| 
| Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 10 giugno 2003 |  | Riconoscimento  alla  sig.ra  Ben Fuentes Giselle di titolo di studio estero  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Vista  l'istanza della sig.ra Ben Fuentes Giselle, nata il 26 marzo 1974  a  Ciudad Habana (Cuba), cittadina cubana, diretta ad ottenere, ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n.  115/1992,  il  riconoscimento del proprio titolo professionale di abogado,   ai   fini   dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della professione di avvocato;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di  «Licenciado  en  Derecho»  conseguito presso l'«Universidad de la Habana - Facultad de Educacion a distancia» in data 19 giugno 2000;
 Visto  che  la  sig.ra  Ben  Fuentes  risulta iscritta al «Registro General  de  Juristas»  del  Ministero  di giustizia della Repubblica cubana, come attestato nella nota del 28 gennaio 2003;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;
 Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 25 marzo 2003;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla Questura di Milano in data 16 marzo 1999, rinnovato in  data  12 luglio  1999  e valido fino al 12 luglio 2004 per motivi familiari;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Ben  Fuentes  Giselle, nata il 26 marzo 1974 a Ciudad Habana   (Cuba),   cittadina   cubana,   e'  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  avvocati  e  per  l'esercizio  della  professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova volta  ad  accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile;  2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale   penale;   5)   diritto   amministrativo;   6)   diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 10 giugno 2003
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a)  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame   scritto   consiste   nella   redazione  di  un  atto giudiziario  o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu'  di  tre  materie  tra  quelle  sopra  indicate e a scelta della commissione d'esame.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni pratiche  vertenti  su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra'  accedere  a  questo  secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 |  |  |  |  |