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| Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2003 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI |  | DECRETO RETTORALE 28 maggio 2003 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE 
 Vista  la  legge  n.  590  del 14 agosto 1989, che ha istituito tra l'altro questa Universita' statale;
 Vista  la  legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art. 6;
 Visto  il  proprio  decreto n. 350 del 21 febbraio 1996, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  66 del 19 marzo 1996, con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Ateneo;
 Visti  i  propri decreti n. 455 del 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.  91  del  20 aprile  1998  e  n.  1136  del 28 settembre  2001,  pubblicato sul supplemento ordinario n. 242 alla Gazzetta  Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2001 con i quali sono state apportate modifiche al testo dello statuto;
 Viste  le  deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute del  21 gennaio  2003  e del 17 marzo 2003 e la deliberazione assunta dal  consiglio  di  amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2002 relative   alla   ulteriore   modifica   dello   statuto  dell'Ateneo consistente nella riformulazione dell'art. 83, comma 1, ultima parte;
 Vista la nota prot. n. 4353 del 29 marzo 2003 con la quale e' stata inviata   al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca  la suddetta proposta di modifica statutaria per le procedure di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;
 Vista  la  nota  del  MIUR  prot. n. 1862 del 19 maggio 2003 con la quale  il  suddetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla suindicata modifica;
 Decreta:
 Art. 1.
 Lo  statuto  dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del  19 marzo  1996  e  successivamente  modificato  come indicato in premessa, e' ulteriormente modificato come segue:
 L'art.  83, comma 1, ultima parte e' cosi' modificato: «- 50% per i compensi  al  personale  che  ha  collaborato  allo svolgimento della prestazione.  La  retribuzione  in  tal senso e' incompatibile con lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.».
 |  |  |  | Art. 2. Alla luce di quanto, il testo dell'art. 83 e' il seguente:
 «Art. 83.
 Il   regolamento  di  Ateneo,  per  quanto  attiene  all'attuazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, relativo  ai  contratti  di  ricerca, di consulenza e convenzione per conto  terzi,  deve prevedere l'utilizzazione del residuo ripartibile delle  prestazioni  (differenza tra l'importo globale del contratto o convenzione  e  l'ammontare a consuntivo delle voci di spesa) secondo la seguente ripartizione:
 1% per la copertura delle spese generali dell'Universita';
 20%  al  Fondo  comune  di  Ateneo, in attuazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 55 del 22 maggio 1981, convertito nella legge n. 391 del 24 luglio 1981;
 29%  destinato  all'istituto,  dipartimento,  clinica, centro per acquisto  attrezzature  scientifiche  e  didattiche  e  per  spese di funzionamento;
 50%   per  i  compensi  al  personale  che  ha  collaborato  allo svolgimento  della  prestazione.  La  retribuzione  in  tal  senso e' incompatibile   con   lo   svolgimento   di   prestazioni  lavorative straordinarie.
 Le spese necessarie per la esecuzione delle prestazioni, consulenze e  convenzioni,  non  possono  superare  di norma il 50% dell'importo globale   del   corrispettivo   delle   medesime.   Il  consiglio  di amministrazione  puo'  autorizzare, di volta in volta, il superamento del  limite  di spesa predetto su richiesta motivata e documentata da parte del responsabile della prestazione.».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Chieti, 28 maggio 2003
 Il rettore: Cuccurullo
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