Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2003
Nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della azione professionale dei lavoratori (ISFOL), e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 419 del 1999 che include l'istituto tra gli enti di ricerca, prevedendo inoltre che l'approvazione del relativo statuto avvenga su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Su proposta del Ministro per lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. E' approvato, nel testo allegato al presente decreto, il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2003
p. Il Presidente: Letta
 
Allegato
ISFOL
Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori
Statuto
Art. 1.
Finalita' e natura
1. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale.
2. L'ISFOL, ente nazionale di ricerca, e' dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, cosi' come stabilito nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; ha sede in Roma, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed opera a supporto delle competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome nelle materie di cui al comma 1.
Art. 2.
Finalita' e compiti
1. Per le finalita' di cui all'art. 1 l'ISFOL:
a) svolge e promuove attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica;
b) fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle regioni e province autonome, agli enti locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome ed alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) puo' svolgere attivita' di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per altri Ministeri e istituzioni nazionali, pubbliche e private, e incarichi che gli vengano attribuiti dal Parlamento;
d) collabora con le regioni e le province autonome nell'ambito dei compiti e delle funzioni che esse svolgono relativamente alle tematiche dell'art. 1, comma 1, anche attraverso la realizzazione di attivita', programmi e progetti da esse affidati;
e) promuove, svolge e realizza le attivita' previste nel Programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
f) puo' fornire servizi a pubbliche amministrazioni e ad organismi terzi in regime di diritto privato;
g) realizza specifici progetti ed iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo ed esemplare;
h) cura la valorizzazione, la diffusione ed il trasferimento dei risultati delle proprie attivita', comprese quelle realizzate con le collaborazioni di cui al comma 3;
i) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attivita' di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
l) svolge attivita' di ricerca statistica, in quanto facente parte, ai sensi del decreto del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali del 31 marzo 1990, del Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in conformita' alla legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
m) puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.
2. Per le finalita' e compiti di cui ai commi precedenti, l'ISFOL, secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni e societa' con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche con partecipazione maggioritaria.
3. L'Istituto puo' istituire sedi operative sul territorio nazionale per fornire, per il tempo necessario, un supporto alle regioni, province autonome ed enti locali. A questo scopo puo' istituire una sede decentrata in una localita' delle regioni dell'obiettivo 1 del fondo sociale e una nelle regioni dell'obiettivo 3. L'istituto puo' altresi istituire un proprio ufficio presso l'Unione europea per favorire l'integrazione delle proprie attivita' con quelle svolte a livello comunitario.
Art. 3.
Organizzazione e funzionamento
1. L'ISFOL provvede a disciplinare con propri regolamenti:
a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture;
b) l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga, ove necessario, al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) la dotazione organica e, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il personale.
2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e politiche sociali che puo' formulare rilievi motivati entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione. I regolamenti di cui al comma 1, lettera c) sono approvati dal Ministero del lavoro e politiche sociali con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Trascorsi i termini suindicati i regolamenti diventano esecutivi.
Art. 4.
Gli organi dell'Istituto
1. Sono organi dell'ISFOL:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5.
Presidente
1. Il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le commissioni parlamentari, dura in carica quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed esercita le seguenti funzioni:
a) sovrintende all'andamento dell'Istituto e ne assicura il coordinamento tecnico-scientifico anche firmando atti e documenti di rilevanza strategica;
b) sovrintende ai rapporti istituzionali e provvede al coordinamento dei rapporti dell'Istituto con gli organismi comunitari ed internazionali;
c) garantisce e verifica l'attuazione degli indirizzi espressi dal consiglio di amministrazione, avvalendosi delle risultanze del controllo interno di cui al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed emanando direttive conseguenti al direttore generale.
3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato di consultazione. Provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio di amministrazione; esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio di distinzione tra indirizzo ed attivita' di gestione.
4. Il presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, puo' delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio di amministrazione.
5. Su specifici ambiti di attivita' dell'Istituto coerenti con i compiti di cui all'art. 2, il presidente puo', qualora necessario, costituire comitati di indirizzo aventi funzioni consultive e di proposta. Nella costituzione di detti comitati rileva il principio della rappresentanza del partenariato sociale ed istituzionale.
Art. 6.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' organo di indirizzo e programmazione, e' convocato dal presidente di norma una volta al mese. Il Consiglio di amministrazione delibera:
a) il piano triennale di attivita' e i relativi aggiornamenti, i bilanci di previsione e le relative note di variazione, i conti consuntivi e le relazioni sulle attivita' di cui all'art. 12;
b) le proposte di modifiche statutarie e i regolamenti previsti all'art. 3 a maggioranza semplice.
2. Il consiglio, su proposta del presidente:
a) nomina il direttore generale e i responsabili di macro area di cui all'art. 10;
b) definisce, nel rispetto dei criteri indicati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le linee fondamentali di organizzazione; determina le competenze della direzione generale e delle macro aree.
3. Il consiglio dura in carica quattro anni ed e' composto dal presidente e da otto membri di comprovata esperienza scientifica e professionale, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui quattro su indicazione dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tre della Conferenza dei presidenti delle regioni e uno del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il voto del presidente nel caso di parita' vale doppio.
Art. 7.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto. I membri del collegio sono nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'.
2. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni ed e' nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. E' composto da un presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi, designati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e da un supplente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 8.
Ufficio di diretta collaborazione
1. Il presidente si avvale, per motivate esigenze connesse all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, di un ufficio di diretta collaborazione. Tale ufficio e' costituito da non piu' di dieci unita', di cui non piu' di cinque esperti e personale di elevata qualificazione professionale e culturale anche estranei alla pubblica amministrazione.
2. L'ufficio di diretta collaborazione risponde nella sua attivita' al presidente, costituisce un unico centro di costo ed e' soggetto, nel suo funzionamento, alle norme previste dai regolamenti interni.
Art. 9.
Ordinamento dell'Istituto
1. L'ordinamento dell'ISFOL prevede la separazione dell'attivita' di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa, ed e' cosi' strutturato:
a) macro-aree necessarie al conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1. Articolate nei seguenti ambiti di competenza:
sistemi formativi;
mercato del lavoro e delle politiche sociali.
Le macro-aree si articolano in strutture finalizzate allo svolgimento di compiti specifici;
b) uffici dirigenziali per la gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche dell'ente in numero non superiore a cinque.
Tale ordinamento dovra' essere a sua volta ulteriormente definito nel previsto regolamento di organizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).
2. Sono affidati ad apposite strutture operative interne i controlli previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. La struttura preposta al controllo interno, cui compete l'attivita' di valutazione e controllo strategico, opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al presidente.
3. E' istituito, secondo criteri e modalita' stabiliti dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, un apposito Comitato incaricato della valutazione dei risultati dell'attivita' scientifica complessiva dell'ente con procedure trasparenti ed esiti pubblici. La composizione e le specifiche attivita' del Comitato saranno definite nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).
4. In coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di sussidiarieta' e di dialogo sociale, e' istituito un Comitato che, in rappresentanza del partenariato sociale ed istituzionale, svolge funzioni consultive sulle attivita' dell'Istituto in tema di politiche del lavoro, della formazione e di inclusione sociale. La composizione e le principali specifiche attivita' dovranno essere riprese nel regolamento di organizzazione.
5. La gestione finanziaria dell'Istituto e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
6. E' istituito, entro novanta giorni dall'approvazione del presente statuto, un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 10.
Organi di gestione
1. Il direttore generale e i responsabili delle macro-aree di cui all'art. 10 costituiscono uffici dirigenziali e sono destinatari delle direttive emanate dal presidente e dal consiglio di amministrazione.
2. Il direttore generale e' responsabile della gestione amministrativa, tecnica e giuridica dell'Istituto e dell'attuazione degli atti di indirizzo, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dal presidente e dal consiglio di amministrazione; partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. Il direttore generale adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale, svolge le attivita' di organizzazione del personale, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio. Coordina e controlla l'attivita' degli uffici dirigenziali di cui all'art. 9, comma 1, lettera b). E' scelto tra esperti di elevata qualificazione professionale, anche tra personale estraneo alla pubblica amministrazione, in tal caso il rapporto di lavoro e' regolato con contratto a termine di diritto privato. Se dipendente pubblico e' collocato fuori ruolo senza assegni. Dura in carica tre anni, rinnovabili una sola volta.
3. I responsabili delle macro-aree di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) sono preposti al coordinamento di attivita' tra loro omogenee.
4. Il presidente organizza riunioni periodiche con il direttore generale e i responsabili di macro-aree per garantire la collegialita' e l'integrazione tra ruoli, funzioni e attivita'.
5. Il compenso del presidente e la retribuzione del direttore generale, nonche' gli emolumenti e i gettoni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, nonche' di membro della giunta regionale, di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono inoltre essere amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita' e programmi dell'Istituto.
Art. 11.
Bilanci, relazioni e controlli
1. L'Istituto adotta un piano triennale aggiornabile annualmente per programmare le proprie attivita' e per definire il fabbisogno di personale. Il piano e' deliberato dal consiglio d'amministrazione e approvato, entro quarantacinque giorni, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente al quale si riferisce e il conto consuntivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio e il conto consuntivo, redatti a norma dei regolamenti di cui all'art. 3, sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Art. 12.
Risorse finanziarie
1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:
a) da un contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attivita' di istituto, di cui al piano triennale di cui all'art. 11, a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) da eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) da eventuali assegnazioni e contributi da parte dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, o da parte di enti pubblici o privati;
d) da ogni altra eventuale entrata connessa alle proprie attivita'.
Art. 13.
Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dai beni mobili e immobili di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti e in qualsiasi altro modo, pervengano all'Istituto.
2. In caso di scioglimento dell'Istituto il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sara' devoluto ad enti aventi analoghe finalita'.
Art. 14.
Norme transitorie e finali
1. Il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti sono nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze relative ai piani di attivita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dichiara decaduti gli organi e nomina un commissario straordinario con i poteri previsti per il presidente e il consiglio di amministrazione per la durata massima di dodici mesi, a pena di scioglimento dell'Istituto.
3. Lo statuto dell'ISFOL, approvato, integrato e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 478 del 1973, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e legge n. 845 del 1978, e' abrogato a far data dall'entrata in vigore del presente statuto.
4. Eventuali successive modifiche allo statuto sono apportate con la stessa modalita' procedurale seguita per l'adozione del presente statuto.
 
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