Gazzetta n. 131 del 9 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 27 maggio 2003
Definizione, ai sensi dell'art. 34, comma 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a consentire forme di reclutamento del personale a tempo indeterminato.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle piante organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo;
Visto il comma 11 dello stesso art. 34 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il Ministero delle attivita' produttive individua per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere) specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario, al fine del concorso delle camere di commercio al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con riguardo alla definizione dei criteri e dei limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003;
Ritenuto opportuno considerare quali indicatori di equilibrio economico-finanziario il rapporto tra il costo del personale e le entrate correnti ed il rapporto, espresso in millesimi, tra il personale in servizio presso la camera di commercio e il numero delle imprese attive iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Ritenuto opportuno, ai fini del calcolo degli indicatori sopra evidenziati, di prendere in considerazione la media dei dati risultanti dai conti consuntivi per il triennio 1999-2001;
Ritenuto opportuno considerare quale indicatore di equilibrio economico-finanziario dell'Unioncamere l'indice medio per il triennio 1999-2001 del rapporto tra i costi del personale e entrate correnti;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la definizione di specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a consentire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unione italiana delle camere di commercio alcune forme di reclutamento del personale a tempo indeterminato, in deroga al divieto di assunzioni, per l'anno 2003, disposto dal comma 4 dello stesso art. 34.
 
Art. 2.
1. La camera di commercio calcola il proprio indice di equilibrio economico-strutturale per il triennio 1999-2001 definito come rapporto tra spese per il personale a tempo indeterminato e entrate correnti.
2. La camera di commercio calcola, altresi', il proprio indice di equilibrio dimensionale per il triennio 1999-2001 definito come rapporto, espresso in millesimi, tra il personale a tempo indeterminato in servizio presso la stessa, ed il numero delle imprese attive iscritte nel registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. La camera di commercio determina, quindi, il proprio indice generale di equilibrio economico-finanziario inteso come la somma degli indici di cui ai commi 1 e 2 e lo raffronta con quello medio nazionale che e' risultato, per il triennio in esame, pari a 35,48.
 
Art. 3.
1. Le camere di commercio che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.
2. Le camere di commercio che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche nel limite del numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002, assicurando comunque, il principio della invarianza della spesa.
 
Art. 4.
1. Se l'indice generale di equilibrio economico-finanziario della singola camera di commercio e' inferiore all'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale, la stessa puo' procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato per rispondere alle esigenze derivanti dalle cessazioni dal servizio verificatesi nel triennio 1999-2001, non sostituito e per far fronte alle ulteriori esigenze derivanti dalla programmazione dei fabbisogni, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il valore dell'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale.
2. Se l'indice generale di equilibrio della singola camera di commercio e' compreso fra 35,48 e 41,00 la stessa puo' procedere al reclutamento di personale nei limiti di un numero di addetti non superiore a quello complessivo del personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nel triennio 1999-2001 e non sostituito.
3. Se l'indice generale di equilibrio della singola camera di commercio e' superiore a 41,00 le assunzioni devono essere contenute nel 50 per cento delle cessazioni di personale a tempo indeterminato, avvenute nel triennio 1999-2001, non sostituito.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 la camera di commercio deve garantire il non superamento del proprio indice generale di equilibrio economico-finanziario e il rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 5.
1. L'Unioncamere provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.
2. L'Unioncamere puo' procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato per rispondere alle esigenze derivanti dalle cessazioni di personale dal servizio verificatesi nel triennio 1999-2001, non sostituito, e per far fronte alle ulteriori esigenze derivanti dalla programmazione dei fabbisogni, prevista dal citato art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e comunque nel rispetto dell'indice generale medio di equilibrio del sistema camerale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2003
Il Ministro: Marzano
 
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