Gazzetta n. 138 del 17 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 9 giugno 2003
Graduatoria relativa alle regioni dell'obiettivo 1 concernente le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi della misura 2.1.a pacchetto integrato di agevolazioni - P.I.A. Innovazione - prevista dal programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2001, concernente il testo unico delle direttive delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi del predetto art. 14 della legge n. 46/1982;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;
Visto il programma operativo nazionale (P.O.N. 2000-2006) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla commissione della Unione europea con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo complemento di programmazione, approvato dal comitato di sorveglianza il 10 luglio 2001, e, in particolare, la misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni P.I.A. Innovazione;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 197, recante il riordino della disciplina e dello snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la circolare esplicativa del Ministero delle attivita' produttive n. 1167509 del 28 novembre 2001 relativa all'attuazione della misura 2.1.a PIA Innovazione che, in particolare, al punto 1.2, prevede che l'attuazione medesima avvenga attraverso appositi bandi, sulla base delle risorse finanziarie, a fronte di iniziative concernenti un programma di sviluppo precompetitivo ed il conseguente programma di industrializzazione dei risultati, oltre ad eventuali attivita' di formazione, nonche' ad ottenere la «prenotazione» delle risorse del fondo centrale di garanzia;
Visto in particolare il punto 7.1 della detta circolare n. 1167509/2001 che attribuisce al Ministero delle attivita' produttive la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, una graduatoria delle iniziative ammissibili alle agevolazioni P.I.A. Innovazione e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 1034240 dell'11 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti ministeriali del 28 marzo 2002, del 10 maggio 2002 e del 23 luglio 2002 con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al primo bando P.I.A. Innovazione e sono state a tal fine assegnate risorse finanziarie pari a 336,1 milioni di euro cofinanziate dal FESR per la concessione delle agevolazioni relative alla legge n. 488/1992 e dei contributi alla spesa relativi all'art. 14 della legge n. 46/1982 e 17 milioni di euro cofinanziati dal FSE, per la concessione delle agevolazioni relative alle attivita' formative;
Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 2002 mediante il quale e' stato prorogato al 30 dicembre 2002 il termine finale di invio delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie;
Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2003 che assegna ulteriori 150 milioni di euro per la copertura finanziaria del predetto bando P.I.A. Innovazione;
Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui al punto 6.5 della citata circolare n. 1167509/2001;
Visto il parere del comitato tecnico, di cui alla legge n. 46/1982, sulle suddette risultanze istruttorie, espresso con il verbale n. 163 del 9 e 10 aprile 2003;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1.
1. Le iniziative inserite nella graduatoria ed ammissibili alle agevolazioni relative al 1° bando della misura 2.1.a Pacchetto Integrato di Agevolazioni P.I.A. Innovazione del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale», sono riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto.
2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nella graduatoria e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria medesima, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative.
 
Art. 2.
1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla misura 2.1.a P.I.A. Innovazione vengono adottati in favore delle domande inserite in graduatoria, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese pari al 50% delle risorse disponibili, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e agli esperti esterni e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei rispettivi programmi di cui al punto 11 della circolare n. 1167509/2001 citata nelle premesse.
 
Art. 3.
1. Le iniziative che, a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, ai sensi del punto 7.1 della circolare n. 1167509/2001, possono riformulare il programma medesimo per richiedere le agevolazioni previste dall'art. 14 della legge n. 46/1982, nei tempi e con le modalita' previsti per l'attuazione di tale legge, limitatamente al programma di sviluppo precompetitivo, rimanendo ferma la decorrenza di ammissibilita' delle spese relativa alla domanda presentata per il P.I.A. Innovazione.
 
Art. 4.
1. Per le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'art. 3 e per tutte quelle escluse dal comitato tecnico di cui alla legge n. 46/1982, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della domanda, in quanto tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione.
Roma, 9 giugno 2003
Il direttore generale: Pasca di Magliano
 
Allegato 1
NOTE ESPLICATIVE
La graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla misura 2.1.a P.I.A. Innovazione ubicate nelle sei regioni dell'obiettivo 1.
La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza e' determinata sulla base del valore riportato nella colonna I, pari alla somma dei valori dei tre indicatori, di cui ai punti 7.2, 7.3 e 7.4 della circolare n. 1167509/2001, eventualmente maggiorati (colonna H) e normalizzati.
Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori eventualmente maggiorati e successivamente normalizzati e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna I, vengono riportati, per la graduatoria medesima, il valore medio e la deviazione standard relativi a ciascuno degli indicatori eventualmente maggiorati, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.
Si ricorda che il valore degli indicatori e' cosi' determinato:
indicatore n. 1: rapporto tra i costi agevolabili relativi al programma di sviluppo precompetitivo e la somma dei costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo e delle spese agevolabili relative al programma di industrializzazione;
indicatore n. 2: rapporto tra il numero dei nuovi occupati «qualificati» assunti dall'impresa successivamente all'avvio a realizzazione dell'iniziativa agevolata e la somma dei costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo e delle spese agevolabili relative al programma di industrializzazione;
indicatore n. 3: punteggio («0» o «1») conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali.
Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:
colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato in colonna I;
colonna B (Numero di progetto): il numero di progetto della domanda;
colonna C (Impresa): il nome dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni;
colonna D (Prov.): la provincia del comune ove e' ubicata l'unita' produttiva relativa al programma di industrializzazione o, per le imprese di costruzioni che utilizzano i beni agevolati nelle aree ammissibili della regione, ove e' ubicata la sede operativa.
colonna E (1 -- Grado di innovativita): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al grado di innovativita' del programma;
colonna F (2 -- «Qualita» dell'incremento occupazionale): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati «qualificati» assunti successivamente all'avvio a realizzazione dell'iniziativa;
colonna G (3 -- Indicatore di attenzione delle tematiche ambientali): il valore dell'indicatore n. 3, relativo alle prestazioni ambientali; esso assume valore «0» o «1»;
colonna H (Maggiorazione degli indicatori): il valore in percentuale delle maggiorazione di ciascun indicatore. Esso puo' assumere valore 0%, 5%, 10% o 15%;
colonna I (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori eventualmente maggiorati. Tale valore e' quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria.
colonna L (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:
P = piccola impresa;
M = media impresa;
G = grande impresa.
colonna M (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilita' o meno della domanda:
A = agevolabile;
N = non agevolabile;
P = parzialmente agevolabile.
colonna N (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:
1 = esaurimento delle risorse attribuibili;
2 = superamento della riserva del 50% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare;
3 = motivi 1 e 2 insieme.
colonna O (Finanziamento agevolato concedibile): l'ammontare in euro del finanziamento agevolato concedibile per il programma di sviluppo precompetitivo a valere sulle risorse nazionali del Fondo speciale rotativo dell'innovazione tecnologica (FIT). Tale ammontare e' pari a zero qualora nella colonna M sia indicato «N».
colonna P (Contributo innovazione concedibile ): l'ammontare in euro dell'agevolazione a fondo perduto concedibile per il programma di sviluppo precompetitivo. Tale importo e' la somma del contributo alla spesa quale integrazione del finanziamento agevolato di cui alla colonna O, al fine di raggiungere la percentuale di ESL consentita dalla normativa, e del contributo alla spesa (nei limiti del 25% di ESL dei costi agevolabili) quale maggiorazione spettante in merito al rispetto di determinate condizioni fissate dalla normativa. Tale ammontare e' inferiore a quello richiesto qualora nella colonna M sia indicato «P»; e' pari a zero qualora nella colonna M sia indicato «N».
colonna Q (Contributo industrializzazione concedibile ): l'ammontare in euro del contributo a fondo perduto in conto impianti concedibile per il programma di industrializzazione. L'importo calcolato tiene conto, qualora sia concessa la prenotazione a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'art. 15 della legge n. 266/1997, della riduzione del 2% di ESL. Tale ammontare e' inferiore a quello richiesto qualora nella colonna M sia indicato «P»; e' pari a zero qualora nella colonna M sia indicato «N».
colonna R (Contributo formazione concedibile): l'ammontare in euro dell'agevolazione concedibile per il programma di formazione a valere sulle risorse FSE. Tale ammontare e' pari a zero allorquando non e' stata fatta richiesta di contributo da parte dall'impresa o qualora l'esito delle attivita' formative e' negativo o, infine, allorquando nella colonna M sia indicato «N».
 
Allegato 2

----> Vedere allegato da pag. 35 a pag. 40 <----
 
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