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| Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Trebbiano  di Romagna». |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI  DI  ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
 DEI  VINI,  ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
 1992, n. 164
 Esaminata la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, intesa  ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna»;
 Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;
 Ha espresso, nella riunione del 16 aprile 2003, parere favorevole alla  suddetta  istanza,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del relativo  decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche, essere inviate al Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Allegato PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TREBBIANO DI ROMAGNA»
 Art. 1.
 La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Trebbiano di Romagna»  deve  essere  ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito   aziendale   la   seguente  composizione  ampelografica: «Trebbiano  Romagnolo»: dall'85% al 100%, possono concorrere, da soli o  congiuntamente,  fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca,  esclusi gli aromatici e l'Albana, raccomandati o autorizzati nelle province di Bologna, Forli/Cesena, Ravenna e Rimini.
 Art. 3.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di origine  controllata  «Trebbiano  di  Romagna» devono essere prodotte nella  zona  che  comprende  in  tutto  o  in parte i comuni appresso descritti. Tale zona e' cosi' delimitata:
 provincia  di  Bologna,  comuni  di:  Borgo  Tossignano,  Casal Fiumanese,  Castel  Guelfo,  Castel  S.  Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.
 Per  i  comuni  di  Ozzano  dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle e' cosi' delimitato:
 comune  di  Ozzano dell'Emilia: dalla strada statale n. 253 San Vitale;
 comune  di  Medicina:  dal  confine  con  il  comune  di Ozzano dell'Emilia  segue  la strada statale n. 253 sino all'incrocio con la via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale;
 comune di Castel Guelfo: dalla statale n. 253 San Vitale;
 comune di Imola: dalla statale n. 253 San Vitale.
 Per  i  comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte e' cosi' delimitato:
 comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine  di  provincia Bologna - Ravenna, si prosegue per la suddetta strada  sino  a via Dante Alighieri; poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via  Gesso.  Si  segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune;
 comune  di  Casal  Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Ca'  Salara  congiunge  i  confini  di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.
 Provincia   di   Forli/Cesena,   comuni  di:  Bertinoro,  Borghi, Castrocaro-Terra  del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Forli',   Forlimpopoli,   Gambettola,   Gatteo,   Longiano,  Meldola, Modigliana,  Montiano,  Predappio,  Roncofreddo,  San  Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone.
 Per  i  comuni  di  Gatteo,  San  Mauro  Pascoli,  Savignano  sul Rubicone, il limite a valle e' cosi' delimitato:
 comune  di  Gatteo:  dal  confine  con il comune di Cesenatico, sulla  via  Cesenatico,  si  segue quest'ultima sino all'incrocio con l'autostrada A-14 Bologna - Rimini in localita' S. Angelo presso Casa Bertorri. Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone;
 comune  di  San  Mauro  Pascoli: dall'autostrada A-14 Bologna - Rimini;
 comune  di Savignano sul Rubicone: dall'autostrada A-14 Bologna - Rimini;
 comune  di  Cesenatico:  sono  compresi  i  territori  a  monte dell'area  cosi'  delimitata:  da  Montaletto,  all'incrocio  tra  le province  di  Ravenna  e Forli', si segue via S. Pellegrino e poi per via  Campone  Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino  ad  incrociare  il  confine  con  il  comune  di  Savignano sul Rubicone.
 Provincia  di  Rimini:  comuni  di  Cattolica,  Coriano, Gemmano, Misano   Adriatico,   Mondaino,   Montecolombo,   Montefiore   Conca, Montegridolfo,   Montescudo,   Morciano  di  Romagna,  Poggio  Berni, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.
 Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, il limite a valle e' cosi' delimitato:
 comune di Cattolica: dalla strada statale n. 16 Adriatica;
 comune   di  Misano  Adriatico:  dalla  strada  statale  n.  16 Adriatica;
 comune di Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica;
 comune  di Rimini: dall'incrocio dell'autostrada A-14 Bologna - Rimini  con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli e Rimini),  si  segue  detta autostrada sino all'incrocio con la strada statale  n. 9 via Emilia in localita' S. Giustina presso il cimitero. Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino ad  incontrare  la ferrovia Bologna - Rimini. Indi lungo quest'ultima fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio con  la strada statale n. 16 Adriatica. Poi per detta statale fino al confine con il comune di Riccione.
 Provincia di Ravenna comuni di: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castelbolognese,  Cotignola, Faenza, Lugo,  Massalombarda,  Riolo  Terme,  Russi,  Ravenna,  S.  Agata sul Santerno, Solarolo.
 Per  i  comuni  di  Bagnacavallo,  Lugo, Massalombarda, Russi, S. Agata sul Santerno, il limite a valle e' cosi' delimitato:
 comune di Bagnacavallo: dal confine con il comune di Lugo segue la  strada  n.  253  San  Vitale sino all'incrocio con la via Bagnoli Inferiore  che  segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione Fossa,   Stradello,   Rotondi,  Guarno,  Colombaia,  sinistra  canale Inferiore  sino  al  km  17, destra canale Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla statale n. 253 San Vitale al km 57;
 comune  di  Lugo:  dal  confine  con  il comune di S. Agata sul Santerno  segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via  Bedazzo che segue poi le vie: Piratello, Delle Tombe, S. Andrea, provinciale  Quarantola,  Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale;
 comune  di  Massalombarda:  dal  confine  con  la  provincia di Bologna  si  segue la Statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con il  viale  della  Repubblica  che segue, e poi per le vie: 1° Maggio, Fornace,  Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia  Bologna  - Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la statale n. 253 San Vitale;
 comune  di  Russi:  dal  confine  con il comune di Bagnacavallo segue  la  strada  statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via  Faentina che segue attraversando l'abitato di Godo (via Faentina Nord)  e  poi  per via Fringuellina Nuova, via Naldi e via Molinaccio sino al confine con il comune di Ravenna;
 comune  di  S. Agata sul Santerno: dal confine con il comune di Massalombarda  si  segue  la  strada  statale  n. 253 San Vitale sino all'incrocio  con  la  via Bel Fiore e poi per via Angiolina e argine sinistro fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la statale n. 253 San Vitale;
 comune  di Ravenna: sono compresi i territori a monte dell'area cosi'  delimitata:  dal  confine  con  il comune di Russi la linea di delimitazione  segue, verso est, la strada di Godo - San Marco fino a raggiungere  la  strada  statale  Tosco  Romagnola n. 67. Segue detta strada  statale, verso sud, sino al km 207,800 e poi attraversando il fiume  Ronco  per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli. Quindi per  via  del  Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione sud  sino  al  km  20,500,  indi per via Civinelli e via Mensa fino a Matelica,  quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e poi  per via Confine sino ad incrociare il confine tra le province di Ravenna e Forli', che segue fino a Montaletto.
 Per  i  comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte e' cosi' delimitato:
 comune  di  Brisighella: dalla localita' Zattaglia in direzione est  lungo  la  strada Valletta - Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze  che  si  attraversa  per poi immettersi nella strada privata Tredozi  Paolo  che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo  quest'ultimo sino alla confluenza con il torrente Ebola che si segue  sino  all'incrocio  con il confine tra le province di Forli' e Ravenna;
 comune  di  Casola  Valsenio:  dal  confine  tra le province di Bologna  e Ravenna lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla  localita'  Prugno.  Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare  la  strada  statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via Santa Martina. Indi si attraversa la piazza della Chiesa e per  via  Meleto  si  prosegue  fino ad incontrare il fiume Senio. Si prosegue  quest'ultimo  sino  all'incontro  con  la strada Valletta - Zattaglia  che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in localita' Zattaglia.
 Nella   zona   di  produzione  e'  compresa  l'Isola  di  Savarna delimitata  come  appresso:  partendo  dalla  localita' «La Cilla» la linea  di  delimitazione segue verso est il canale di bonifica destra del  Reno  fino  a  raggiungere  la  strada  S. Alberto - Ravenna, in prossimita' del km 13,500. Ripiega verso ovest e segue, attraversando la  bonifica  di Valle Mezza Ca', il tracciato della vecchia ferrovia fino  al C. Berbarella. Da questo punto segue, verso ovest, la strada di bonifica che passando per C. Graziani, raggiunge la strada Mezzano -  S.  Alberto, in prossimita' della localita' Grattacoppa. Prosegue, verso  nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere la localita' «La Cilla» punto di inizio della delimitazione.
 Art. 4.
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  del  vino  «Trebbiano  di  Romagna»  devono essere quelle tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato la specifiche caratteristiche.
 Sono  pertanto,  da  considerarsi  idonei  i  terreni  collinari, pedecollinari  e,  fra  quelli  della  zona  di pianura delimitata, i sabbiosi  -  argillosi  anche  profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono  da  escludere  i  terreni  alluvionali  ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.
 I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
 E' vietata ogni pratica di forzatura.
 La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione del vino «Trebbiano  di  Romagna»  non  deve  essere  superiore a q.li 140 per ettaro in coltura specializzata.
 A  detto  limite,  anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa  dovra'  essere  riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
 La  regione  Emilia-Romagna,  con  proprio  decreto,  sentite  le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,   tenuto   conto   delle   condizioni   ambientali   e  di coltivazione,  puo'  stabilire un limite massimo di produzione di uva per  ettaro  inferiore  a quello fissato dal presente disciplinare di produzione,    dandone    immediata    comunicazione   al   Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  ed  al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
 Le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50%.
 Le   uve  destinate  alla  produzione  delle  tipologie  di  vino «spumante»  e  «frizzante»  devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.
 Art. 5.
 Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate nell'interno  della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.
 Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali  di produzione,  e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito  dell'intero  territorio  delle province di Forli/Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini.
 Le  operazioni  di  preparazione  e  di  elaborazione  del vino a denominazione  di  origine  controllata  «Trebbiano di Romagna» nelle tipologie  «spumante» e «frizzante», ossia le pratiche enologiche per la  presa di spuma e per la stabilizzazione, nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate entro i  territori  delle  province  di  Bologna,  Forli/Cesena,  Ravenna e Rimini.
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,  leali  e  costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
 E'  consentito  l'utilizzo  di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione,  conservazione  e  affinamento, per tutte le tipologie previste.
 La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
 Qualora  la resa massima uva-vino superi detto limite l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.
 Art. 6.
 Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Trebbiano di Romagna»  all'atto  dell'immissione  al  consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: paglierino piu' o meno intenso;
 odore: vinoso, gradevole;
 sapore:  asciutto,  (massimo  4  g/l  di  zuccheri  riduttori), sapido, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
 La  denominazione  di  origine controllata «Trebbiano di Romagna» puo'  essere attribuita per designare il vino spumante secco, amabile o  dolce, ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  previsti  nel  presente disciplinare di produzione, in ottemperanza alle vigenti norme che disciplinano la preparazione e la designazione degli spumanti.
 Il  tipo  spumante,  all'atto  dell'immissione  al  consumo, deve rispondere alla seguenti caratteristiche:
 colore: paglierino piu' o meno intenso;
 odore: gradevole, caratteristico;
 sapore:  secco,  amabile  o  dolce  in relazione alla specifica tipologia;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
 spuma: fine e persistente.
 La  denominazione  di  origine controllata «Trebbiano di Romagna» puo' essere attribuita al vino «frizzante» con fermentazione naturale ottenuto  con  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
 E'  facolta'  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio  decreto,  modificare  i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco.
 Art. 7.
 Nella  presentazione  e  designazione del vino a denominazione di origine  controllata  «Trebbiano di Romagna» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva  diversa da quella prevista dal seguente   disciplinare,   ivi   compresi   gli   aggettivi  «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
 E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
 Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola dell'imbottigliatore   quali   «viticoltore»,  «fattoria»,  «tenuta», «podere»,  «cascina»  e  altri  termini  similari  sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.
 E'   consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni  toponomastiche aggiuntive  che  facciano  riferimento a fattorie e vigneti dai quali effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato  ottenuto,  alle  condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
 E'  consentito il confezionamento del vino «Trebbiano di Romagna» in recipienti in ceramica.
 Art. 8.
 Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Trebbiano di  Romagna»  vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  presente disciplinare di produzione e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
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