione e' richiesta dall'autorita' che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa. 3. L'autorizzazione non e' richiesta se il membro del Parlamento e' colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna. 4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e puo' essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.
 
ART. 5. 1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorita' competente enuncia il fatto per il quale e' in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.
 
ART. 6. 1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale. 2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. 3. La richiesta di autorizzazione e' trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale e' in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresi' copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni. 4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e puo' essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa. 5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni e' distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego. 6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 268, comma 6, e
269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale:
"Art. 268 (Esecuzione delle operazioni). - 1-5.
(Omissis).
6. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato
avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e
5, hanno facolta' di esaminare gli atti e ascoltare le
registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il
termine, il giudice dispone l'acquisizione delle
conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche indicati dalle parti, che non appaiano
manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio
allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e'
vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i
difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
avvisati almeno ventiquattro ore prima. (Omissis).".
"Art. 269 (Conservazione della documentazione). - 1.
(Omissis).
2. Salvo quanto previsto dall'art. 271, comma 3, le
registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu'
soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando
la documentazione non e' necessaria per il procedimento,
possono chiederne la distruzione, a tutela della
riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato
l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio
a norma dell'art. 127.
3. La distruzione, nei casi in cui e' prevista, viene
eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione e'
redatto verbale.".



 
ART. 7. 1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 si osservano solo se le intercettazioni non sono gia' state utilizzate in giudizio.
 
ART. 8. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23 ottobre 1996, n. 555.



Nota all'art. 8:
- I decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio
1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291,
15 luglio 1994. n. 447, 8 settembre 1994, n. 535,
9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo
1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276,
7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466,
8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio
1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n.
466, e 23 ottobre 1996, n. 555, recanti «Disposizioni
urgenti per l'attuazione dell'art. 68, della Costituzione»,
decaduti per decorrenza dei termini, sono stati pubblicati
rispettivamente: nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre
1993, n. 268; 15 gennaio 1994, n. 11; 17 marzo 1994, n. 63;
17 maggio 1994, n. 113; 16 luglio 1994, n. 165; 14
settembre 1994, n. 215; 14 novembre 1994, n. 266;
13 gennaio 1995, n. 10; 14 marzo 1995, n. 61; 13 maggio
1995, n. 110; 12 luglio 1995, n. 161; 11 settembre 1995, n.
212; 10 novembre 1995, n. 263; 10 gennaio 1996, n. 7; 12
marzo 1996, n. 60; 11 maggio 1996, n. 109; 10 luglio 1996,
n. 160; 9 settembre 1996, n. 211; 23 ottobre 1996, n. 249.



 
ART. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 185):
Presentato dall'on. Boato il 30 maggio 2001.
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 12
luglio 2001.
Esaminato dalle commissioni riunite il 20, 27 giugno
2002; 4, 11, 17, 23, 24 luglio 2002; 17 ottobre 2002; 21,
28 novembre 2002; 19 dicembre 2002; 14, 22, 30 gennaio
2003; 12 e 20 febbraio 2003.
Relazione scritta presentata il 26 febbraio 2003 (atto
n. 185-1235-1996-2261-2715-2836-A).
Esaminato in aula il 10 marzo 2003 ed approvato il 9
aprile 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2191):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari
costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, l'11
aprile 2003.
Esaminato dalle commissioni riunte il 7, 8, 14, 15, 27,
29 maggio 2003 e 3 giugno 2003.
Esaminato in aula il 29 maggio 2003; 3, 4 giugno 2003 e
approvato con modificazioni, il 5 giugno 2003.
Camera dei deputati (atto n. 185/B):
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 5
giugno 2003.
Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 11 e 12
giugno 2003.
Esaminato in aula il 17 giugno 2003 ed approvato il 18
giugno 2003.
 
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