Gazzetta n. 138 del 17 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 aprile 2003
Misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunita' del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la di diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;
Vista la di direttiva del Consiglio n. 2000/29/CEE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2002 concernente le misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunita' del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione;
Vista la decisione della Commissione n. 2003/64/CE del 28 gennaio 2003, relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunita' del virus del mosaico del pepino per quanto concerne piante di pomodori destinate alla piantagione;
Considerato che tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Germania e la Francia hanno informato gli altri Stati membri della Commissione della presenza di focolai di virus del mosaico del pepino sulle piantagioni di pomodori dei rispettivi Paesi e delle misure di lotta adottate;
Considerato che un'analisi preliminare del rischio fitosanitario effettuata da alcuni Stati membri sulla scorta dei dati scientifici disponibili ha provato che il virus del mosaico del pepino e i suoi effetti nocivi potrebbero rivelarsi particolarmente preoccupanti per la salute delle piante nella Comunita', in particolare per quanto concerne la produzione protetta di pomodori;
Considerato che gli studi ufficiali effettuati dagli Stati membri a norma della decisione n. 2001/536/CE hanno rilevato nuovi focolai. Inoltre, il virus del mosaico del pepino e' presente in numerosi paesi terzi;
Considerato che il virus del mosaico del pepino risulta presente in numerosi Paesi terzi;
Considerato che e' probabile che i semi di pomodori possano essere causa dell'infezione;
Considerata la necessita' di recepire la decisione della Commissione n. 2003/64/CE del 28 gennaio 2003, relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunita' del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione;
A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono vietati l'introduzione e il trasporto nella Comunita' di piante di pomodori, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinate alla piantagione contaminate dal virus del mosaico del pepino.
 
Art. 2.
1. Le piante di pomodori destinate alla piantagione, originarie dei Paesi terzi, soddisfano le condizioni stabilite al punto 1 o 2 dell'allegato al presente decreto e sono ispezionate presso il primo punto di entrata per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, conformemente al decreto ministeriale 31 gennaio 1996.
 
Art. 3.
1. Le piante di pomodori destinate alla piantagione originarie della Comunita' possono essere spostate dal luogo di produzione unicamente qualora soddisfino le condizioni stabilite al punto 3 o 4 dell'allegato al presente decreto.
2. Il paragrafo 1 non si applica al trasporto delle piante destinate alla vendita ai consumatori finali, che non si occupano della produzione di piante a titolo professionale, purche' l'imballaggio delle stesse o altro dispositivo indichi chiaramente tale destinazione.
 
Art. 4.
1. I servizi fitosanitari regionali effettuano studi ufficiali per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino almeno negli impianti destinati alla produzione di piante di pomodori e di pomodori.
2. I risultati degli studi di cui al paragrafo 1 sono inviati al Ministero per le politiche agricole e forestali, per la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 10 settembre 2003.
 
Art. 5.
Le disposizioni del presente decreto si applicano sino al 31 gennaio 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2003
Il Ministro: Alemanno
 
Allegato
CONDIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato III, punto 13, della direttiva n. 2000/29/CE, le piante di pomodori destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie dei Paesi terzi sono accompagnate dal certificato indicato all'art. 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE attestante che:
a) le piante provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; oppure
b):
i) nel luogo di produzione non e' stato riscontrato alcun sintomo del virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni effettuate almeno una volta durante il periodo in cui le piante si trovavano nel luogo di produzione; oppure il virus del mosaico del pepino e' stato riscontrato nel luogo di produzione, ma si e' constatato. una volta eseguite le procedure appropriate di eradicazione del virus, che il luogo di produzione era indenne dal virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni ufficiali e, se del caso, delle prove aleatorie e della sorveglianza effettuati durante un periodo appropriato; o
ii) il virus del mosaico del pepino non e' stato riscontrato, tramite prove effettuate su campioni fogliari prelevati su piante ottenute, coltivate o detenute nel luogo di produzione almeno una volta durante un periodo di quattro settimane: oppure il virus del mosaico del pepino e' stato individuato nel luogo di produzione, ma prove supplementari effettuate su ciascuna partita hanno successivamente dimostrato che le partite erano indenni dal suddetto virus, e, qualora le summenzionate piante siano state coltivate in impianti adibiti alla produzione di pomodori e di piante di pomodori, sia dimostrato che la produzione e l'imballaggio dei pomodori sono stati nettamente separati dalla produzione e dall'imballaggio delle piante per evitare la contaminazione.
2. I semi di pomodoro originari dei Paesi terzi sono accompagnati dal certificato di cui all'art. 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE attestante che i semi sono stati ottenuti con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e che:
a) detti semi provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino: o
b) nessun sintomo del virus del mosaico del pepino e' stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo: o
c) i semi sono stati oggetto di un controllo ufficiale per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, mediante trattamento di un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultati indenni dal virus suddetto.
3. Le piante di pomodori destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie della Comunita' possono essere trasportate dal luogo di produzione unicamente se rispettano le seguenti condizioni:
a) provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; o
b):
i) nel luogo di produzione non e' stato riscontrato alcun sintomo del virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni effettuate almeno una volta durante il periodo in cui le piante si trovavano nel luogo di produzione; oppure il virus del mosaico del pepino e' stato riscontrato nel luogo di produzione, ma si e' constatato, una volta eseguite le procedure appropriate di eradicazione del virus, che il luogo di produzione era indenne dal virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni ufficiali e, sel caso, delle prove aleatorie e della sorveglianza effettuati durante un periodo appropriato; o
ii) il virus del mosaico del pepino non e' stato riscontrato, tramite prove effettuate su campioni fogliari prelevati su piante ottenute, coltivate o detenute nel luogo di produzione almeno una volta durante un periodo di quattro settimane; oppure il virus del mosaico del pepino e' stato individuato nel luogo di produzione, ma prove supplementari effettuate su ciascuna partita hanno successivamente dimostrato che le partite erano indenni dal suddetto virus, e, qualora le summenzionate piante siano state coltivate in impianti adibiti alla produzione di pomodori e di piante di pomodori, sia dimostrato che la produzione e l'imballaggio dei pomodori sono stati nettamente separati dalla produzione e dall'imballaggio delle piante per evitare la contaminazione.
4. I semi di pomodori originari della Comunita' possono essere trasportati dal luogo di produzione soltanto se sono stati ottenuti con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e se:
a) provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; o
b) nessun sintomo dal virus del mosaico del pepino e' stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; o
c) i semi sono stati sottoposti ad un controllo ufficiale per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, mediante trattamento di un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultati indenni dal virus suddetto.
 
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