| IL DIRETTORE REGIONALE della Lombardia
 Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge  25 ottobre  1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune  situazioni  dipendenti  da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;
 Visto  l'art.  1  del  decreto  n.  1/7998/UDG  del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si  delega  ai  direttori  regionali  delle  entrate territorialmente competenti  l'adozione  dei  decreti  di  accertamento  del mancato o irregolare   funzionamento   degli   uffici   del  pubblico  registro automobilistico,  provvedendo  alla  pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;
 Considerato  che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,  con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito  dalla  legge 25 ottobre 1985, n. 592, e' stato modificato dall'art.  33  della  legge  18 febbraio  1999,  n. 28, e pertanto il decreto  di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella    Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   entro quarantacinque  giorni  dalla  scadenza  del  periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento;
 Vista  la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia  ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico  di  Bergamo in data 19 maggio 2003, per sciopero del personale;
 Decreta:
 E'   accertato  il  mancato  funzionamento  del  pubblico  registro automobilistico di Bergamo in data 19 maggio 2003.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Milano, 3 giugno 2003
 Il direttore regionale: Orsi
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