Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 aprile 2003
Integrazione dei sistemi di pesca alle imbarcazioni, di cui al decreto 25 luglio 2002.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca e successive modifiche;
Visto il Regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dell'8 giugno 1998, n. L 171/2, e successive modifiche concernenti misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, attuativo del decreto-legge n. 85 del 7 maggio 2002, convertito in legge 6 luglio 2002, n. 134, concernente il Piano obbligatorio di dismissione e riconversione delle rimanenti unita' autorizzate alle reti da posta derivanti;
Visto il decreto ministeriale il 27 marzo 2003 concernente l'aggiunta degli attrezzi da posta per le unita' da pesca autorizzate all'uso della ferrettara;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;
Considerato che il divieto di utilizzo del sistema rete da posta derivante dal 1° gennaio 2002 ha generato una significativa perdita di reddito per gli operatori del settore che hanno percepito misure di dismissione inferiori rispetto alle indennita' comparabili applicate con il precedente «Piano spadare volontario» di cui al decreto ministeriale 23 maggio 1997;
Considerato che ai predetti fini di sostenibilita' socio-economica della categoria sono state sensibilizzate le regioni interessate affinche' si attivassero alla corresponsione di un importo integrativo. per i proprietari e per gli equipaggi, compreso tra il 40% e il 90%, delle misure nazionali;
Considerata l'opportunita' di diversificare le attivita' di pesca consentendo l'uso di attrezzi selettivi che permettano altresi' la continuazione di mestieri di pesca tradizionali;
Ritenuto, inoltre, necessario aggiornare l'elenco in allegato A al citato decreto ministeriale 25 luglio 2002 tenendo conto delle risultanze di istruttoria congiunta con le Capitanerie di porto per la verifica dell'ammissibilita' alle misure del Piano obbligatorio di cui al medesimo decreto;
Considerato che le misure in questione riguardano le sole unita' per le quali l'autorizzazione delle reti da posta derivanti non e' oggetto di giudizio pendente, le eventuali situazioni giuridiche, che risulteranno attive in seguito a sentenza definitiva, saranno oggetto di apposito successivo provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
1. L'elenco in allegato A del decreto ministeriale 25 luglio 2002 e' aggiornato con l'inserimento, in via di autotutela per riscontrata ammissibilita', delle due unita' da pesca di seguito identificate con la relativa indicazione della misura nazionale spettante al proprietario nel rispetto dei requisiti di cui al richiamato decreto:
matricola 04CT01055 (UE 3420) Euro 69.664,05;
matricola 02IM00370 (UE4980) Euro 6.421,64.
2. Ai marittimi imbarcati sulle unita' da pesca suindicate e risultanti nelle condizioni di ammissibilita' di cui al decreto ministeriale 25 luglio 2002 sono corrisposte le misure ivi previste.
 
Art. 2.
1. Gli armatori delle unita' in allegato A del decreto ministeriale 25 luglio 2002, cosi' come modificato dal precedente art. 1, possono presentare in relazione alle medesime unita' la richiesta, corredata di licenza di pesca o attestazione provvisoria, per l'aggiunta del sistema ferrettara e degli attrezzi da posta.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata, entro e non oltre i trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, all'ufficio marittimo di iscrizione.
3. L'ufficio marittimo di iscrizione provvede al contestuale rilascio dell'attestazione provvisoria aggiornata con l'integrazione e all'inoltro della richiesta completa di documenti alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura per il successivo aggiornamento della licenza di pesca.
Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2003 Il Sottosegretario di Stato
delegato per la pesca e l'acquacoltura
Scarpa Bonazza Buora
 
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