Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 maggio 2003
Riconoscimento al sig. Wahr Johannes di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Wahr Johannes, a Baden-Baden (Germania) il 2 giugno 1951, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale e settore civile e ambientale, e l'esercizio in Italia della professione;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico professionale e «Dipl. ing. (FH)» in «Maschinenbau» conseguito presso la «Fachhoschule Offenburg» nel febbraio 1978;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale con l'applicazione di misure compensative;
Preso atto che nella stessa Conferenza e' stato espresso parere negativo per l'iscrizione nella sezione A settore civile e ambientale, in quanto il richiedente ha una formazione non corrispondente a quella richiesta in Italia per l'accesso al detto settore;
Preso atto che nella medesima Conferenza si e' altresi' espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione B settore industriale, senza l'applicazione di misure compensative, nell'eventualita' che il richiedente ne faccia domanda;
Visto che il richiedente pur avvertito con nota del 6 marzo 2003 dall'amministrazione della possibilita' di scelta fra le due sezioni dell'albo, non ha presentato una nuova domanda ai fini dell'iscrizione nella sezione B - settore industriale, si ritiene di emettere il provvedimento di riconoscimento ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale;
Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;
Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Wahr Johannes, nato a Baden-Baden (Germania) il 2 giugno 1951, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale e l'esercizio della professione.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: a) impianti elettrici; b) fisica tecnica.
Roma, 30 maggio 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato con successo, quello scritto.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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