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| Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 23 maggio 2003 |  | Proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale in favore  dei dipendenti della societa' Synthesis S.p.a., sede di Massa Carrara. (Decreto n. 32380). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali
 e degli incentivi alla occupazione
 Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 3, commi 1 e 2;
 Visti  i  decreti  direttoriali del 28 febbraio 2001 con i quali e' stato  concesso,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Synthesis  S.p.a.,  il  trattamento di cui all'art. 3, comma 1, della legge  n.  223/1991,  per  concordato  preventivo, per il periodo dal 5 novembre 1999 al 1° agosto 2000 e per fallimento per il periodo dal 2 agosto 2000 al 4 novembre 2000;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n. 29640 datato 1° marzo 2001, di accertamento  dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n.  223/1991 e il decreto direttoriale n. 29643 del 1° marzo 2001, di concessione  del  trattamento  di cui al sopracitato art. 3, comma 2, della   legge   n.  223/1991,  relativamente  al  periodo  5 novembre 2000-4 maggio 2001;
 Visto  il  decreto-legge  3 maggio  2001, n. 158, convertito, senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
 Visto l'art. 6 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del  lavoro,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale e' stato prorogato, fino al  31 dicembre  2001,  il  trattamento straordinario di integrazione salariale,  nei  confronti  dei  lavoratori dipendenti dalla societa' Synthesis S.p.a., con sede e stabilimento in Massa Carrara;
 Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 Visto  il  decreto  n.  31033  del 10 maggio 2002, del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno  2002,  registro  n.  3,  foglio n. 152, con il quale e' stato prorogato,  fino al 31 dicembre 2002, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla predetta  societa'  Synthesis  S.p.a.,  ai  sensi del citato art. 52, comma 46 della legge n. 448/2001;
 Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede  -  nel  caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti  programmi  -  che  il  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'  disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa   integrazione   guadagni  straordinaria,  di  mobilita'  e  di disoccupazione  speciale,  gia'  previste  da  disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;
 Visto  il  decreto  n.  32220  del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti in data  7 maggio  2003,  registro  2, foglio n. 331, con il quale si e' stabilito  di  poter  autorizzare,  in  favore  dei  lavoratori  gia' beneficiari  fino al 31 dicembre 2002, delle proroghe dei trattamenti di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione  speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge  n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre  il  31 dicembre  2003,  ai  sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della societa' Synthesis   S.p.a.,  tendente  ad  ottenere  la  proroga  del  citato trattamento  ai  sensi  del  sopra richiamato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, per il periodo 1° gennaio 2003/31 dicembre 2003;
 Visto  il verbale d'accordo, stipulato in data 23 gennaio 2003, nel quale  le  parti  hanno  concordato  di  richiedere  la  proroga  del trattamento  in  questione,  al  fine  di consentire il reimpiego dei dipendenti  della  societa'  fallita  Synthesis  S.p.a.  in una nuova iniziativa  imprenditoriale  che  ha  gia' avuto l'approvazione delle organizzazioni sindacali locali;
 Ritenuto,  pertanto,  di poter concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 41, comma 1,  della  legge  n.  289/2002,  onde  consentire  il  reimpiego  dei lavoratori interessati;
 Decreta:
 Per  le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 90  dipendenti  dalla  societa' Synthesis S.p.a. (fallita il 2 agosto 2000) - Sede legale di Massa Carrara (Massa), unita' di Massa Carrara (Massa), per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.
 La  misura  del trattamento del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
 L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a provvedere   al   pagamento   diretto   del  predetto  trattamento  e all'esonero dal contributo addizionale.
 Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 del  10 aprile  2003,  l'Istituto  nazionale della previdenza sociale tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti  all'avvenuta erogazione  delle  prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne  riscontro  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 maggio 2003
 Il direttore generale: Mancini
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