Gazzetta n. 138 del 17 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 giugno 2003
Disposizioni in materia di certificazione tributaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria ed, in particolare, il comma 2 che demanda ad un decreto del Ministro delle finanze l'indicazione annuale degli adempimenti, dei controlli e delle attivita' che il soggetto incaricato deve eseguire per rilasciare la certificazione tributaria;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2000, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria ed, in particolare, la tabella allegata recante i principi di revisione fiscale elaborati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2002, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria relativamente al periodo di imposta 2001;
Visti gli articoli 4, comma 1, e 26, comma 2, del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i quali prevedono, rispettivamente, che, per l'effettuazione dei controlli, i certificatori tengono conto, di norma, anche dei principi di revisione fiscale elaborati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro, e che, in sede di attivita' di controllo e di verifica, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a riscontrare la correttezza della certificazione rilasciata;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2002;
Decreta:
Art. 1.
Certificatori
1. Ai fini del presente decreto si intendono per «certificatori» i soggetti di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 
Art. 2.
Certificazione per il periodo di imposta 2002
1. Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2002, il rilascio della certificazione tributaria, di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica l'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:
a) plusvalenze;
b) sopravvenienze attive;
c) interessi attivi;
d) proventi immobiliari;
e) minusvalenze;
f) sopravvenienze passive;
g) perdite su crediti;
h) accantonamenti rischi su crediti;
i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;
l) ammortamenti immobilizzazioni materiali.
2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, i certificatori tengono conto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dei principi di revisione tributaria approvati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e riportati in allegato al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
3. All'esito positivo dei controlli di cui al comma 1, i certificatori rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria conforme allo schema raccomandato dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.
 
Art. 3.
Controlli
1. Fermi restando i controlli finalizzati a riscontrare la correttezza delle certificazioni rilasciate, come previsto dall'art. 26, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, l'attivita' di controllo e di verifica dell'amministrazione finanziaria relativamente alle dichiarazioni per le quali e' stata rilasciata la certificazione tributaria e' riferita, di regola, alle componenti di reddito che non hanno costituito oggetto di certificazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2003
Il Ministro: Tremonti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone