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| Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | CIRCOLARE 16 maggio 2003, n. 26 |  | Atto  di  indirizzo  18 aprile  2003  sul  coordinamento  dell'azione amministrativa  per il controllo e il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003. |  | 
 |  |  |  | A tutti gli uffici centrali del bilancio A  tutti  i revisori dei conti presso gli
 enti e organismi pubblici
 e per conoscenza:
 A  tutte  le  amministrazioni  centrali -
 Gabinetto
 Si  trasmette  in  allegato l'atto di indirizzo in oggetto, emanato dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge n. 246  del  2002, recante definizione dei criteri di carattere generale per  il  coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace  controllo  e  monitoraggio  degli  andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003.
 Ai  fini  della  integrale e puntuale applicazione di tale atto, si richiama la particolare attenzione dei signori direttori degli uffici centrali  del bilancio e degli uffici di ragioneria, dei titolari dei centri   di   responsabilita'  amministrativa  delle  amministrazioni statali,  nonche'  dei responsabili delle amministrazioni vigilanti e degli  organi  di  revisione  e  di  controllo degli enti e organismi pubblici   interessati,   sull'esigenza  che  tutti  i  comportamenti amministrativi  individuati  siano  contestualmente  e  rigorosamente seguiti  nel  corso  del  corrente  anno, assicurandone la necessaria uniformita'  e  l'indispensabile  riscontro  in  tutte  le  fasi  del procedimento amministrativo.
 Per  quanto  piu'  specificamente attiene agli aspetti direttamente incidenti  sulla  gestione del bilancio, si ritiene opportuno fornire con  l'occasione  indicazioni utili ad un migliore espletamento degli adempimenti   di   competenza,   con   riguardo   a   talune   regole comportamentali individuate nell'atto di indirizzo, sottolineando che trattasi  di indicazioni di larga massima, suscettibili, pertanto, di ulteriori specificazioni nella concreta azione amministrativa.
 Circa  il  limite  di  impegnabilita'  e  di emissione di titoli di pagamento  posto  alle  spese  suscettibili  di  frazionamento  delle Amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione  degli enti territoriali (lettera  c)  dell'atto  di  indirizzo),  si  sottolinea che le spese interessate   sono   quelle   che   possono   essere  rinviate  senza compromettere in misura rilevante lo svolgimento dei servizi pubblici di competenza, mantenendone il livello di offerta al livello ritenuto essenziale dall'amministrazione.
 Il   rispetto   del  vincolo,  peraltro,  deve  essere  riscontrato mediamente  a livello di stanziamenti complessivi, potendosi pertanto consentire  l'assunzione  di  impegni  e  l'emissione  di  titoli  di pagamento  in eccedenza sui singoli capitoli di spesa soltanto previa individuazione,   da   parte  delle  competenti  amministrazioni,  di ulteriori  limitazioni  compensative  di  altri capitoli della stessa natura.  La misura si pone sulla linea di contenimento inaugurata con l'articolo  6  della  legge  n.  155  del  1989,  di  conversione del decreto-legge  n.  65  del  1989, che ha introdotto, con carattere di permanenza,  il  limite  di impegnabilita' del 50 per cento nel primo semestre per le sole spese correnti.
 Al  fine  di  rendere  piu'  agevole  il  riscontro  della corretta applicazione   della  disposizione,  lo  scrivente  ha  attivato  una specifica  procedura  automatica  mediante l'introduzione nel sistema informativo   di   appositi   accantonamenti   di   ragioneria  sugli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli del bilancio dello Stato.  Tale  vincolo impedisce l'assunzione di impegni e l'emissione di titoli di pagamento oltre il limite stabilito. Gli uffici centrali del  bilancio  possono  tuttavia  procedere  direttamente  a  rendere disponibili  gli  stanziamenti mediante opportuni «disaccantonamenti» parziali  o  totali,  comunicando tempestivamente la circostanza allo scrivente  con  adeguata  motivazione  e  con l'eventuale indicazione delle  ulteriori  limitazioni  compensative  nel caso di giustificati utilizzi oltre il limite.
 Per  quanto concerne le spese per trasferimenti correnti e in conto capitale,  si  sottolinea che il vincolo posto dall'atto di indirizzo esclude le spese non suscettibili di frazionamento, cioe' quelle che, in  relazione  alla  loro  natura  ovvero  alle  caratteristiche  del soggetto  beneficiario, non possono che essere erogate entro il primo semestre  2003.  Sono  da  ritenersi  soggette,  conseguentemente, al vincolo  tutte  le erogazioni per trasferimenti che non rispondono ai predetti   requisiti,  come  quelle  riferibili  all'esercizio  delle normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate, nel cui  ambito  generale  rientrano  senza  una  specifica e particolare disciplina normativa di settore.
 Per  gli  enti  ed organismi pubblici, ferma restando l'esigenza da parte  delle  amministrazioni vigilanti di svolgere ogni azione utile ad  assicurare il rispetto dei predetti vincoli, i revisori dei conti verificano  l'osservanza del limite del 50% all'assunzione di impegni ed  all'emissione di titoli di pagamento nel corso del primo semestre dell'anno, segnalando eventuali inadempienze all'Ispettorato generale di finanza - Ufficio II.
 Le  altre  misure  disposte  nell'atto  di  indirizzo  non sembrano presentare  analoghi elementi di problematicita'; si resta comunque a disposizione  per  l'esame  di  situazioni  particolari che dovessero insorgere nella concreta azione amministrativa.
 Gli  uffici  centrali  del  bilancio  e gli uffici di ragioneria in indirizzo  sono invitati a fornire la consueta massima collaborazione per  assicurare la piu' rigorosa attuazione dall'atto di indirizzo in oggetto  e  ad  assumere  ogni  opportuna iniziativa, d'intesa con lo scrivente,  per  una  altrettanto  rigorosa osservanza da parte delle amministrazioni interessate.
 Roma, 16 maggio 2003
 Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli
 |  |  |  | Allegato Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto  l'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n.  194,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;
 Visto,  in  particolare, il secondo periodo del predetto comma 3, che  dispone  l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  apposito  atto  di  indirizzo, previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  con  il  quale  sono  definiti  criteri di carattere  generale  per  il coordinamento dell'azione amministrativa del  Governo  intesa  all'efficace  controllo  e  monitoraggio  degli andamenti di finanza pubblica;
 Considerato   che  il  Governo  si  e'  impegnato  di  fronte  al Parlamento  ad  approntare  e a trasmettere prontamente lo schema del presente  decreto,  in  tempi  e  con  modalita'  tali  da assicurare effettivamente  la  possibilita'  di  conseguire  risultati utili per effetto di eventuali successivi interventi correttivi solo se assunti tempestivamente;
 Considerato che l'adozione del predetto atto di indirizzo si pone come  presupposto  indispensabile  per consentire, in presenza di uno scostamento  rilevante  dagli  obiettivi indicati per l'anno 2003 nel Documento di programmazione economica-finanziaria e nelle sue note di aggiornamento  approvate  dalle  Camere,  al Ministro dell'economia e delle  finanze  di  disporre limitazioni all'assunzione di impegni di spesa  e  all'emissione  di titoli di pagamento a carico del bilancia dello  Stato  per  l'anno  in corso, nonche' riduzioni delle spese di funzionamento  degli  enti  e  organismi  pubblici  non  territoriali previste   nei  rispettivi  bilanci,  ai  fini  di  un  piu'  agevole conseguimento del predetti obiettivi;
 Atteso che tali eventuali limitazioni riguarderanno uniformemente tutte  le  dotazioni  del  bilancio dello Stato, con esclusione delle spese  specificamente  indicate nel quarto periodo del predetto comma 3,   ivi   comprese   quelle  relative  ai  trasferimenti  agli  enti territoriali aventi natura obbligatoria;
 Considerato  che  il  parere  dei Ministri vigilanti previsto dal citato  comma  4,  e'  stato acquisito nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003;
 Vista  la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella predetta seduta;
 Visti  i  pareri resi dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati  e  dalla  Commissione  bilancio del Senato della Repubblica nelle sedute del 6 marzo 2003;
 Considerato  che  la  possibilita' di escludere la spese relative agli  asili  nido,  alle  scuole  materne  ed agli interventi volti a fronteggiare  calamita'  naturali, rientra nella previsione di cui al quinto periodo del predetto comma 3;
 Considerato  che e' opportuno accogliere le restanti osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari;
 Vista  la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 aprile 2003;
 Adotta il  presente atto di indirizzo, avente per oggetto i seguenti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa e per un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica:
 a)   l'azione  amministrativa  di  ciascun  Dicastero,  ente  e organismo  pubblico  sara'  improntata,  nel  2003,  al piu' rigoroso contenimento della spesa;
 b) saranno  escluse  o  rinviate tutte le iniziative miranti ad incrementare  l'azione  amministrativa suscettibili di determinare un aumento  degli  oneri,  fatte salve peraltro quelle che, a parita' di costi, possono migliorare l'azione amministrativa medesima;
 c) le  amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione  degli enti territoriali,   dovranno  contenere  nel  primo  semestre  dell'anno, l'assunzione di impegni e i pagamenti entro la quota del 50 per cento rispetto  alle  dotazioni  dei  rispettivi  bilanci di previsione, ad eccezione   di   quelle   relative   a   spese  non  suscettibili  di frazionamento,  in  attesa di poter acquisire attendibili elementi di valutazione  sull'evoluzione  dei  diversi saldi obiettivo di finanza pubblica;
 d) nel  caso  si  verifichi  uno  scostamento  rilevante  dagli obiettivi  indicati  per  l'anno 2003 nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle sue note di aggiornamento approvati dal Parlamento,  il  Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quarto  periodo  del predetto comma 3, disporra' con proprio decreto, per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte le  dotazioni del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione di  impegni  e  all'emissione  di titoli di pagamento, con esclusione delle  spese  indicate  nella  medesima  disposizione, ivi compresi i trasferimenti  agli  enti territoriali aventi natura obbligatoria. Il Ministro  dell'economia  e delle finanze, ai sensi del quinto periodo del  predetto comma 3, potra' escludere dalle limitazioni altre spese per  effettive,  motivate  e  documentate  esigenze.  Potra' altresi' fornire,  su  proposta  delle  amministrazioni,  il  proprio  assenso all'esclusione, parziale o totale di altre spese dalla limitazione di impegni  e  pagamenti,  previa adeguata compensazione che assicuri il mantenimento del limite complessivo prefissato.
 L'adozione del predetto decreto sara' anticipata da una relazione al  Parlamento  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze che dia conto  dell'entita'  dello  scostamento  rilevato e degli elementi di criticita' ai quali puo' essere ricondotto.
 Il  medesimo  decreto  ministeriale  e le sue eventuali modifiche successive   saranno   corredati   da   una  relazione  che  evidenzi l'incidenza della limitazione degli impegni di spesa e dell'emissione dei   titoli   di  pagamento  con  riferimento  a  ciascun  capitolo, specificando  la  quota  degli  stanziamenti di competenza e di cassa alla   quale  si  applica  la  limitazione  nonche'  l'entita'  della limitazione medesima.
 Ai  sensi  del  comma  4  della  predetta  legge, con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze disporra' altresi' la  riduzione  delle  spese  di  funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali; per le riduzioni di dotazioni che incidono sulle  attivita'  di competenza delle aziende sanitarie locali, delle aziende  ospedaliere  e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,  sara'  acquisito  il preventivo parere della Conferenza permanente  Stato,  regioni  e  autonomie locali, da trasmettere alle Camere   unitamente  alla  relazione  che  precede  l'emanazione  del predetto decreto;
 e) l'adozione  del  decreto  di  cui  alla  lettera  d)  dovra' comportare  un intervento correttivo ragionevole e proporzionato agli scostanienti    in   atto,   limitatamente   alla   parte   residuale dell'esercizio in corso;
 f)  saranno assunte tutte le iniziative idonee ad assicurare il rigoroso  rispetto  dei  limiti  di spesa conseguenti alla richiamata limitazione  degli  impegni  e dell'emissione di titoli di pagamento, anche  mediante  ricorso alle procedura di compensazione tra poste di bilancia consentite dalle disposizioni vigenti;
 g) il  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, curera' la realizzazione di un efficace  sistema  di  controllo  e  di  monitoraggio  della  finanza pubblica,  anche  con  riferimento  agli  effetti delle iniziative di limitazione della spesa richiamate nel presente atto di indirizzo;
 h)  le  Camere saranno tempestivamente informate in merito alle misure   adottate,  ai  sensi  del  presente  provvedimento,  per  la realizzazione  di  un efficace sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica.
 Roma, 18 aprile 2003
 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi
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