Gazzetta n. 131 del 9 giugno 2003 (vai al sommario)
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 11 novembre 2002
Conferimento dell'incarico alla ditta Metroweb S.p.a. di Milano per il ribilanciamento del sistema integrato rete Fonia/Dati multimediale della Giunta Regionale Lombrada. (Ordinanza n. 28).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della citta' di Milano prorogato con
successivo decreto del PCM in data 29/11/2002 fino a tutto il 31
dicembre 2003, in relazione agli ingenti danni conseguenti
all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede
della Regione Lombardia; - con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno -
Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti
ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore
agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1); - l'art. 1 comma 2 della citata Ordinanza Ministeriale dispone che il
Commissario deve provvedere a compiere tutti gli interventi
necessari alla messa in sicurezza e al recupero funzionale del
Palazzo Pirelli; - l'art.3 comma 1 dell'Ordinanza n. 3219/2002 prevede, tra l'altro,
la possibilita' che il Commissario Delegato deroghi alla normativa
ex artt. 3 e 5 della Legge Regionale 19 maggio 1997 n. 14 nonche'
all'art. 6 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157, quando
cio' sia giustificato dalla necessita' di attuare gli interventi di
cui all'art. 1 del provvedimento ministeriale;

RILEVATO che:

- a seguito del tragico evento verificatosi nella sede di Milano -
Via Fabio Filzi 22 in data 18 aprile 2002, e della conseguente
inagibilita' dei piani dal 12^ al 30^ compreso, si e' reso
indispensabile procedere ad una nuova organizzazione logistica
delle Direzioni Generali ivi insediate; - la nuova organizzazione logistica ha comportato, oltre al trasloco
di parte del personale presso altre sedi della Giunta Regionale in
Milano la ricerca di ulteriori immobili quali quello di via Cardano
e ulteriore porzione del complesso di via Taramelli, ove insediare
provvisoriamente la parte del personale e che non ha trovato posto
nelle sedi esistenti; - e per l'immobile di via Taramelli, che prevedeva un insediamento
iniziale di 800 dipendenti, si e' reso necessario procedere alla
locazione aggiuntiva dei lotti "G" e "H" al fine di ospitare, oltre
al personale attualmente presente in via Fabio Filzi 22, anche
quello del tutto provvisoriamente dislocato in via Pola, Piazza IV
Novembre e via Soderini; - la necessita' di prevedere la connessione fonia-dati e la
trasmissione del segnale audio-video delle sedute del Consiglio
Regionale dalla nuova sede temporanea (tensostruttura) dell'aula
consigliare alle sedi della Regione Lombardia attraverso la rete
privata virtuale regionale; - la necessita' di smontare gli apparati audio-video delle due sale
presenti presso il Palazzo della Regione, sala "Gonfalone" e sala
"Pirelli" ed il loro riutilizzo presso altre sale convegni gia'
approntate od in via di allestimento nello specifico presso: - la nuova sala di Via Cardano 10 a Milano - la sala "Rossa" di Via Stresa 22 a Milano - la nuova sala riunioni "Medale" della sede territoriale di Lecco di
Cso Promessi Sposi 132, - la nuova sala della sede di Bruxelles.

ACCERTATO che la Ditta METROWEB S.p.A. di Milano:

- ha provveduto ad eseguire primi interventi nella fase
dell'emergenza antecedente alla nomina del Commissario formalizzati
con decreto n. 14687 dell'Agosto 2002; - fornisce attualmente i servizi che risultano omogenei a quelli qui
richiesti e compresi nei contratti n. 3601/UR del 11 maggio 2000 e
n. 3749/UR del 15 novembre 2001 ed e' pertanto gia' presente in
loco ed e' l'unica in grado di limitare al massimo il rischio di
interruzione del servizio durante le fasi dei lavori previsti;

CONSIDERATA pertanto l'opportunita' di affidare alla Ditta un'attivita' analoga a quella gia' svolta attivando un nuovo contratto di "servizi" - omogeneo rispetto a quelli gia' esistenti -in cui la proprietaria degli apparati da installare risulti essere la METROWEB S.p.A.;
PRESO ATTO di quanto riportato nella relazione tecnico - economica presentata dalla Societa' medesima, in data 19.09.02 rif. 02/0851/MS, circa le due alternative di intervento proposte e il tipo di soluzione indicata;
VISTA l'offerta economica prot. n. 02/0851/MS del 19.09.02 presentata dalla METROWEB S.p.A. di Milano depositata agli atti, di cui e' stata attestata la congruita' dei costi, giusta parere della Struttura Risorse Informatiche e Telematiche prot. n. C1.2002.0052179 del 20.09.02;
ViSTA l'offerta economica prot. n. 02/0851-2/MS del 28.10.02 presentata dalla METROWEB S.p.A. di Milano depositata agli atti, di cui e' stata attestata la congruita' dei costi, giusta parere della Struttura Risorse Informatiche e Telematiche prot. n. C1.2002.0062466 del 04.11.02;
VISTA l'offerta economica prot. n. 02/0955/MS del 10.10.02 presentata dalla METROWEB S.p.A. di Milano depositata agli atti, di cui e' stata attestata la congruita' dei costi, giusta parere della Struttura Risorse Informatiche e Telematiche prot. n. C1.2002.0065940 del 20.11.02;
VISTA l'offerta economica prot. n. 02/1132/MS del 18.11.02 presentata dalla METROWEB S.p.A. di Milano depositata agli atti di cui e' stata attestata la congruita' dei costi, giusta parere della Struttura Risorse Informatiche e Telematiche prot. n. C1.2002.0065940 del 20.11.02;
VISTA l'offerta economica prot. n. 02/1109/MS del 13.11.02 presentata dalla METROWEB S.p.A. di Milano depositata agli atti, di cui e' stata attestata la congruita' dei costi giusta parere della Struttura Risorse informatiche e Telematiche prot. n. C1.2002.0065940 del 20.11.02;
VISTA l'offerta economica prot. n. 02/1127/MS del 15.11.02 presentata dalla METROWEB S.p.A. di Milano depositata agli atti di cui e' stata attestata la congruita' dei costi, giusta parere della Struttura Risorse Informatiche e Telematiche prot. n. C1.2002.0065940 del 20.11.02;
VALUTATE le offerte in argomento consone sotto il profilo tecnico e della convenienza economica;
RITENUTO di affidare l'incarico per i suddetti servizi alla Ditta METROWEB S.p.A. di Milano, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3 dell'Ordinanza n. 3219/2002 e delle deroghe ivi previste, trattandosi di societa' che per le ragioni piu' sopra evidenziate e' in grado di assolvere all'esigenza di intervenire urgentemente per fronteggiare l'emergenza, cosicome previsto dall'ordinanza n. 3219/2002, garantendo lo svolgimento dell'attivita' istituzionale senza soluzione di continuita';
DATO ATTO altresi' delle condizioni contrattuali meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

Art. 1 - di conferire alla Ditta METROWEB S.p.A., l'incarico di fornire i servizi di ribilanciamento del Sistema Integrato Rete Fonia/Dati multimediale della Giunta Regionale, per l'importo preventivato di euro 1.865.088,00 comprensivo di IVA, oltre alla spesa per i singoli spostamenti fonia/dati che si renderanno necessari di cui all'art. 4 al punto 4.6.1, alle condizioni tutte meglio specificate nell'allegato schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
Art. 2 - di dare atto che la spesa conseguente alla sottoscrizione del contratto con la Ditta METROWEB S.p.A di Milano, sara' effettuata mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

Milano, 11 dicembre 2002

Il commissario delegato: DELLA FRERA
 
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI Ribilanciamento del Sistema Integrato Rete fonia/dati Multimediale della Giunta Regionale Lombarda a seguito degli eventi del 18 aprile
2002
L'anno duemiladue il giorno ............... del mese di ...........

TRA

il Commissario Delegato per la Gestione dell'Emergenza del 18/04/2002 - nominato con Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002 del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - sig. Guido Della Frera, Assessore agli Affari Generali e Personale della Giunta Regionale, domiciliato per la sua carica presso l'Ente in via Fabio Filzi 22 Milano - C.F. DLL GDU 64T12 G388E

E

METROWEB S.p.A. di Milano

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto comprende:

- il ribilanciamento, l'implementazione, comprensiva di fornitura,
noleggio, manutenzione, gestione e sviluppo della rete telematica
integrata fonia/dati della Regione Lombardia e dei relativi servizi
ad essa connessi: - la fornitura del servizio fonia, la presa in carico e la gestione
degli apparati di rete dati della nuova sede di Milano di Via
Cardano 10: - la presa in carico e la gestione degli apparati di rete dati in
aggiunta a quanto gia' previsto inizialmente, della nuova sede di
Milano di Via Taramelli; - la ricollocazione degli apparati audio-video attualmente installati
presso le sale Gonfalone e Pirelli di Milano di Via F. Filzi 22; - gestione dei cablaggi e degli spostamenti fonia/dati per tutte le
sedi di Milano necessari ai trasferimenti; - connessione sulla RPV fonia/dati regionale della nuova
tensostruttura presso cui sara' ospitato il Consiglio Regionale.

E' a carico della Societa' redigere un progetto dettagliato con indicazioni per la realizzazione dei servizi oggetto del contratto, comprensivo di metodi, tempi, messa in servizio e gestione.

1.1 Ribilanciamento della rete telematica integrata fonia/dati della Regione Lombardia

La Societa' appaltatrice assume l'obbligo di presentare un progetto in base alle nuove necessita' emerse a seguito dell'evento del 18 aprile 2002. Se ne evidenziano di seguito le voci:
1.1.1 per lo spostamento del centro stella dalla sede di Via Filzi, 22 alla sede di Via Taramelli, per il ribilanciamento del traffico telefonico e dati e l'inserimento sulla VPN regionale di nuove sedi milanesi.
Le varie parti componenti il progetto potranno essere presentate, e conseguentemente approvate, in piu' fasi.
Nell'allegato 1 denominato : "Schema della rete di fonia, RPV milanese, della Regione Lombardia" e' riportato lo schema della rete di fonia presso sedi esistenti o di imminente apertura e che costituiscono oggetto del presente contratto.
Nell'allegato 2 denominato "Schema della rete dati - Man - della Regione Lombardia" e' riportato lo schema della rete dati presso sedi esistenti o di imminente apertura e che costituiscono oggetto del presente contratto.
Nell'allegato 3 denominato "Sedi regionali milanesi interessate alla riprogettazione" e' riportato l'elenco delle sedi milanesi gia' operative e quelle da attivare e costituisce oggetto del presente contratto.
I sopra menzionati allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 Nuova sede di Milano di Via Cardano 10

La Societa' si impegna a consegnare alla Regione Lombardia la nuova sede gia' predisposta di cablaggio strutturato e fornita di apparati di rete. La capienza complessiva della sede sara' di circa 400 utenti regionali.
Per poter traslocare ed installare gli utenti previsti saranno forniti i seguenti servizi:

1.2.1 connettivita' geografica, rete Man, con collegamento tramite
fibra ottica a 10 Mbps; 1.2.2 presa in carico comprensiva di gestione e manutenzione degli
apparati di rete, di proprieta' regionale, gia' installati
presso la sede; 1.2.3 inserimento nella rete regionale di fonia (VPN); 1.2.4 fornitura, installazione e configurazione ed attivazione di una
nuova centrale telefonica;

Nell'allegato 4 denominato "Fornitura ed installazione di apparati di rete dati della sede di Milano di Via Cardano 10" e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sono riportate le caratteristiche tecniche di massima degli apparati attivi consegnati dalla Proprieta' alla Regione Lombardia.
Appena effettuata la suddetta consegna sara' cura dell'Appaltatrice trasmettere tutta la documentazione inerente dettagliato piano dei test eseguiti sul rame e sulla fibra ottica, la certificazione AT&T e la documentazione contenente le planimetrie e gli schemi dell'impianto e degli apparati installati.

1.3 Nuova sede di Milano di Via Taramelli

In considerazione del fatto che:

- la sede di via Taramelli a Milano si e' di fatto trasformata nel
nuovo nodo principale di tutta la rete telematica regionale e,
quindi, da un punto di vista architetturale dovra' "replicare"
tutti i servizi ad oggi disponibili nella sede di via Filzi 22, che
verra' via via ridimensionata in termini di capacita' ed utenze. - la migrazione del centro stella dalla sede di via Filzi 22 alla
sede di via Taramelli dovra' avvenire in modo trasparente sia verso
gli utenti regionali che verso l'utenza pubblica (cittadini)
rispetto a tutti i tipi di servizio erogati dalla Regione
Lombardia,

la nuova sede dovra' essere consegnata dalla Appaltatrice alla Regione Lombardia gia' comprensiva di cablaggio strutturato e apparati di rete con piena disponibilita', gia' all'atto dell'insediamento dei primi utenti regionali, dei seguenti servizi:

1.3.1 Spostamento, programmazione ed attivazione degli apparati
attivi (RAS, LAN, MAN e WAN) fra le sedi di via F. Filzi e via
Taramelli; 1.3.2 spostamento, programmazione ed attivazione della centrale
telefonica e del sistema di accounting da via Filzi a via
Taramelii, inclusiva della fornitura di nuovo HW indispensabile
al ribilanciamento dei nodi, 1.3.3 presa in carico comprensiva di gestione e manutenzione degli
apparati di rete, di proprieta' regionale, gia' installati
presso la sede.

Nell'allegato 5 denominato "Fornitura ed installazione di apparati di rete dati della sede di Milano di Via Taramelli" - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - sono riportate le caratteristiche tecniche, di massima, degli apparati attivi consegnati dalla proprieta' alla Regione Lombardia.
Appena consegnata dalla Proprieta', sara' cura della Societa' trasmettere tutta la documentazione inerente il dettagliato piano dei test eseguiti sul rame e sulla fibra ottica, la certificazione AT&T e la documentazione contenente le planimetrie e gli schemi dell'impianto e degli apparati installati.

1.4 Ricollocazione, in altre sedi, degli apparati audio-video delle sale Gonfalone e Pirelli

Posto che:

- nell'ambito del progressivo svuotamento di utenti della sede di
Milano di Via F. Filzi 22 si deve prevedere anche la chiusura delle
due sale convegni denominate "Gonfalone" e "Pirelli"; - tale operazione andra' prevista in concomitanza del trasloco della
Direzione Generale Presidenza e del Presidente in particolare
presso altra sede; - da quel momento si dovra' procedere allo smontaggio degli apparati
installati nelle sale Gonfalone e Pirelli e loro rimontaggio
rispettivamente:

1.4.1 presso la nuova sala convegni di Milano di Via Cardano 10; 1.4.2 presso la "sala rossa" di Milano di Via Stresa 24; 1.4.3 presso la nuova sala riunioni della sede territoriale STER di
Lecco; 1.4.4 presso la nuova sala convegni della Delegazione di Bruxelles.

Il Commissario richiede, e la Societa' si impegna ad eseguire, uno studio, completo dei relativi progetti, che partendo dalla necessita' di fornire i medesimi servizi di oggi preveda la reinstallazione degli apparati in dotazione, con eventuali implementazioni e/o sostituzioni di quanto non idoneo, nelle nuove dislocazioni.
Nell'allegato 6 denominato "Lay-out della sala convegni della sede di Milano di Via Cardano 10" sono riportati gli spazi e la disposizione del locale in cui prevedere le installazioni degli apparati audio-video necessari.
Nell'allegato 7 denominato "Lay-out della "sala rossa" della sede di Milano di Via Stresa 24" sono riportati gli spazi e la disposizione del locale in cui prevedere le installazioni degli apparati audio-video necessari.
I suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.5 Servizio Telelavoro

Considerato che il ribilanciamento della rete fonia/dati della Giunta Regionale Lombarda comportera' lo spostamento e la riattestazione dei collegamenti fonia/dati dei telelavoratori presso il nuovo centro stella della sede di via Taramelli e, conseguentemente, lo spostamento del RAS con le relative linee ISDN PRI e degli attacchi di utente (analogici e digitali) per la fonia, viste altresi' le nuove richieste e la necessita' di un ampliamento del servizio che sia anche facilmente gestibile, il Commissario richiede, e la Appaltatrice si obbliga in tal senso, che vengano uniformate le configurazioni dei telelavoratori attualmente in essere mediante la fornitura di adeguato HW per la terminazione delle linee lato utente, e l'ottimizzazione delle linee lato centrale su connessioni di tipo ISDN PRI.

1.6 Gestione dei cablaggi e degli spostamenti fonia/dati per tutte le sedi di Milano.

Data la necessita' di: - spostare di sede un numero molto elevato di utenti regionali
ubicati a Milano. - prevedere per tutte le sedi milanesi (indicate nell'allegato 3),
la:

1.6.1 gestione degli spostamenti, in postazioni gia' cablate
comprensive dell'attivazione e collaudo per un numero di 5.000
spostamenti complessivi (oltre a quelli gia' contrattualizzati)
di cui 3.000 contabilizzati a corpo ed i restanti da utilizzare
se necessari e da fatturare a consumo; 1.6.2 gestione e manutenzione ordinaria del cablaggio passivo, con la
riparazione dei possibili guasti; 1.6.3 attivita' di estensione dell'impianto di cablaggio fonia/dati
esistente (nuovi punti), l'attivazione delle postazioni utente
ed il collaudo della nuova postazione sia a 2RJ45 che a 3RJ45;

La Societa' fornitrice del servizio, provvedera' a sanare qualsiasi tipo di disservizio e/o malfunzionamento, nel rispetto degli indici di qualita' previsti nell'allegato tecnico 8, denominato "Qualita' del Servizio".
Particolare attenzione dovra' essere posta al superamento dei guasti che interessano l'esercizio delle attivita' di pubblico servizio, intendendosi per:

- GA: il guasto bloccante di pubblico servizio ("sito" isolato in
ingresso e/o in uscita). - GU: il Guasto Urgente ("sito" con parte delle funzionalita' in
avaria).

Salvo diversa autorizzazione, dovranno in ogni caso essere utilizzati soltanto ricambi originali, nuovi, certificati e con caratteristiche tecniche almeno equivalenti a quelle delle parti sostituite, perfettamente compatibili con le restanti parti. Resta inteso che le eventuali parti di ricambio, originali e certificate verranno fornite senza alcun ulteriore onere per il Commissario e quelle sostituite verranno ritirate dalla Societa' appaltatrice.

1.7 Mantenimento della numerazione entrante: 02/6765.1

Posto che:

- nell'ambito del trasloco della sede "master" in via Taramelli
particolare importanza riveste il trasloco della selezione passante
con mantenimento della stessa radice (02/6765.xxxx), nell'ipotesi
che l'attuale provider telefonico si dichiari impossibilitato a
garantire quanto sopra, l'Appaltatrice si impegna a prevedere, la
possibilita' di mantenere la stessa numerazione, utilizzando i
cinque flussi ISDN primari, che compongono attualmente la S.P.,
reindirizzandoli opportunamente tramite la rete in fibra ottica.

1.8 Connessione fonia-dati della nuova tensostruttura e trasmissione del segnale audio-video delle sedute del Consiglio Regionale

1.8.1 trasmissione del segnale audio video delle sedute del Consiglio
Regionale presso la nuova sede provvisoria, che dovra' essere
garantito presso tutte le sedi milanesi dove si sposteranno
assessori e direttori generali. Tale servizio dovra' essere
eseguito utilizzando la rete MAN e le varie reti LAN delle sedi
interessate, senza produrre traffico telefonico; 1.8.2 connettivita' (rete geografica) della tensostruttura prevista
come nuova sede temporanea dell'Aula riunioni del Consiglio
Regionale Lombardo; 1.8.3 reinstallazione e configurazione ed attivazione di una centrale
telefonica dismessa (trasformazione IP) con fornitura di nuovi
telefoni digitali; 1.8.4 reinstallazione e configurazione di uno switch, installazione e
configurazione di un server di distribuzione del segnale video
del Consiglio Regionale; 1.8.5 fornitura ed installazione di un nuovo sistema di
videoconferenza predisposto per la comunicazione con protocollo
ISDN ed IP; 1.8.6 manutenzione e assistenza degli apparati fonia-dati installati.

Art. 2- PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

2.1 Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto la Societa' proporra' al Commissario un progetto esecutivo dettagliato con relativo programma per l'esecuzione delle attivita'. Detto programma, corredato di diagramma grafico, dovra' porre in evidenza l'inizio, l'avanzamento mensile, la durata e la data di ultimazione di ciascuna fornitura e servizio compresi nel contratto. Il Commissario dovra' validare tale progetto entro 20 (venti) giorni dalla presentazione. lI progetto potra' essere presentato, e conseguentemente approvato, in piu' fasi in sintonia con le voci previste nell'Art. 1 e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla firma del presente contratto.
2.2 La Societa' dovra' inoltre redigere un programma generale, con cadenza trimestrale, semestrale ed annuale, di tutte le attivita' oggetto del contratto.
Per quanto riguarda tutti i servizi di cui all'Art. 1 l'Appaltatrice si impegna a renderli disponibili a partire dalla data della firma del presente contratto, fatte salve eventuali cause esterne a lei non imputabili, od a quanto indicato nell' Art. 6 dell'allegato tecnico 8 denominato "Qualita' del Servizio".
2.3 La Societa' segnalera' al Commissario, preventivamente e con ragionevole anticipo, le operazioni di manutenzione che possono richiedere interruzioni o anomalie di funzionamento ai vari servizi affinche' il Commissario stesso possa procedere con gli atti di competenza. Il servizio di manutenzione deve essere organizzato con criterio preventivo ed in modo da assicurare al massimo la continuita' e la regolarita' del funzionamento di tutti i servizi. Ogni operazione che comporti comunque la temporanea interruzione di un qualunque servizio dovra', in ogni caso, essere preventivamente autorizzata/concordata.
Qualora fosse necessario eseguire alcune prestazioni nelle ore notturne o nei giorni festivi, per non disturbare il regolare funzionamento delle strutture regionali, l'Appaltatrice dovra' eseguire dette operazioni nei giorni e nelle ore richiesti, senza ulteriori oneri a carico del Commissario.

Art. 3
SUCCESSIONE, DURATA, DECORRENZA E FIRMA DEL CONTRATTO,
DURATA DELLA GESTIONE INTEGRATA E GARANZIA CONTRATTUALE

A conclusione della gestione commissariale, stabilita per il 31.12.2003 per effetto del DPCM del 29 novembre 2002, succedera' nel rapporto contrattuale a tutti gli effetti la Regione Lombardia, che provvedera' ad adottare i conseguenti provvedimenti segnalando altresi' il recapito a cui indirizzare le fatture.
La durata del contratto ha inizio a decorrere dalla data di stipulazione e si concludera' allo scadere del contratto rep. N. 3601 dell'11 maggio 2000 denominato "Sistema integrato di Fonia della Giunta Regionale lombarda" previsto per il 10 maggio 2004.

Art. 4- CORRISPETTIVO

I corrispettivi sono indicati nelle offerte economiche:

N.O 02/0851/MS del 19/9/2002;
N.O 02/0851-2/MS del 28/10/2002;
N.O 02/0955/MS del 10/10/2002;
N.O 02/1132/MS del 18/11/2002;
N.O 02/1109/MS del 13/11/2002;
N.O 02/1127/MS del 15/11/2002;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, dove sono indicati, per ciascun servizio, l'importo del corrispettivo totale riconosciuto a canoni bimestrali.
4.1 In particolare, per "il ribilanciamento della rete telematica integrata fonia/dati della Regione Lombardia", previsto al punto 1.1 dell'Art. 1 del presente "contratto di appalto di servizi ", il corrispettivo totale ammonta alla somma di euro 120.750= al netto dell'IVA.
4.2 In particolare, per la "Nuova sede di Milano di Via Cardano 10", previsto al punto 1.2 dell'Art. 1 del presente "contratto di appalto di servizi", il corrispettivo totale ammonta alla somma di euro 131.000= al netto dell'IVA.
4.3 In particolare, per la "Nuova sede di Milano di Via Taramelli", previsto al punto 1.3 dell'Art. 1 del presente "contratto di appalto di servizi", il corrispettivo totale ammonta alla somma di euro 717.000= al netto dell'IVA.
4.4 In particolare, per la "Ricollocazione, in altre sedi, degli apparati audio-video delle sale Gonfalone e Pirelli", previsto al punto 1.4 dell'Art. 1 del presente "contratto di appalto di servizi", il corrispettivo totale ammonta alla somma di euro 136.040= al netto dell' IVA.
4.5 In particolare, per il "Servizio Telelavoro", previsto al punto 1.5 dell'Art. 1 del presente "contratto di appalto di servizi", il corrispettivo totale ammonta alla somma di euro 40.800= al netto dell'IVA.
4.6 In particolare, per la "Gestione dei cablaggi e degli spostamenti fonia/dati per tutte le sedi di Milano", previsto al punto 1.6 dell'Art. 1 del presente "contratto di appalto di servizi", il corrispettivo totale per la realizzazione di n. 3000 spostamenti (oltre a quelli gia' contrattualizzati) ammonta alla somma di euro 233.700= al netto dell'IVA.
4.6.1 Per quanto riguarda la quotazione dei successivi spostamenti, oltre i 3.000 e fino a 5.000 operazioni, il costo unitario e' di euro 77,90= al netto dell'IVA.
4.7 In particolare, per il "Mantenimento della numerazione entrante", previsto al punto 1.7 dell'Art. 1 del presente "contratto di appalto di servizi", il corrispettivo totale ammonta alla somma di euro 11.500= al netto dell'IVA.
4.8 In particolare, per la "Connessione fonia - dati della nuova tensostruttura e trasmissione del segnale audio-video delle sedute del Consiglio Regionale", previsto al punto 1.8.1 dell'Art. 1 del presente contratto, il corrispettivo totale ammonta alla somma di euro 163.450= al netto dell'IVA.

Art. 5 - ESTENSIONE DEI SERVIZI

5.1 La Societa' appaltatrice potra' aumentare, variare o aggiornare, a richiesta del Commissario i "servizi" indicati nel presente "contratto di appalto di servizi", anche in caso di "servizi innovativi" complementari a quelli oggetto del contratto ed avviati ex novo. In tali ipotesi il corrispettivo viene adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnica/finanziaria prodotta dalla Appaltatrice ed approvata dal Commissario. La somma dei "servizi innovativi" richiesti sara' contenuta nei limiti di cui all'Art. 7 comma 2 lett. e) del d.lgs. 157/95.
5.2 Nessun lavoro aggiuntivo e/o comunque diverso da quello previsto in contratto puo' essere erogato senza il preventivo assenso formale del Commissario.

Art. 6 - PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili al Commissario, ogni qualvolta non vengano rispettati gli obiettivi di qualita' previsti nell'allegato tecnico 8 denominato "Qualita' del Servizio", la Societa' appaltatrice si impegna a risarcire il conseguente danno arrecato per un valore massimo complessivo pari al 10% del corrispettivo annuo previsto per quel determinato servizio.
Il calcolo e l'applicazione delle penali sara' attivato come segue:
6.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto al parametro descritto al punto 6.1 dell'allegato tecnico 8 denominato "Qualita' del Servizio", per cause imputabili alla Societa' appaltatrice, il Commissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a euro 260,00 (duecentosessanta,00) al giorno.
6.2 Qualora il ritardo di cui al comma precedente avesse durata superiore ai 20 (venti) giorni, il Commissario si riserva il diritto di risolvere, in tutto od in parte, il contratto, eventualmente affidando la fornitura a terzi in danno della Societa' appaltatrice, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno.
6.3 Le penali, espresse ai precedenti punti 6.1 e 6.2, saranno applicabili anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui la Societa' appaltatrice abbia affidato il servizio di trasporto nonche' nel caso in cui la Metroweb abbia fornito delle apparecchiature non conformi a quelle richieste.
6.4 Per ogni giorno di ritardo rispetto al parametro descritto al punto 6.2 dell'allegato tecnico 8 denominato "Qualita' del Servizio", per cause imputabili alla Societa' appaltatrice, il Commissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a euro 260,00 (duecentosessanta,00) al giorno.
6.5 In caso di collaudo negativo, come specificato al punto 7 dell'allegato tecnico 8 denominato "Qualita' del servizio", per cause imputabili alla Societa' appaltatrice, il Commissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a euro 260,00 (duecentosessanta,00) del corrispettivo annuo dei servizi che il singolo apparato dovra' fornire, per ogni giorno intercorrente fra la data del verbale di collaudo negativo e la data del nuovo verbale positivo di ogni singolo apparato.
6.6 Per i parametri descritti ai punti 1 e 3 dell'allegato tecnico 8 denominato "Qualita' del Servizio", verra' calcolata la media aritmetica su base semestrale degli scostamenti dalla tempistica ivi indicata, e sara' riconosciuta una penale pari al 5 % (cinquepercento) del valore massimo globale delle penali per ogni punto percentuale di detta media. Si intende che per i parametri indicati nei punti 1 e 3 dell'allegato tecnico 8, denominato "Qualita' del Servizio", saranno considerati separatamente gli scostamenti dalla soglia del 90% (novantapercento) e quelli dalla soglia del 10% (diecipercento).
6.7 Per i parametri descritti al punto 3 dell'allegato tecnico 8 denominato "Qualita' del Servizio", verra' riconosciuta una penale pari a euro 26,00 (ventisei,00) - per ogni ora o per ogni giorno (per i parametri descritti al punto 4 dell'allegato tecnico 8 denominato "Qualita' del Servizio"), di ritardo rispetto ai tempi stabiliti in ogni singolo punto. Detta penale non verra' applicata qualora i tempi vengano rispettati nel 90% dei casi.
6.8 Per i parametri descritti al punto 5 dell'allegato tecnico 8 denominato "Qualita' del Servizio", verra' riconosciuta una penale pari al 1% (unopercento) del valore massimo globale delle penali, di cui al primo capoverso del presente articolo, per ogni centesimo di punto percentuale di scostamento dai valori obiettivo. La penale sara' applicata alla Societa' appaltatrice unitamente alla fatturazione nel primo canone successivo la certificazione del mancato rispetto.

Art. 7 - USO PRIVATO E SUBAPPALTO

La Metroweb si obbliga a non cedere a terzi gli apparati previsti ed a non permettere a terzi l'uso della soluzione di telecomunicazioni, senza che vi sia stato preventivo accordo scritto con il Commissario.
I servizi e le forniture oggetto di subappalto non possono superare il 30% dell'importo complessivo dell'appalto; la Societa' appaltatrice dovra' indicare, nella pianificazione del progetto, i servizi e le forniture che intende subappaltare.
La Societa' appaltatrice, nel caso di ricorso alla facolta' del subappalto, dovra' rivolgere le relative istanze per il rilascio delle autorizzazioni al Commissario, obbligandosi al rispetto delle prescrizioni sancite dall'art. 18 della L. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di subappalto i corrispettivi relativi all'oggetto del medesimo verranno corrisposti a Metroweb e non direttamente al subappaltatore.

Art. 8 - REVISIONE PREZZI IN BASE AGLI INDICI ISTAT

Per i primi dodici mesi successivi alla stipula del contratto, i corrispettivi indicati nell'offerta economica non subiranno revisioni relative all'indice ISTAT. A decorrere dal primo gennaio di ciascun anno, successivo a tale periodo, tali corrispettivi verranno adeguati, previa necessita' di preavviso da parte della Societa' appaltatrice, secondo la variazione accertata dall'ISTAT, verificatasi nel periodo ottobre-settembre, nell'arco dei dodici mesi che precedono l'anno interessato all'adeguamento.

Art. 9 - CAUZIONE, RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Metroweb dovra' costituire, all'atto della stipulazione del contratto una cauzione pari al 5% dell'importo contrattuale.
La cauzione definitiva potra' essere prestata in denaro o Titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa e depositata presso la Tesoreria Regionale, oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa emesse, rispettivamente, da aziende di credito di cui all'Art. 5 del Regio Decreto Legge 12/03/1936 n.375 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno essere incondizionate e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operativita' su semplice richiesta scritta del Commissario. La cauzione definitiva deve essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col contratto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali. La cauzione verra' svincolata, su richiesta della Societa' appaltatrice e previa deduzione di eventuali crediti del Commissario verso la stessa, al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute, previa dichiarazione resa a firma e sotto la responsabilita' del legale rappresentante di assolvimento degli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.
9.1 La Societa' e' responsabile, e dovra' tenere indenne, per tutto il periodo di efficacia del contratto, il Commissario, e gli eventuali terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti preesistenti, tanto della Regione Lombardia che di terzi, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a seguito di fatti che siano ascrivibili alla stessa.
9.2 La Societa' dovra' presentare, una polizza assicurativa, a massimale unico di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila,00) a copertura dei rischi della Responsabilita' Civile Terzi (RCT), avente scadenza allo scadere del contratto. Tale polizza dovra' espressamente prevedere quali terzi anche i dipendenti della Regione Lombardia e rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti del Commissario.
In nessun caso tale massimale potra' costituire un limite al risarcimento dei danni.

Art. 10 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

La fornitura dei servizi e degli apparati previsti dovra' essere svolta nel rispetto ed in ottemperanza delle disposizioni di Legge, in particolare di quelle riguardanti le materie previdenziali, sicurezza, antinfortunistica e subfornitura in vigore, nonche' quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto.
A titolo indicativo e non esaustivo, deve essere adottato ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge, per la particolare osservanza delle norme emanate con:

10.1 D.P.R. 27/04/1955 n.547 "Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro" 10.2 D.P.R. 19/03/1956 n. 302 "Norme per la prevenzione degli
infortuni di lavoro" integrative di quelli generali emanate con
il D.P.R. n.547 10.3 D.P.R. 19/03/1956 n.303 "Norme generali per l'igiene del lavoro" 10.4 D.P.R. 20/03/1956 n.320 "Norme per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro nei sotterranei" 10.5 D.P.R. 30/06/1965 n.1124 "Testo unico per le disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali".

Metroweb dovra', assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonche' da contratti collettivi di lavoro.
Dovra' inoltre applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita' in cui si svolgono le prestazioni oggetto dell'allegato tecnico e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella localita'; cio' anche nel caso in cui la Societa' non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia piu' ad esse associata. Metroweb dovra' continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Societa' appaltatrice che non potra', pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, al Commissario. La Societa' appaltatrice dovra' sollevare e tenere indenne il Commissario da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza predette.
Quando il personale della Societa' o delle eventuali imprese incaricate, in ragione dell'espletamento delle attivita' contrattuali fosse presente nei locali della Regione Lombardia, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/94, le parti si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, esistenti nell'ambito delle attivita' oggetto dello allegato tecnico.
Il Commissario, in qualsiasi momento, potra' richiedere alla Societaappaltatrice o alle ditte da essa incaricate documenti e informazioni relative a:

10.6 iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato; 10.7 iscrizione INAIL; 10.8 dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali dell'ultimo triennio; 10.9 posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi; 10.10 estremi del CCNL applicato ai dipendenti.

Gli eventuali danni a persone e cose derivanti dalle prestazioni oggetto del contratto, siano essi danni generati da interventi in corso di esecuzione, da incuria, da mancato ed incompleto rispetto delle prestazioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ecc. sono assunti dalla Societa' appaltatrice nella persona del legale rappresentante che, con la sottoscrizione del contratto, solleva il Commissario da ogni responsabilita'. Pertanto ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni fa capo alla Societa' appaltatrice ed al suo legale rappresentante.
La Societa' e' responsabile nei confronti del Commissario del rispetto del presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori, e cio' indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti o meno autorizzato, fatta comunque salva, l'applicazione da parte del Commissario delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.
Metroweb accetta sin d'ora di rimuovere immediatamente, in seguito a insindacabile richiesta scritta del Commissario, componenti del proprio organico, per incapacita' o grave negligenza o comunque non graditi al Commissario, impegnandosi fin d'ora a sostituirli celermente senza alcun aggravio di costi o di tempi per il Commissario stesso.

Art. 11 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Metroweb si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere, relativi all'attivita' dell'Amministrazione Regionale, di cui si avra' conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, Metroweb e' nominata responsabile ai sensi dell'art. 8 della L. 675/96. In nessun caso sara' comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio. La Societa', oltre all'osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile dei trattamenti ai sensi dell'art. 8 della citata l. 675/96, dovra' attenersi alle disposizioni contenute nella legge 675/96 stessa anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'Amministrazione.

Procedure di sicurezza

Da sottoscrivere a cura della Societa'.

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Mi impegno a:

- conservare ogni informazione proveniente da AMMINISTRAZIONE
REGIONALE e dalla GESTIONE COMMISSARIALE circa le modalita' di
accesso alle risorse informatiche dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE e
della GESTIONE COMMISSARIALE e/o prodotta nell'ambito
dell'attivita' di gestione riportata nel contratto con la massima
diligenza al fine di evitare la diffusione della stessa a terzi non
autorizzati, applicando alle stesse le regole aziendali previste
per le informazioni "esclusive"; - conservare la piu' stretta segretezza, non rivelando alcun
particolare circa le modalita' di accesso al patrimonio informatico
di AMMINISTRAZIONE REGIONALE e della GESTIONE COMMISSARIALE a
persone diverse da quelle che hanno sottoscritto questo stesso
impegno per la medesima attivita'; - adottare tutte le misure piu' idonee al fine di garantire la
massima sicurezza durante l'attivita' di cui alle premesse; - non divulgare in alcun modo (orale, lettera, fax, floppy, E-mail,
ecc.) le informazioni riservate ne all'interno di AMMINISTRAZIONE
REGIONALE ne della GESTIONE COMMISSARIALE, ne all'esterno; - non sfruttare, in alcun modo, le informazioni riservate a scopi
personali e/o commerciali al fine di trarne un profitto.

Il presente impegno avra' durata per tutto il periodo di svolgimento dell'attivita' descritta in premessa e per 12 mesi dopo la fine della stessa.
Resta convenuto che i sopra richiamati impegni avranno efficacia anche dopo l'eventuale risoluzione del rapporto contrattuale con la Societa' FORNITRICE, anche se indiretto per il tramite di una terza parte.
La Societa', pertanto, si impegna all'osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'articolo 326 del Codice Penale, cosi' come modificato dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Art. 12- RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

Il Commissario si fara' carico unicamente delle operazioni di controllo, coordinamento e verifica dell'andamento del progetto e dei livelli di servizio.
Sono a carico della Societa' tutte le operazioni necessarie alla buona riuscita del progetto.
La Societa' nominera', dandone comunicazione scritta al Commissario, una propria figura professionale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, che assumera' il compito di responsabile con funzioni di supervisione di tutte le attivita' connesse alla fornitura dei servizi oggetto del contratto e di interfaccia univoca nei confronti del Commissario.
Sara' compito della Societa' la formazione e l'aggiornamento del personale che il Commissario si riserva di designare per la gestione del sistema integrato di fonia/dati per almeno 4 giornate/anno.
In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Societa' appaltatrice e' tenuta a darne immediata comunicazione scritta al Commissario in via preventiva e tempestiva.
L'attivita' della Regione Lombardia configurandosi quale pubblico servizio, non puo' in ogni caso subire impedimenti o rallentamenti o forzate interruzioni. La Societa' deve in ogni modo garantire almeno la gestione degli impianti e della sicurezza, nonche' gli interventi di emergenza.
Rimangono, in ogni caso, anche durante gli scioperi, le responsabilita' a carico della Societa' appaltatrice derivanti dal contratto.

ART.13 - LOCALI PRESIDIO CENTRALIZZATO, SCORTE ED ACCESSI

13.1 Il Commissario potra' mettere a disposizione, presso la sede di
Milano di Via Taramelli, locali idonei ad ospitare il Presidio
Centralizzato e le scorte di apparati di rete. L'idoneita' dei
locali sara' concordata congiuntamente. 13.2 Restano a carico di Metroweb le attrezzature d'ufficio, le
scaffalature e gli armadi occorrenti all'immagazzinamento. 13.3 Il Commissario rilascera', previo preavviso scritto da parte
della Societa' appaltatrice, al personale abitualmente
incaricato ad operare, un documento di riconoscimento valido per
l'accesso ai siti, dove sono installati gli apparati di rete su
cui eseguire gli interventi di manutenzione e verifica. 13.4 Detto documento di riconoscimento deve essere esposto, in modo
visibile, dalla persona che lo possiede e comunque essere
esibito a richiesta. 13.5 Se munito di tessera di riconoscimento della Societa' previo
accordi telefonici, potra' altresi' accedere ai locali sopra
menzionati il personale incaricato della Societa' o da ditta da
essa incaricata, che dovesse effettuare interventi di carattere
particolare o d'emergenza.

Art. 14 - TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO, RITIRO

Sara' compito della Societa' appaltatrice provvedere, a propria cura e spese, al trasporto, consegna, installazione, collaudo, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, degli apparati previsti e di quant'altro necessario all'esecuzione della fornitura, comprese le operazioni di carico e scarico degli stessi, presso i siti dove dovranno essere installati.

Art. 15 - PROPRIETA' DEGLI APPARATI PREVISTI

In qualunque caso di risoluzione del contratto la proprieta' degli apparati previsti passera' al Commissario con pagamento delle eventuali rimanenze economiche secondo un piano di ammortamento delle rimanenti rate alla scadenza normale del contratto ridotte del canone di manutenzione.

Art. 16 - RECESSO UNILATERALE

lI Commissario ha facolta' di recedere dal contratto per gravi inadempienze formalmente contestate, con preavviso di 2 (due) mesi effettuato, con raccomandata A.R., dal Commissario a Metroweb senza alcun indennizzo.
Il Commissario e' in diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei servizi a maggiori spese della Societa' appaltatrice valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non
eliminate in seguito a diffida formale da parte del Commissario. 2. Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di
forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del
contratto, da parte della Societa'. 3. Cessazione o fallimento della Societa'.

Art. 17 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Tutte le fatture relative a contributi disciplinati dal contratto dovranno essere inviate a:
Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la Direzione Generale AAGG e Personale - Via F. Filzi 22 -20124 MILANO

Modalita':

17.1 Il pagamento dei corrispettivi verra' effettuato dal Commissario
entro 90 giorni dalla presentazione delle rispettive fatture e
solo in presenza dei report indicati in "Qualita' del servizio"
e le relative penali di cui all'art. 6. 17.2 Le fatture dovranno riportare in evidenza i riferimenti indicati
nel contratto. 17.3 Il servizio decorre con le modalita' indicate nell'allegato 8
denominato "Qualita' del servizio". Le fatture potranno essere
emesse dalla Societa' appaltatrice ed il relativo corrispettivo
verra' corrisposto dal Commissario con cadenza bimestrale. 17.4 L'emissione della prima fattura, potra' avvenire solo dopo che
il "servizio", cui si riferisce, e' stato effettivamente
attivato e certificato dal relativo verbale di fine lavori.

Art. 18 - ONERI FISCALI

E' a carico della Societa' ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al contratto.

Art. 19 - VARIAZIONI AL CONTRATTO

Qualsiasi variazione, modifica o integrazione alle pattuizioni di cui al contratto, per essere valida ed efficace, dovra' essere concordata per iscritto.

Art. 20 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sara' effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax, al seguente indirizzo:
Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la Direzione Generale AAGG e Personale - Via F. Filzi 22- 20124 MILANO.
Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato, purche' consegnate agli uffici del Protocollo Generale di Via Pirelli 12. Le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla conferma dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal ricevimento, ovvero nel caso in cui la lettera confermi una precedente comunicazione a mezzo telefax, al momento della spedizione. Le variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno effettuate con le stesse modalita' qui previste.

Art. 21 - DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE

Senza che cio' comporti limitazioni alla piena vincolativita' delle pattuizioni del contratto, la Societa' e il Commissario, espressamente assumono l'impegno di prestarsi reciprocamente alla piu' ampia collaborazione per attuare nel modo migliore quanto previsto nel contratto stesso.

Art. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative al contratto, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 23 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della registrazione, che sara' a cura e spese della Societa', il contratto riguarda prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa.

Art. 24 - CONTRATTI IN ESSERE

Ove non meglio specificato valgono comunque le modalita' in essere definite a norma dei contratti registrati al N. 3601/UR dell' 11 maggio 2002 e N. 3749/UR del 15 novembre 2001 denominati rispettivamente "Sistema integrato di fonia della Regione Lombardia" e "Fornitura, Installazione, Gestione e Manutenzione degli apparati di rete e del sistema integrato di fonia/dati della Giunta Regionale".
Letto, approvato e sottoscritto,

METROWEB S.p.A. Il Commissario delegato
(Omissis) Guido della Frera
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone