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| Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2003 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. 127 |  | Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
 Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
 Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Viste  le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
 Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 O g g e t t o
 1.  Il presente decreto legislativo detta la disciplina organica di riordino  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (C.N.R.).  e ne definisce  le  finalita',  le  attivita', gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di promuovere e di collegare  realta'  operative  di eccellenza, di evitare duplicazioni per  i  medesimi  obiettivi,  di  assicurare  il  massimo  livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula  di  intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:
 a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
 b)  semplificare  i  meccanismi  di  programmazione e di gestione delle attivita' di ricerca ed amministrative;
 c)  promuovere  le  attivita'  e  le  collaborazioni  di  ricerca internazionali;
 d) promuovere la valorizzazione dell'attivita' di ricerca;
 e)   potenziare   l'integrazione   con   le  reti  della  ricerca universitaria ed imprenditoriale;
 f)  delineare  un  equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico  e  di  valutazione  e  funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attivita' di ricerca;
 g) valutare i risultati della ricerca.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
 della  funzione  legislativa  non  puo'  essere delegato al
 Governo  se  non  con  determinazione di principi e criteri
 direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e per oggetti
 definiti.
 L'art.   87   della   Costituzione  stabilisce  che  il
 Presidente  della  Repubblica  e'  il  Capo  dello  Stato e
 rappresenta  l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle
 Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
 prima riunione.
 Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
 legge di iniziativa del Governo.
 Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
 Costituzione.
 Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
 dello Stato.
 Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
 ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
 l'autorizzazione delle Camere.
 Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
 supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
 stato  di  guerra  deliberato  dalle  Camere.  Presiede  il
 Consiglio  superiore  della  magistratura.  Puo'  concedere
 grazia e commutare le pene.
 Conferisce le onorificenze della Repubblica.
 -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 -  La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
 «Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
 Costituzione».
 -  Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo
 1997,  n.  59,  e  successive modificazioni e integrazioni:
 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
 compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
 pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
 amministrativa):
 «Art 5. - 1. E' istituita una Commissione parlamentare,
 composta  da  venti  senatori  e  venti  deputati, nominati
 rispettivamente  dai Presidenti del Senato della Repubblica
 e  della  Camera  dei  deputati, su designazione dei gruppi
 parlamentari.
 2.  La  Commissione  elegge  tra i propri componenti un
 presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
 con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
 Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
 giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
 dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
 Commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
 competenti Commissioni parlamentari.
 3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
 Commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
 bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
 4. La Commissione:
 a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
 b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione
 delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
 ogni sei mesi alle Camere».
 - La legge 6 luglio 2002, n. 137, concerne: «Delega per
 la   riforma   dell'organizzazione   del  Governo  e  della
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche' di enti
 pubblici».
 -  Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, reca:
 «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche».
 -   Il  decreto  legislativo  5 giugno  1998,  n.  204,
 concerne:    «Disposizioni   per   il   coordinamento,   la
 programmazione  e  la  valutazione della politica nazionale
 relativa  alla  ricerca  scientifica e tecnologica, a norma
 dell'art.  11,  comma  1,  lettera d), della legge 15 marzo
 1997, n. 59».
 -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
 delle amministrazioni pubbliche».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Finalita' dell'ente
 1. Il C.N.R. e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attivita' di ricerca nei  principali  settori  di  sviluppo  delle conoscenze e delle loro applicazioni  per  lo  sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale   del  Paese,  perseguendo  l'integrazione  di  discipline  e tecnologie  diffusive  ed  innovative  anche  attraverso  accordi  di collaborazione e programmi integrati.
 2. Il C.N.R. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia  scientifica,  finanziaria,  organizzativa,  patrimoniale e contabile  e  si  dota  di  un ordinamento autonomo in conformita' al presente  decreto,  alla  legge  9 maggio  1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per  quanto  non  previsto  dalle  predette  disposizioni,  al codice civile.
 3.  Il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esercita  nei  confronti del C.N.R. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -   La   legge   9 maggio   1989,   n.  168,  concerne:
 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
 scientifica e tecnologica».
 -  Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
 veda nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Attivita' del C.N.R.
 1. Il C.N.R.:
 a) svolge, promuove e coordina attivita' di ricerca con obiettivi di  eccellenza  in  ambito  nazionale  e  internazionale, finalizzate all'ampliamento  delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati  nel  quadro della cooperazione ed integrazione europea e della  collaborazione  con  le  universita'  e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
 b) nell'ambito   del  piano  triennale  delle  attivita'  di  cui all'articolo  16, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a  programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresi' attivita' scientifiche  e  di  ricerca  di  rilevante  interesse per il sistema nazionale;
 c) svolge  attivita' di comunicazione e promozione della ricerca, curando  la  diffusione  dei  relativi  risultati economici e sociali all'interno del Paese;
 d) svolge  attivita'  di  certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni;
 e) svolge   attivita'   di   sostegno  ad  idee  progettuali  per iniziative di ricerca in fase nascente;
 f) promuove  e  realizza  iniziative  che  integrino  la  ricerca pubblica  con  quella  privata,  anche  al  fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
 g) assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;
 h) collabora  con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di  promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realta' produttive del territorio;
 i) promuove  la  valorizzazione  a fini produttivi e sociali e il trasferimento  tecnologico  dei  risultati  della  ricerca  svolta  o coordinata dalla propria rete scientifica;
 l) promuove  l'internazionalizzazione  del sistema italiano della ricerca   scientifica   e  tecnologica  al  fine  di  accrescerne  la competitivita'  e la visibilita', partecipando ai grandi programmi di ricerca  e  agli  organismi  internazionali, fornendo su richiesta di autorita'   governative   competenze   scientifiche,   garantendo  la collaborazione  con  enti  ed  istituzioni  di  altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica;
 m) effettua   la  valutazione  dei  risultati  dei  programmi  di ricerca,  del  funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita' del  personale,  sulla  base  di  criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 n) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori  italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni  di  ricerca, nonche' promuovendo e realizzando sulla base di apposite  convenzioni  con  le  universita',  corsi  di  dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
 o) svolge,     su     richiesta,    attivita'    di    consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, delle altre  pubbliche  amministrazioni,  delle imprese o di altri soggetti privati;
 p) nell'ambito   del   perseguimento   delle   proprie  attivita' istituzionali  puo'  fornire  servizi  a  terzi  in regime di diritto privato.
 2.  Le  attivita' del C.N.R. si articolano in macro aree di ricerca scientifica  e tecnologica a carattere interdisciplinare, individuate in   numero   comunque  non  superiore  a  dodici  dal  consiglio  di amministrazione     previo    parere    favorevole    del    Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, in relazione allo sviluppo  degli  scenari  e  delle opportunita' della scienza e della tecnologia  in ambito europeo e internazionale. In prima applicazione del  presente  decreto  legislativo  e fatta salva la possibilita' di integrazione e modifica secondo le modalita' sopra indicate, le macro aree sono cosi' individuate:
 a) biotecnologie;
 b) scienze e tecnologie mediche;
 c) scienza e tecnologia dei materiali;
 d) scienze e tecnologie ambientali e della terra;
 e) scienze e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
 f) scienze e tecnologie per i sistemi avanzati di produzione;
 g) scienze giuridiche e socio-economiche;
 h) scienze umanistiche e dei beni culturali.
 |  |  |  | Art. 4. O r g a n i
 1. Sono organi del C.N.R.:
 a) il presidente;
 b) il consiglio di amministrazione;
 c) il consiglio scientifico generale;
 d) il collegio dei revisori dei conti.
 |  |  |  | Art. 5. Principi di organizzazione
 1. Il C.N.R. definisce la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione   e   funzionamento,   sulla  base  del  principio  di separazione  tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e   responsabilita'  di  gestione  e  compiti  e  responsabilita'  di valutazione,  prevedendo  il direttore generale e la rete scientifica costituita   dai   dipartimenti  e  dagli  istituti,  decentrando  le attivita'  gestionali  agli istituti e conservando a livello centrale esclusivamente i servizi generali incardinati in strutture di livello dirigenziale generale entro il limite massimo di due.
 |  |  |  | Art. 6. Presidente
 1.  Il  presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente:
 a) convoca  e  presiede  il  consiglio  di  amministrazione ed il consiglio scientifico generale, stabilendone l'ordine del giorno;
 b) convoca  e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno;
 c) vigila,  sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente;
 d) attribuisce  gli incarichi di direzione al direttore generale, ai  responsabili  dei servizi generali, ai direttori dei dipartimenti ed  ai  direttori di istituto previamente deliberati dal consiglio di amministrazione, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettere g) ed h);
 e) in  caso  di  urgenza,  adotta provvedimenti di competenza del consiglio  di  amministrazione,  da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.
 2.  Il  presidente  e'  scelto  tra  persone di alta qualificazione scientifica  e  manageriale,  con una profonda conoscenza del sistema della  ricerca  in  Italia  e all'estero e con pluriennale esperienza nella  gestione  di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore   della   ricerca.  E'  nominato  con  le  procedure  di  cui all'articolo  6,  comma  2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  dura  in  carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
 3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito dal vice  presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.  Il  vice  presidente  puo'  operare  anche  in virtu' di specifiche   deleghe  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  di organizzazione e funzionamento dell'ente.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 -  Il  comma  2  dell'art.  6,  del decreto legislativo
 5 giugno 1998, n. 204, prevede:
 «2.  La  nomina  dei  presidenti degli enti di ricerca,
 dell'Istituto  per  la  ricerca  scientifica  e tecnologica
 sulla  montagna,  dell'ASI  e  dell'ENEA  e'  disposta  con
 decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Ministro  competente,  sentite  le commissioni parlamentari
 competenti,   fatte  salve  le  procedure  di  designazione
 previste  dalla  normativa  vigente  per  specifici  enti e
 istituzioni.  I  presidenti  degli  enti di cui al presente
 comma  possono  restare  in  carica  per  non  piu'  di due
 mandati.  Il  periodo  svolto  in  qualita'  di commissario
 straordinario   e'   comunque  computato  come  un  mandato
 presidenziale.  I  presidenti degli enti di cui al presente
 comma,  in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore del
 presente  decreto,  la cui permanenza nella stessa eccede i
 predetti limiti, possono terminare il mandato in corso».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Consiglio di amministrazione
 1.  Il  consiglio  di  amministrazione  ha  compiti  di indirizzo e programmazione  generale  dell'attivita'  dell'ente.  Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
 a) delibera   il   piano   triennale   dell'ente   e  i  relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
 b) delibera  la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale;
 c) approva  il  bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni;
 d) delibera   le  linee  guida  per  la  elaborazione  del  piano triennale;
 e) delibera i regolamenti dell'ente;
 f) nomina il vice presidente tra i propri componenti;
 g) nomina  il  consiglio  scientifico  generale,  i  direttori di dipartimento,  il comitato di valutazione, il direttore generale ed i responsabili dei servizi generali;
 h) delibera  l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai  responsabili  dei servizi generali, ai dirigenti, ai direttori di dipartimento e d'istituto;
 i) verifica  i  risultati  dell'attivita'  dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
 l) affida ai dipartimenti i compiti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d);
 m) delibera in ordine alla costituzione degli istituti secondo le modalita' definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento;
 n) ripartisce  le risorse finanziarie, strumentali e di personale tra  i  dipartimenti, tenendo conto delle proposte da essi formulate, assicurando   prioritariamente   il   cofinanziamento   dei  progetti finanziati  dall'Unione europea, da universita' e da imprese, nonche' riservando  una  quota  non  inferiore al 2 per cento ai dottorati di ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n);
 o) delibera  sui  grandi  investimenti  in  infrastrutture  e  su commesse  rilevanti  secondo  criteri  individuati dal regolamento di organizzazione e funzionamento;
 p) delibera  in  ordine  ad  ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.
 2.  Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sette  componenti,  scelti  tra  personalita'  di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale  di  enti  ed  istituzioni pubbliche o private, di cui tre designati  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca,  uno  dal  presidente  della  Conferenza  permanente  per  i rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome, uno dall'Unione   italiana   delle   camere   di   commercio,  industria, agricoltura  e  artigianato,  uno  dalla  Confindustria  ed uno dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane.
 3.  I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca,  durano  in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.
 |  |  |  | Art. 8. Consiglio scientifico generale
 1. Il consiglio scientifico generale ha compiti consultivi relativi all'attivita'   complessiva   di   ricerca  dell'ente.  Il  consiglio scientifico generale:
 a) esprime    al   consiglio   di   amministrazione   il   parere tecnico-scientifico  sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti;
 b) realizza,  su  richiesta  del  presidente,  analisi,  studi  e confronti   sullo   stato   della   ricerca  a  livello  nazionale  e internazionale;
 c) individua,  su  richiesta  del  presidente, le possibili linee evolutive della ricerca.
 2.  Il  consiglio  scientifico  generale e' composto, oltre che dal presidente   del  C.N.R.,  che  lo  presiede,  da  venti  componenti, scienziati   italiani   e   stranieri  di  fama  internazionale,  con particolare  e qualificata professionalita' ed esperienza nelle macro aree  di  ricerca, di cui sei designati dal presidente, cinque eletti dai  ricercatori e tecnologi dell'ente secondo modalita' definite dal regolamento  di  organizzazione  e funzionamento, cinque nominati dal consiglio  di  amministrazione  sulla  base  di  terne  proposte  dai direttori  di  istituto,  uno  designato dalla Conferenza dei rettori delle   universita'   italiane,   uno   dal  Consiglio  universitario nazionale,  uno  da  Unioncamere e uno da Confindustria. I componenti del  consiglio  scientifico  generale  sono nominati dal consiglio di amministrazione,  durano  in  carica  quattro  anni  e possono essere confermati una sola volta.
 |  |  |  | Art. 9. Collegio dei revisori dei conti
 1.  Il  collegio  dei  revisori  dei conti e' l'organo di controllo della  regolarita'  amministrativa  e  contabile dell'ente e svolge i compiti  previsti  dall'articolo  2403  del codice civile, per quanto applicabile.
 2.  Il  collegio  dei  revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi  e  tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili  di  cui  al  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 88, nominati  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca,  con  proprio  decreto.  Due  membri  effettivi e due membri supplenti    sono    designati    dal    Ministro    dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  un membro effettivo e un membro supplente  sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il  membro  effettivo  designato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze  svolge  funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti  dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - L'art. 2403 del codice civile recita:
 «Art.  2403.  (Doveri  del  collegio  sindacale).  - Il
 collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
 societa',  vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
 costitutivo   ed   accertare   la   regolare  tenuta  della
 contabilita'  sociale,  la corrispondenza del bilancio alle
 risultanze   dei   libri  e  delle  scritture  contabili  e
 l'osservanza  delle  norme  stabilite dall'art. 2426 per la
 valutazione del patrimonio sociale.
 Il  collegio  sindacale  deve altresi' accertare almeno
 ogni  trimestre  la  consistenza di cassa e l'esistenza dei
 valori  e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla
 societa' in pegno, cauzione o custodia.
 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
 individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
 -    Il   collegio   sindacale   puo'   chiedere   agli
 amministratori   notizie  sull'andamento  delle  operazioni
 sociali o su determinati affari».
 -  Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca:
 «Attuazione   della   direttiva   n.  84/253/CEE,  relativa
 all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di
 legge dei documenti contabili».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Comitato di valutazione
 1.  Il  comitato  di  valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attivita'   di   ricerca  dell'ente,  anche  in  relazione  agli obiettivi  definiti  nel  piano  triennale, sulla base dei criteri di valutazione  e dei parametri di qualita' definiti, in deroga a quanto previsto   dall'articolo   5,   comma  1,  lettera  b),  del  decreto legislativo  5  giugno  1998,  n.  204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
 2.  Il  comitato  di valutazione e' composto da otto membri esterni all'ente,  scelti tra esperti anche stranieri, nominati dal consiglio di  amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome,  uno  dall'Unione  italiana  delle  camere di commercio,   due  dalla  Conferenza  dei  rettori  delle  universita' italiane.  Il presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
 3.  Il  comitato  di  valutazione  svolge i propri compiti in piena autonomia.  Il  comitato  presenta  al  presidente ed al consiglio di amministrazione  una  relazione  di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 -  Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b)
 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
 «1.  E'  istituito,  presso  il  MURST,  il comitato di
 indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto
 da  non  piu'  di  7 membri, anche stranieri, di comprovata
 qualificazione  ed  esperienza, scelti in una pluralita' di
 ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base
 di un programma annuale da esso approvato:
 a) (omissis);
 b) determina  i  criteri generali per le attivita' di
 valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
 scientifiche   e   di  ricerca  e  dell'ASI,  verificandone
 l'applicazione».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Direttore generale
 1.  Il  direttore  generale  ha  la  responsabilita' della gestione dell'ente,   cura   l'attuazione  delle  delibere  del  consiglio  di amministrazione  e  l'attuazione  dei  provvedimenti  del presidente; dirige,  coordina  e  controlla  la  struttura  centrale ed i servizi generali   dell'ente;   partecipa  alle  riunioni  del  consiglio  di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:
 a) predispone  il  bilancio  preventivo  e il bilancio consuntivo dell'ente;
 b) elabora,  sulla  base  delle  indicazioni dei dipartimenti, la relazione  annuale  di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
 c) predispone   gli  schemi  dei  regolamenti  da  sottoporre  al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
 d) propone,   d'intesa   con   il  presidente,  al  consiglio  di amministrazione la nomina dei responsabili dei servizi generali;
 e) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
 2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto  di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del   mandato   del   presidente,  e'  scelto  tra  persone  di  alta qualificazione   tecnico-professionale  e  di  comprovata  esperienza gestionale,  con  profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e' attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione.
 |  |  |  | Art. 12. Dipartimenti
 1.  I  dipartimenti  sono  le  unita'  organizzative,  istituite in ragione di uno per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica   di   cui  all'articolo  3,  comma  2,  con  compiti  di programmazione,    coordinamento   e   controllo.   Ai   dipartimenti afferiscono  gli istituti, raggruppati secondo affinita' disciplinari e   tematiche,   al   fine   di  massimizzare  le  sinergie  inter  e intradipartimentali.  I dipartimenti promuovono lo sviluppo di grandi progetti  e  programmi  sulle  materie di competenza, anche a livello europeo  e internazionale, e l'integrazione con il territorio, con le universita' e le imprese.
 2. I dipartimenti:
 a)  propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e  i relativi aggiornamenti di attivita' complessiva del dipartimento e  degli  istituti  ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli  stessi  istituti,  indicando  le risorse necessarie per la sua attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;
 b)  affidano  agli istituti ad essi afferenti la realizzazione di programmi  e progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti;
 c) coordinano le attivita' degli istituti ad essi afferenti;
 d)   coordinano,   su   specifico   incarico   del  consiglio  di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti;
 e)   istituiscono,   previa   autorizzazione   del  consiglio  di amministrazione,  unita'  di  ricerca  per  singoli  progetti a tempo definito presso le universita' o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
 f)  propongono  al  consiglio  di  amministrazione  iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori e tecnologi;
 g)  coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie macro aree;
 h)  svolgono,  su  indicazione  del consiglio di amministrazione, attivita' di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori e tecnologi nelle attivita' di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
 i)  presentano  al  consiglio  di  amministrazione  una relazione annuale sull'attivita' scientifica svolta.
 3.  Il  direttore  di  dipartimento  si  avvale  di  una  struttura amministrativa,  nell'ambito  della  dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
 4.  L'incarico  di  direzione  di  dipartimento  e'  attribuito dal presidente,  previa  delibera  del  consiglio  di  amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell'ente o di  altri  enti  di  ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o dirigenti  pubblici  o  privati  dotati  di  alta  qualificazione  ed esperienza  scientifica,  professionale  e  manageriale sulla base di apposite    procedure   selettive   definite   dal   regolamento   di organizzazione  e funzionamento. Il direttore di dipartimento, il cui incarico  e'  a  tempo  pieno,  dura  in  carica 5 anni e puo' essere confermato una sola volta.
 5.   Presso   ciascun   dipartimento  e'  costituito  un  consiglio scientifico   di   dipartimento,   presieduto   dal   direttore   del dipartimento,  con  compiti  consultivi,  di  monitoraggio e verifica dell'attivita'   di  ricerca  svolta  in  attuazione  dei  programmi, composto  da  nove  membri,  di  cui  almeno  due esterni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza  e professionalita' nei settori di ricerca di riferimento, secondo  modalita'  definite  dal  regolamento  di  organizzazione  e funzionamento.
 |  |  |  | Art. 13. Consiglio dei direttori di dipartimento
 1.  Il  consiglio  dei  direttori  di  dipartimento, costituito dal presidente  dell'ente,  dal  direttore  generale  e dai direttori dei dipartimenti,  ha  il compito di facilitare la gestione e l'indirizzo unitario  delle  attivita'  dell'ente,  supportando  il  consiglio di amministrazione  e  il  comitato  di  valutazione.  Il  consiglio dei direttori di dipartimento:
 a) esprime un parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sulla  proposta  complessiva  del  piano  triennale  dell'ente  e dei relativi aggiornamenti;
 b) supporta   il   comitato   di   valutazione   nella   verifica dell'attivita'  dei  dipartimenti  e  degli istituti, con particolare riferimento  al  raggiungimento  degli  obiettivi  definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti;
 c) assicura le necessarie sinergie interdipartimentali.
 |  |  |  | Art. 14. I s t i t u t i
 1.  Gli  istituti  sono  le unita' organizzative presso le quali si svolgono   le   attivita'   di   ricerca   dell'ente,   afferenti  ai dipartimenti.  Le  modalita' di costituzione degli istituti e la loro afferenza  ai  dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro  articolazione  organizzativa  sono  definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
 2.  Gli  istituti  realizzano  i programmi ed i progetti di ricerca loro  affidati  come  previsto  dall'articolo  12, interagendo con il sistema  produttivo,  con  le  universita'  e le altre istituzioni di ricerca  e  con  gli  enti  locali. Essi hanno autonomia scientifica, nonche'  autonomia  finanziaria  e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'ente.
 3. Gli istituti:
 a)  propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale e  i  relativi  aggiornamenti  annuali  nelle  materie di competenza, indicando  le  risorse,  comprese  quelle  acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli;
 b) gestiscono  i  programmi  e  progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b), nei limiti delle risorse  loro assegnate ovvero acquisite autonomamente, intrattenendo le relative relazioni anche a livello internazionale;
 c) elaborano  una  relazione annuale sui risultati dell'attivita' svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono.
 4.  Gli istituti possono altresi' partecipare a progetti di ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di afferenza.
 5.   Il  direttore  dell'istituto  e'  responsabile  dell'attivita' dell'istituto  stesso.  E'  nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente   tra   persone   di   alta  qualificazione  ed  esperienza scientifica  e manageriale sulla base di procedure selettive definite dal  regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli istituti,  il  cui incarico e' a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
 |  |  |  | Art. 15. Disposizioni specifiche
 1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del consiglio  di  amministrazione, e del consiglio scientifico generale, di  presidente  e  componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento e di istituto, sono disciplinate   dal  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento dell'ente.  Il  presidente,  il  direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico generale non possono   essere   amministratori   o   dipendenti  di  societa'  che partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato il C.N.R.
 2.  Il  presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di  pubbliche  amministrazioni  e'  collocato  in  aspettativa  senza assegni.
 3. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in  aspettativa  ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza  assegni  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio  dei  revisori  dei  conti  e  il  gettone  di  presenza dei componenti  del  Consiglio  scientifico  generale,  ad  eccezione del presidente,    sono    determinati    con    decreto   del   Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 5.  I  compensi  dei  direttori  di  dipartimento, dei direttori di istituto,  del  direttore  generale sono determinati dal consiglio di amministrazione,   su   proposta   del   presidente   dell'ente,  con riferimento al decreto di cui al comma 4.
 6.  In  caso  di  gravi  irregolarita',  di difficolta' finanziarie perduranti,  di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  definite  dal Governo,  ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di  un  numero  di  componenti  del  Consiglio di amministrazione non inferiore  ad  un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, e' disposta la decadenza  degli  organi  in  carica,  ad  eccezione del collegio dei revisori  ed  e'  nominato un commissario straordinario per la durata massima  di  12  mesi  e,  comunque,  per  il  periodo  necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente  e  del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario puo'  nominare uno o piu' sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attivita'.
 7.  Il  C.N.R.  si  avvale  del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
 
 
 
 Note all'art. 15.
 -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 12  e 13 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
 382  (Riordinamento  della  docenza universitaria, relativa
 fascia  di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
 e didattica):
 «Art  12.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
 istruzione,  su  conforme parere del rettore e dei consigli
 delle   facolta'   interessate,   i   professori  ordinari,
 straordinari  ed  associati  possono  essere  autorizzati a
 dirigere  istituti  e  laboratori  e  centri  del Consiglio
 nazionale  delle  ricerche  o istituti ed enti di ricerca a
 carattere nazionale o regionale.
 I  professori  di  ruolo  possono  essere  collocati  a
 domanda  in  aspettativa  per  la  direzione  di istituti e
 laboratori   extrauniversitari   di   ricerca  nazionali  e
 internazionali.
 I  professori chiamati a dirigere istituti o laboratori
 del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e di altri enti
 pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
 con assegni.
 L'aspettativa  e'  concessa  con  decreto  del Ministro
 della   pubblica   istruzione,   su  parere  del  Consiglio
 universitario     nazionale,     che     considerera'    le
 caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio
 nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
 Durante   il  periodo  dell'aspettativa  ai  professori
 ordinari  competono  eventualmente  le  indennita' a carico
 degli  enti  o  istituti  di  ricerca  ed  eventualmente la
 retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
 Il  periodo  dell'aspettativa  e'  utile  ai fini della
 progressione  della carriera, ivi compreso il conseguimento
 dell'ordinariato  e ai fini del trattamento di previdenza e
 di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
 Ai  professori  collocati  in aspettativa e' garantita,
 con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art.
 13,  la  possibilita'  di svolgere, presso l'Universita' in
 cui   sono   titolari,   cicli   di  conferenze,  attivita'
 seminariali  e  attivita' di ricerca, anche applicativa. Si
 applica  nei  loro  confronti,  per  la partecipazione agli
 organi  universitari cui hanno titolo, la previsione di cui
 ai  commi terzo e quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958,
 n. 311.
 La  direzione  dei centri del Consiglio nazionale delle
 ricerche  e  dell'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare
 operanti  presso  le  universita'  puo'  essere affidata ai
 professori  di  ruolo  come  parte  delle loro attivita' di
 ricerca   e   senza   limitazione   delle   loro   funzioni
 universitarie.  Essa  e'  rinnovabile  con  il  rinnovo del
 contratto  con  il Consiglio nazionale delle ricerche e con
 l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
 Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
 anche  con  riferimento alla direzione di centri di ricerca
 costituiti  presso  le  universita'  per  contratto  o  per
 convenzione  con  altri  enti  pubblici  che non abbiano la
 natura di enti pubblici economici».
 «Art  13.  Ferme  restando  le  disposizioni vigenti in
 materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con
 altri  impieghi pubblici o privati, il professore ordinario
 e'  collocato  d'ufficio in aspettativa per la durata della
 carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
 1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
 Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
 3)  nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
 europea;
 3-bis)  nomina  a componente di organi ed istituzioni
 specializzate  delle  Nazioni Unite che comporti un impegno
 incompatibile   con   l'assolvimento   delle   funzioni  di
 professore universitario;
 4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];
 5)   nomina   a  presidente  o  vice  presidente  del
 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
 6)  [nomina  a  membro  del Consiglio superiore della
 magistratura];
 7)  nomina  a  presidente  o  componente della giunta
 regionale e a presidente del consiglio regionale;
 8) nomina a presidente della giunta provinciale;
 9)   nomina   a   sindaco  del  comune  capoluogo  di
 provincia;
 10)   nomina   alle   cariche   di   presidente,   di
 amministratore   delegato  di  enti  pubblici  a  carattere
 nazionale,  interregionale  o  regionale,  di enti pubblici
 economici,  di  societa' a partecipazione pubblica, anche a
 fini  di  lucro.  Restano  in  ogni caso escluse le cariche
 comunque  direttive  di  enti  a  carattere prevalentemente
 culturale  o  scientifico  e  la presidenza, sempre che non
 remunerata,  di  case editrici di pubblicazioni a carattere
 scientifico;
 11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
 di  giornale  quotidiano  o  a posizione corrispondente del
 settore dell'informazione radio-televisiva;
 12)  nomina  a  presidente  o segretario nazionale di
 partiti rappresentati in Parlamento;
 13)  nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art.
 16  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno
 1972,  n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
 amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
 enti pubblici economici.
 Hanno    diritto    a    richiedere   una   limitazione
 dell'attivita'   didattica   i   professori  di  ruolo  che
 ricoprano  la  carica  di  rettore, pro-rettore, preside di
 facolta'  e  direttori  di  dipartimento,  di presidente di
 consiglio  di  corso di laurea, di componente del Consiglio
 universitario  nazionale.  La  limitazione  e' concessa con
 provvedimento  del Ministro della pubblica istruzione e non
 dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
 Il  professore  che  venga  a  trovarsi  in  una  delle
 situazioni  di  incompatibilita' di cui ai precedenti commi
 deve   darne   comunicazione,  all'atto  della  nomina,  al
 rettore,  che  adotta  il  provvedimento di collocamento in
 aspettativa  per  la  durata  della  carica,  del mandato o
 dell'ufficio.  Nel  periodo dell'aspettativa e' corrisposto
 il  trattamento  economico previsto dalle norme vigenti per
 gli  impiegati  civili dello Stato che versano in una delle
 situazioni  indicate  nel  primo  comma.  E' fatto salvo il
 disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
 1980,   n.   146.   In   mancanza   di   tali  disposizioni
 l'aspettativa e' senza assegni.
 Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
 sia  senza  assegni,  e'  utile  ai fini della progressione
 nella   carriera,   del  trattamento  di  quiescenza  e  di
 previdenza   secondo   le   norme  vigenti,  nonche'  della
 maturazione  dello  straordinariato ai sensi del precedente
 art. 6.
 Qualora   l'incarico   per   il   quale   e'   prevista
 l'aspettativa   senza   assegni   non  comporti,  da  parte
 dell'ente,  istituto  o  societa', la corresponsione di una
 indennita'  di carica si applicano, a far tempo dal momento
 in   cui   e'  cominciata  a  decorrere  l'aspettativa,  le
 disposizioni  di  cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
 Qualora  si  tratti degli incarichi previsti ai numeri 10),
 11)  e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3)
 dell'art.  3  della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078,
 sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
 I  professori  collocati  in  aspettativa conservano il
 titolo   a   partecipare   agli   organi  universitari  cui
 appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
 e  quarto  comma,  della  legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
 mantengono  il  solo  elettorato  attivo  per la formazione
 delle  commissioni  di  concorso  e  per  l'elezione  delle
 cariche  accademiche  previste dal precedente secondo comma
 ed   hanno   la   possibilita'   di  svolgere,  nel  quadro
 dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
 di  laurea,  di  dottorato  di  ricerca,  delle  scuole  di
 specializzazione  e  delle scuole a fini speciali, cicli di
 conferenze  e  di  lezioni  ed  attivita' seminariali anche
 nell'ambito  dei  corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
 con  il  titolare  del  corso,  del  quale e' comunque loro
 preclusa  la  titolarita'.  E' garantita loro, altresi', la
 possibilita'   di   svolgere  attivita'  di  ricerca  anche
 applicativa,  con  modalita' da determinare d'intesa tra il
 professore  ed  il  consiglio  di  facolta'  e  sentito  il
 consiglio  di  istituto o di dipartimento, ove istituito, e
 di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
 concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
 commissioni  di  concorso sono fatte salve le situazioni di
 incompatibilita'  che  si  verifichino successivamente alla
 nomina dei componenti delle commissioni.
 Il  presente  articolo  si  applica anche ai professori
 collocati fuori ruolo per limiti di eta'.».
 -  Il  comma  6  dell'art.  19, del decreto legislativo
 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce:
 «6.  Gli  incarichi  di cui ai commi precedenti possono
 essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
 le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
 dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
 del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
 a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
 professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
 enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con
 esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
 dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
 specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
 desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
 postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
 concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
 della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
 magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
 Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
 una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
 professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
 rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
 specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
 durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
 amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
 assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Piani di attivita'
 1.  Il  C.N.R. opera sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi  di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate  risorse,  in  coerenza  con  il programma nazionale per la ricerca  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del  fabbisogno  del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
 2.   Le   proposte  di  piano  triennale  dell'ente  e  i  relativi aggiornamenti,  deliberate  dal  consiglio  di  amministrazione, sono approvate  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca,  ai  sensi  del  decreto  legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi   60   giorni  dalla  ricezione  del  piano  triennale  senza osservazioni  da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui  relativi  aggiornamenti  annuali,  per  gli ambiti di rispettiva competenza,  sono  richiesti  i  pareri  dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
 3.  Il  C.N.R.,  previo  confronto  con le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative,  ai  sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  determina  in  autonomia  gli organici  del  personale  e  le  assunzioni  nelle  diverse tipologie contrattuali,  nei  limiti  stabiliti  dai  piani  di cui al presente articolo,  dandone  comunicazione  al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.
 
 
 
 Note all'art. 16:
 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 1 del
 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
 «2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
 risoluzioni  parlamentari  di  approvazione  del  DPEF,  di
 direttive  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, dei
 piani  e  dei programmi di competenza delle amministrazioni
 dello  Stato,  di  osservazioni  e  proposte delle predette
 amministrazioni,  e'  predisposto,  approvato e annualmente
 aggiornato,  ai  sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
 Programma   nazionale  per  la  ricerca  (PNR),  di  durata
 triennale.
 Il  PNR,  con  riferimento  alla  dimensione  europea e
 internazionale   della   ricerca   e  tenendo  conto  delle
 iniziative,  dei  contributi  e  delle  realta'  di ricerca
 regionali,  definisce gli obiettivi generali e le modalita'
 di  attuazione  degli  interventi  alla  cui  realizzazione
 concorrono,  con  risorse  disponibili  sui  loro  stati di
 previsione  o  bilanci,  le  pubbliche amministrazioni, ivi
 comprese,  con  le  specificita' dei loro ordinamenti e nel
 rispetto  delle  loro autonomie ed attivita' istituzionali,
 le  universita'  e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli
 interventi  possono  essere specificati per aree tematiche,
 settori,   progetti,   agenzie,   enti  di  ricerca,  anche
 prevedendo  apposite  intese  tra  le amministrazioni dello
 Stato».
 -  L'art.  9  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165, prevede: «Art. 9 - 1. I contratti collettivi nazionali
 disciplinano  i  rapporti  sindacali  e  gli istituti della
 partecipazione  anche  con riferimento agli atti interni di
 organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Entrate del C.N.R.
 1. Le entrate del C.N.R. sono costituite:
 a) dal   contributo   a   carico   del  fondo  ordinario  per  il finanziamento  degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  5 giugno  1998,  n.  204, determinato sulla base delle attivita' previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;
 b) dai  contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi  previsti  dal  programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
 c) dalle  assegnazioni  e  dai  contributi  da parte di pubbliche amministrazioni  centrali  e  locali  per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
 d) dai  contributi  dell'unione  europea  o  di  altri  organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
 e) dai  contratti  stipulati  con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
 f) dalle  royalties  provenienti  dalla  cessione  di  brevetti o cessione di know-how;
 g) da ogni altra eventuale entrata.
 
 
 
 Nota all'art. 17:
 -  I  commi  1  e 2 dell'art. 7 del decreto legislativo
 5 giugno 1998, n. 204 prevedono:
 «1.  A  partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
 destinare  al  Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
 cui  all'art.  11  della  legge  22 dicembre  1977, n. 951,
 all'ASI,  di  cui  all'art.  15, comma 1, lettera a), della
 legge  30 maggio  1988,  n.  186,  e all'art. 5 della legge
 31 maggio   1995,   n.   233;   all'Osservatorio  geofisico
 sperimentale  (OGS),  di  cui  all'art.  16, comma 2, della
 legge  30 novembre  1989,  n. 399; agli enti finanziati dal
 MURST   ai   sensi  dell'art.  1,  comma  43,  della  legge
 28 dicembre  1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art.
 11,  terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
 468  e successive modificazioni, sono determinati con unica
 autorizzazione  di  spesa  ed affluiscono ad apposito fondo
 ordinario   per  gli  enti  e  le  istituzioni  di  ricerca
 finanziati  dal  MURST, istituito nello stato di previsione
 del  medesimo  Ministero.  Al medesimo fondo affluiscono, a
 partire  dal  1° gennaio  1999,  i  contributi all'Istituto
 nazionale  per  la  fisica  della  materia  (INFM),  di cui
 all'art.  11,  comma  1,  del decreto legislativo 30 giugno
 1994,   n.   506,   nonche'   altri  contributi  e  risorse
 finanziarie  che  saranno  stabilite per legge in relazione
 alle  attivita'  dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
 (INFN),  dell'INFM  e  relativi  laboratori di Trieste e di
 Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
 dell'Istituto   nazionale  per  la  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  sulla  montagna.  Il  fondo  e' determinato ai
 sensi  dell'art.  11,  terzo comma, lettera d), della legge
 5 agosto   1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  e
 integrazioni.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica, e' autorizzato ad apportare, con
 propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 2.  Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
 tra  gli  enti  e  le  istituzioni finanziati dal MURST con
 decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
 due   anni   successivi,   emanati   previo   parere  delle
 commissioni   parlamentari   competenti   per  materia,  da
 esprimersi  entro  il  termine  perentorio di trenta giorni
 dalla   richiesta.   Nelle  more  del  perfezionamento  dei
 predetti   decreti  e  al  fine  di  assicurare  l'ordinata
 prosecuzione  delle  attivita',  il MURST e' autorizzato ad
 erogare  acconti  agli  enti  sulla  base  delle previsioni
 contenute  negli  schemi  dei medesimi decreti, nonche' dei
 contributi assegnati come competenza nel precedente anno».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. Strumenti
 1. Il C.N.R. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3  e  di  ogni  altra  attivita'  connessa,  ivi  compreso l'utilizzo economico   dei   risultati   della   ricerca  propria  e  di  quella commissionata,   secondo  criteri  e  modalita'  determinati  con  il regolamento di organizzazione e funzionamento, puo':
 a) stipulare accordi e convenzioni;
 b) partecipare  o  costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti   pubblici   e   privati,   italiani   e  stranieri,  previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.  Decorsi  sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in  assenza  di  osservazioni  da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita'   e   della  ricerca,  l'autorizzazione  si  intende concessa.  Per  la  costituzione  o la partecipazione in societa' con apporto  al  capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari  o  superiore  al  50 per cento del predetto capitale sociale e' inoltre  richiesto  il  parere  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze  che  deve  esprimersi  entro  30  giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
 c) promuovere   la   costituzione  di  nuove  imprese  conferendo personale  proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
 d) partecipare   alla   costituzione  ed  alla  conduzione  anche scientifica  di  centri  di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
 e) commissionare   attivita'  di  ricerca  e  studio  a  soggetti pubblici   e   privati,   nazionali   e  internazionali,  secondo  le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
 2.  Il  C.N.R.  riferisce  sui  programmi,  sugli  obiettivi, sulle attivita'  e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti.
 |  |  |  | Art. 19. Regolamenti
 1.   Il   C.N.R.  si  dota  del  regolamento  di  organizzazione  e funzionamento,  del  regolamento  di  amministrazione  contabilita' e finanza e del regolamento del personale, nonche' di altri regolamenti interni   disciplinanti   specifiche  materie,  in  coerenza  con  le procedure  e  modalita'  di  cui  all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989,  n.  168. Il regolamento sul personale e' inoltre sottoposto al parere  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica che si esprime nel termine  di  30  giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti,  prima  dell'adozione,  sono  sentite  le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
 2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:
 a) definisce i dipartimenti, in ragione di uno per ciascuno delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 comma   2,  raggruppando  gli  istituti  ad  essi  afferenti  secondo affinita'  disciplinari  e  tematiche,  al  fine  di  massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali;
 b) definisce   le  procedure  per  la  nomina  dei  direttori  di dipartimento;
 c) definisce  le modalita' per la costituzione degli istituti, la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la  loro  articolazione  organizzativa,  sulla  base  dei  criteri di focalizzazione    delle    missioni    e    accorpamento   per   area tecnico-scientifica  di  ricerca  omogenea,  di  concentrazione delle risorse   su  dimensioni  adeguate  al  raggiungimento  di  obiettivi relativi a progetti strategici di ricerca, di contrazione del numero, per garantire una adeguata massa critica;
 d) definisce   le  modalita'  di  funzionamento  degli  istituti, assicurando  il  ruolo centrale dei ricercatori ad essi addetti nella progettazione e realizzazione dell'attivita' di ricerca;
 e) definisce  le  direzioni  centrali  dell'ente  e  le strutture amministrative dei dipartimenti;
 f) prevede  i  criteri  e  le  modalita' per l'individuazione dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento;
 g) stabilisce  le  procedure  di  selezione  per  la  nomina  dei direttori di istituto;
 h) definisce  le  regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.
 3. Il regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza:
 a) definisce  uno  schema  tipo  per  la  redazione  da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
 b) definisce    modalita'    che    assicurino   la   trasparenza nell'assegnazione  e  nell'utilizzo  delle  risorse finanziarie per i diversi  obiettivi  di  ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
 c) definisce   modalita'   per  l'acquisto  di  beni,  servizi  e forniture, anche in conformita' alla normativa comunitaria;
 d) individua  le  modalita'  per  l'acquisizione  da  parte degli istituti di risorse esterne all'ente;
 e) definisce  modalita'  per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria  e  contabile  interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
 f) prevede la facolta' di erogare anticipazioni nel limite del 20 per   cento   contrattuale,   per   le  forniture  di  strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessita', in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.
 4. Il regolamento del personale:
 a) definisce  modalita'  per  la gestione e l'amministrazione del personale;
 b) stabilisce  le  procedure  per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
 
 
 
 Nota all'art. 19:
 -  Il  testo  dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n.
 168 e' il seguente:
 «Art.  8.  -  1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica
 nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e
 vesuviano,   nonche'   gli  enti  e  istituzioni  pubbliche
 nazionali  di  ricerca  a  carattere  non strumentale hanno
 autonomia   scientifica,   organizzativa,   finanziaria   e
 contabile  ai  sensi  dell'art.  33 della Costituzione e si
 danno   ordinamenti   autonomi,  nel  rispetto  delle  loro
 finalita' istituzionali, con propri regolamenti.
 2.  Gli  enti  e le istituzioni pubbliche di ricerca di
 cui  al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente
 della  Repubblica.  Il  decreto  viene  adottato sentite le
 competenti  commissioni  della  Camera  dei  deputati e del
 Senato  della  Repubblica,  dal  Consiglio dei Ministri, su
 proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto e'
 emanato  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
 della presente legge.
 3. Gli enti di cui al presente articolo:
 a) svolgono  attivita'  di  ricerca  scientifica  nel
 rispetto   dell'autonomia   di   ricerca   delle  strutture
 scientifiche  e  della liberta' di ricerca dei ricercatori,
 singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni
 istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
 b) gestiscono   programmi  di  ricerca  di  interesse
 nazionale,  attuati  anche in collaborazione con altri enti
 pubblici  e  privati,  e  partecipano alla elaborazione, al
 coordinamento  ed  alla  esecuzione di programmi di ricerca
 comunitari ed internazionali;
 c) provvedono  all'istituzione, alla organizzazione e
 al  funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio,
 anche    per    quanto    concerne   i   connessi   aspetti
 amministrativi, finanziari e di gestione;
 d) esercitano  la  propria  autonomia  finanziaria  e
 contabile ai sensi del comma 5.
 4.  I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
 rispetto  dei  limiti  e  delle  procedure  stabiliti dalla
 apposita  legge  di attuazione dei principi di autonomia di
 cui  al  presente articolo e sono trasmessi al Ministro che
 esercita  i  controlli  di  legittimita'  e  di  merito.  I
 controlli  di  legittimita' e di merito si esercitano nelle
 forme  di  cui  all'art.  6,  commi 9 e 10; il controllo di
 merito  e'  esercitato nella forma della richiesta motivata
 di  riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
 loro   comunicazione,   decorso   il   quale  si  intendono
 approvati.   I   regolamenti  sono  emanati  dagli  enti  e
 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 5.  Agli enti di cui al presente articolo si estendono,
 in  quanto  compatibili  con  i  rispettivi ordinamenti, le
 norme  in  materia  di autonomia finanziaria e contabile di
 cui  ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento
 di  amministrazione,  finanza  e  contabilita'  di ciascuno
 degli  enti  di  ricerca  e'  emanato  secondo le procedure
 previste  dalle  rispettive  normative  ed e' sottoposto al
 controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. Personale
 1.  Il  rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto  legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le  assunzioni  possono  partecipare,  se  in  possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
 2.  Il  C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per   cento   dell'organico   dei   ricercatori,   nei  limiti  delle disponibilita'  di  bilancio, puo' assumere per chiamata diretta, con contratto  a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale  di  ricerca,  soggetti  italiani  o  stranieri  dotati  di altissima   qualificazione   scientifica,   ovvero  che  siano  stati insigniti    di    alti    riconoscimenti   scientifici   in   ambito internazionale.
 3.  Ferme  restando  le  disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni  a  tempo  determinato  negli  enti di ricerca, il C.N.R., sentito  il  consiglio  scientifico,  nell'ambito  del  10  per cento dell'organico   dei   ricercatori   e  tecnologi,  nei  limiti  delle disponibilita'  di  bilancio,  puo'  inoltre  assumere  con  chiamata diretta,  con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca,  per  la  durata  del  progetto e, comunque, non superiore a cinque  anni,  ricercatori  o  tecnologi  italiani  o  stranieri, con documentata  produzione  scientifica  di  eccellenza,  o  documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri  o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi  di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.
 4.  Il  C.N.R,  con  proprio regolamento sul personale ai sensi del presente  articolo,  disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente  le  esperienze  di  ricerca  effettuate  all'estero ovvero  presso  universita'  o  imprese  nel  rispetto  dei  seguenti principi:
 a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo  dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore,  dirigente  di  ricerca,  tecnologo,  primo  tecnologo e dirigente  tecnologo,  previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso a  specifiche  commissioni  giudicatrici costituite in maggioranza da componenti  esterni  all'ente  e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi  dell'ente  o  dipendenti  da  un ente del comparto ricerca ovvero  ancora  da  professori  universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale  occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio  attivita' di ricerca presso universita' o qualificati enti, organismi  o  centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attivita';
 b) la periodicita' dei concorsi e' determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale.
 
 
 
 Note all'art. 20:
 -  Per  il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001,
 n. 165, si veda nelle note alle premesse.
 -  Si  riportano  i  testi degli articoli 14 e 15 della
 legge   24 giugno   1997,  n.  196  (Norme  in  materia  di
 promozione dell'occupazione):
 «Art.  14.  -  1.  Con  uno o piu' decreti del Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 una   quota,   da  determinarsi  annualmente,  delle  somme
 disponibili, di competenza della medesima amministrazione e
 a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti:
 legge  17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;
 legge  1° marzo  1986,  n.  64, e successive modificazioni;
 legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992,
 n.  415,  e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992,
 n. 488; art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994,
 n.  299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n.
 451;  decreto-legge  23 settembre  1994, n. 547, e relativa
 legge    di   conversione   22 novembre   1994,   n.   644;
 decreto-legge  31 gennaio  1995, n. 26, e relativa legge di
 conversione  29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio
 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995,
 n.  104;  decreto-legge  17 giugno 1996, n. 321, e relativa
 legge  di  conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge
 23 ottobre  1996,  n.  548, e relativa legge di conversione
 20 dicembre   1996,   n.   641;   puo'   essere   assegnata
 prioritariamente,  per  l'erogazione,  a  piccole  e  medie
 imprese,  alle  imprese artigiane e ai soggetti di cui agli
 articoli 17  e  27  della  legge 5 ottobre 1991, n. 317, di
 contributi   finalizzati   all'avviamento  di  titolari  di
 diploma  universitario, di laureati e di dottori di ricerca
 ad  attivita'  di  ricerca,  con  la stipula di contratti a
 termine  di  lavoro  subordinato,  anche  a tempo parziale,
 nell'ambito    di    progetti    di   ricerca   di   durata
 predeterminata.
 2.  In  deroga  alla normativa concernente il personale
 degli  enti  pubblici  di  ricerca e delle universita' e in
 attesa  del  riordino  generale  del settore, e' consentito
 agli  enti  e  agli  atenei  medesimi, in via sperimentale,
 nell'ambito  di attivita' per il trasferimento tecnologico,
 di  assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi
 e  tecnici  di  ricerca  di  cui  all'art.  15  della legge
 11 marzo  1988,  n.  67,  presso  piccole  e medie imprese,
 nonche' presso i soggetti di cui gli articoli 17 e 27 della
 legge 5 ottobre 1991, n. 317.
 3.  L'assegnazione  di  cui  al  comma  2  comporta  il
 mantenimento  del  rapporto  di  lavoro  con  l'ente  o con
 l'ateneo  assegnante, con l'annesso trattamento economico e
 contributivo.  E'  disposta su richiesta dell'impresa o del
 soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato
 e  per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile
 una  sola  volta,  sulla  base  di intese tra le parti, che
 regolano  le  funzioni, nonche' le modalita' di inserimento
 dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il
 soggetto  assegnatario.  L'impresa o i soggetti di cui agli
 articoli 17  e  27  della  legge  5 ottobre  1991,  n. 317,
 corrispondono   un   compenso,  a  titolo  di  incentivo  e
 aggiuntivo   al   trattamento   corrisposto   dall'ente   o
 dell'ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici
 di ricerca distaccati.
 4.  Con  i  decreti  di  cui al comma 1, a valere sulle
 medesime   risorse   di  cui  alla  predetta  disposizione,
 nonche',  dall'anno  1999  e con riferimento agli atenei, a
 valere  sui trasferimenti statali ad essi destinati possono
 essere  altresi'  concesse  agli enti pubblici di ricerca e
 alle  universita',  i  quali procedano alle assegnazioni in
 distacco   temporaneo   di   cui   al  comma  2,  eventuali
 integrazioni   dei  contributi  ordinari  finalizzate  alla
 copertura,  nella  misura determinata dai medesimi decreti,
 degli  oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del
 personale distaccato, di titolari di diploma universitario,
 di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine
 di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non
 superiore  a  quattro anni, rinnovabile una sola volta, per
 attivita' di ricerca.
 5.  I  decreti  di  cui  ai  commi 1 e 4 determinano le
 procedure  di  presentazione e di selezione delle richieste
 di  contributo  e  di integrazione, gli importi massimi del
 contributo    e   dell'integrazione   per   ogni   soggetto
 beneficiario,  anche  in  relazione  alle aree territoriali
 interessate  nel  rispetto  delle  finalita'  stabilite dal
 decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
 conversione  19 dicembre  1992, n. 488, e alla possibilita'
 di  cofinanziamento  comunitario,  la  differenziazione del
 contributo  e  dell'integrazione in relazione al livello di
 qualificazione   del  personale  da  assumere,  l'eventuale
 ulteriore   disciplina  del  distacco  temporaneo,  nonche'
 apposite modalita' di monitoraggio e di verifica.».
 «Art.  15. - 1. All'art. 16 del decreto-legge 16 maggio
 1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 19 luglio   1994,   n.  451,  sono  apportate  le  seguenti
 modificazioni:
 a) modifica  il  comma  1 dell'art. 16, decreto-legge
 16 maggio 1994, n. 299;
 b) aggiunge  2  periodi  al  comma  6  dell'art.  16,
 decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299.
 2.   La   Commissione   regionale  per  l'impiego  puo'
 deliberare,   ai   sensi   dell'art.   9,   comma   9,  del
 decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
 modificazioni,   dalla  legge  28 novembre  1996,  n.  608,
 l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione
 e  lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di
 progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.
 3.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
 in  lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi
 a decorrere dall'anno 1998».
 -  Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, reca:
 «Riordino  della  disciplina  e snellimento delle procedure
 per  il  sostegno  della ricerca scientifica e tecnologica,
 per  la  diffusione  delle tecnologie, per la mobilita' dei
 ricercatori».
 - Il comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997,
 n.   449  (Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza
 pubblica) prevede:
 «6.   Le   universita',  gli  osservatori  astronomici,
 astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
 di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri  30 dicembre  1993,  n.  593,  e
 successive  modificazioni  e  integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
 nell'ambito  delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
 con  proprie  disposizioni, idonee procedure di valutazione
 comparativa  e la pubblicita' degli atti, possono conferire
 assegni  per  la  collaborazione  ad  attivita' di ricerca.
 Possono  essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
 laureati    in    possesso    di   curriculum   scientifico
 professionale  idoneo  per  lo  svolgimento di attivita' di
 ricerca,  con  esclusione  del  personale di ruolo presso i
 soggetti  di  cui  al primo periodo del presente comma. Gli
 assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
 essere  rinnovati  nel  limite  massimo di otto anni con lo
 stesso  soggetto,  ovvero di quattro anni se il titolare ha
 usufruito  della  borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
 ammesso  il  cumulo  con borse di studio a qualsiasi titolo
 conferite,  tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
 o  straniere  utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
 l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
 di  assegni  puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
 anche   in  deroga  al  numero  determinato,  per  ciascuna
 universita',   ai   sensi  dell'art.  70  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
 restando  il  superamento  delle  prove  di  ammissione. Le
 universita'  possono fissare il numero massimo dei titolari
 di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
 dottorato.  Il  titolare in servizio presso amministrazioni
 pubbliche   puo'  essere  collocato  in  aspettativa  senza
 assegni.   Agli   assegni  di  cui  al  presente  comma  si
 applicano,  in  materia  fiscale,  le  disposizioni  di cui
 all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
 modificazioni   e   integrazioni,   nonche',   in   materia
 previdenziale,  quelle  di  cui  all'art.  2,  commi  26  e
 seguenti,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
 modificazioni  e  integrazioni. Per la determinazione degli
 importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
 provvede  con decreti del Ministro dell'universita' e della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica.  I soggetti di cui al
 primo  periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
 a   stipulare,   per  specifiche  prestazioni  previste  da
 programmi  di  ricerca,  appositi  contratti ai sensi degli
 articoli 2222  e  seguenti  del  codice civile, compatibili
 anche   con   rapporti   di   lavoro   subordinato   presso
 amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
 assegni  e  i contratti non danno luogo a diritti in ordine
 all'accesso  ai  ruoli dei soggetti di cui al primo periodo
 del presente comma».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Mobilita' con le universita' e con gli istituti di ricovero
 e cura a carattere scientifico
 1.  Il  personale  di  ricerca  in  servizio  presso  il  C.N.R. e' autorizzato  ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le  universita',  in  materie  pertinenti  all'attivita'  di  ricerca svolta,  relativi  a  corsi  ufficiali  o  integrativi,  fatto  salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di  lavoro  presso  il  C.N.R.  Spetta agli statuti delle universita' determinare  le  modalita'  attraverso le quali il predetto personale partecipa,  per  la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.
 2.  I  ricercatori  ed  i  professori universitari di ruolo possono svolgere,  per  periodi  determinati, attivita' di ricerca presso gli istituti del C.N.R.
 3.  Il  personale  di ricerca del C.N.R. e' autorizzato ad assumere incarichi  di  direzione  di  dipartimenti  o  di  centri di ricerca, nonche'  a  svolgere attivita' di ricerca, presso le universita', per periodi   determinati.   Spetta   agli   statuti   delle  universita' determinare  le  modalita' attraverso le quali il predetto personale, per   la   durata  dell'incarico  o  dell'attivita',  partecipa  alle deliberazioni  degli  organi  accademici  competenti  in  materia  di programmazione delle attivita' scientifiche.
 4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3  sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni  di  appartenenza.  Per i professori ed i ricercatori universitari  l'attivita'  di  ricerca  di cui al comma 2 non rientra nell'attivita'  prevista  dall'articolo  17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita'   di  ricerca  presso  il  C.N.R.  puo'  comportare  per  i ricercatori   ed   i  professori  universitari  l'esonero,  totale  o parziale, dai carichi didattici.
 5.  Il personale dell'area della ricerca degli istituti di ricovero e  cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico puo' svolgere, a richiesta e per periodi determinati, attivita' di ricerca presso  gli  Istituti  del C.N.R. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. e' autorizzato ad assumere incarichi di direzione ed a  svolgere  attivita'  di  ricerca presso gli I.R.C.C.S. per periodi determinati.
 6.  I  regolamenti  dell'ente,  gli  statuti  e i regolamenti degli atenei  e  i regolamenti degli I.R.C.C.S. disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
 
 
 
 Nota all'art. 21:
 -  L'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della
 Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cosi' recita:
 «1.   Al   fine  di  garantire  e  favorire  una  piena
 commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore puo',
 con    proprio    decreto,    autorizzare   il   professore
 universitario  che abbia conseguito la nomina ad ordinario,
 ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua
 domanda  e sentito il consiglio della facolta' interessata,
 a   dedicarsi  periodicamente  ad  esclusive  attivita'  di
 ricerca  scientifica  in  istituzioni  di ricerca italiane,
 estere  e  internazionali  complessivamente per non piu' di
 due anni accademici in un decennio.
 Nel  concedere  le  autorizzazioni di cui al precedente
 comma,  il  rettore  dovra'  tener  conto delle esigenze di
 funzionamento  dell'Universita'  distribuendo  nel tempo le
 autorizzazioni  stesse  con  un criterio di rotazione tra i
 docenti che eventualmente le richiedano.
 I  risultati  dell'attivita' di ricerca sono comunicati
 al  rettore  e al consiglio di facolta' con le modalita' di
 cui al successivo art. 18.
 I  periodi di esclusiva attivita' scientifica, anche se
 trascorsi   all'estero,  sono  validi  agli  effetti  della
 carriera  e del trattamento economico, ma non danno diritto
 all'indennita' di missione.
 Per  i  casi  di  eccezionali e giustificate ragioni di
 studio   o  di  ricerca  scientifica,  resta  fermo  quanto
 disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
 Restano   altresi'   ferme   le   vigenti  disposizioni
 concernenti  il  collocamento  a disposizione del Ministero
 degli  affari  esteri per incarichi di insegnamento o altri
 incarichi all'estero dei professori di ruolo.
 Il   periodo  trascorso  all'estero  per  attivita'  di
 ricerca   o   di   insegnamento   e'  utile  anche  per  il
 conseguimento del triennio di straordinario.
 I professori che assumano insegnamento o siano chiamati
 a  svolgere  attivita'  scientifica  nelle  Universita' dei
 Paesi  della Comunita' europea, ovvero presso i centri o le
 istituzioni   internazionali   di  ricerca  possono  essere
 soggetti,  in  quanto  compatibile, alla normativa, se piu'
 favorevole,   che  disciplina  l'attivita'  dei  docenti  o
 ricercatori di quelle istituzioni.
 In  tali  casi  i professori di cui al precedente comma
 possono  essere  collocati  fuori  ruolo,  in  deroga  alle
 vigenti  procedure, con decreto del Ministro della pubblica
 istruzione,  di concerto con il Ministro del tesoro e degli
 affari  esteri  che disciplinera' anche il regime giuridico
 ed economico del periodo di attivita' all'estero.
 In  ogni  caso  il  docente  ha diritto a riassumere il
 proprio  ufficio all'atto della cessazione del rapporto con
 l'Universita' o l'ente estero o internazionale».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 22. Bilanci, relazioni e controlli
 1.  I  bilanci  preventivi  e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione  annuale  di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente,  la  relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.
 2.  Il  C.N.R.  e'  soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma  7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 da parte della Corte dei conti.
 
 
 
 Nota all'art. 22:
 -  Il  comma 7 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
 della Corte dei conti), prevede:
 «7.  Restano  ferme, relativamente agli enti locali, le
 disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
 1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
 nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
 in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
 1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
 valutazioni sul funzionamento dei controlli interni».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 23. Aggregazione di enti di ricerca del C.N.R.
 e norme transitorie e finali
 1.  I  seguenti  enti di ricerca confluiscono nel C.N.R. secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3:
 a) Istituto   di   diritto  agrario  internazionale  e  comparato (IDAIC);
 b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA);
 c) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
 d) Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».
 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo  il  presidente  e il consiglio direttivo del C.N.R. ed i presidenti  ed i consigli di amministrazione degli enti di ricerca di cui  al  comma  1  decadono,  ed  e' nominato con la procedura di cui all'articolo 15, comma 6, un commissario straordinario con il compito di assicurare la funzionalita' del C.N.R. e degli enti predetti nella fase  transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio  di  amministrazione  nominati con le modalita' di cui agli articoli 6   e  7.  I  collegi  dei  revisori,  nominati  secondo  il previgente    ordinamento,   esercitano   le   loro   funzioni   fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori del C.N.R., nominato con  le  modalita'  di  cui all'articolo 9. Il commissario nomina tre sub-commissari cui puo' delegare le funzioni per specifici settori di attivita'  e  provvede altresi', entro quattro mesi, alla stesura dei regolamenti  di  cui  all'articolo  19,  da  sottoporre  al  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il controllo ai sensi  dell'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. I regolamenti  stabiliscono  anche  le modalita' per l'accorpamento nel C.N.R. degli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), assicurando ad  essi  il  mantenimento  della  denominazione  e  della sede quali strutture  scientifiche  del  C.N.R.  In particolare, per l'I.N.F.M., vanno  salvaguardate  le  forme  innovative  di collaborazione con le universita' e le imprese, la specificita' dei rapporti di lavoro e le forme di autonomia gestionale delle strutture interne.
 3.  Spetta  al  commissario  straordinario l'espletamento, entro 90 giorni   dalla   sua   nomina,   dell'istruttoria   finalizzata  alla trasformazione  dell'Istituto  papirologico  «Girolamo  Vitelli»,  in struttura  scientifica  dell'Universita' di Firenze, salvaguardandone la denominazione e la sede, secondo le procedure previste dal decreto legislativo  29 ottobre  1999,  n.  419.  Decorso  tale  termine, ove risulti  non  realizzabile tale soluzione, l'Istituto «Vitelli» sara' accorpato  al C.N.R., mantenendo denominazione e sede quale struttura scientifica  dello  stesso ente, secondo le stesse modalita' previste dai citati regolamenti per gli enti di cui al comma 1.
 4.  Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2:
 a)  sono  soppressi gli enti di ricerca di cui al comma 1, e sono abrogati i rispettivi regolamenti;
 b)   il   patrimonio,  i  beni  mobili,  i  beni  immobili  e  le attrezzature   degli  enti  indicati  al  comma  1  confluiscono  nel patrimonio del C.N.R.;
 c)  il  personale  dei  predetti  enti  e'  trasferito  al C.N.R. mantenendo  il  proprio  stato  giuridico  ed  economico, compresa la posizione  previdenziale  ed  assicurativa  e  il trattamento di fine rapporto;
 d)  il C.N.R. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti  di  cui  al  comma 1, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
 5.  Gli  istituti  di  radioastronomia,  astrofisica  spaziale e di fisica  dello  spazio  interplanetario  sono  destinati  a  confluire nell'Istituto  nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), secondo modalita' disciplinate   dal  decreto  legislativo  di  riordino  dello  stesso I.N.A.F.
 6.  In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato   del   presidente   decaduto   e   quello   del  commissario straordinario  nominato  ai  sensi  del comma 2, non rilevano ai fini dell'applicazione  dell'articolo  6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno  1998,  n.  204, in ordine al limite massimo dei due mandati per  i  presidenti  di  enti  di  ricerca. Le indennita' spettanti al commissario  straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4.
 7.  Le  dotazioni  organiche  del  C.N.R.  sono ridefinite ai sensi dell'articolo  34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.
 8.  Le  disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere i), n),  o),  p), e degli articoli, 16, 18 e 19, comma 3, lettera f), 20, 21  e  22,  comma  1,  si  applicano  a tutti gli enti ricompresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vigilati  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca di cui alla tabella 6. Le disposizioni previste dall'articolo 20,  commi 3 e 4, si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
 9.  E'  abrogato  il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione  dei  commi  3,  lettera  a)  e 6 dell'articolo 13, nonche' l'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
 
 
 
 Note all'art. 23:
 -  Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 8 della
 legge 9 maggio 1989, n. 168:
 «4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
 rispetto  dei  limiti  e  delle  procedure  stabiliti dalla
 apposita  legge  di attuazione dei principi di autonomia di
 cui  al  presente articolo e sono trasmessi al Ministro che
 esercita  i  controlli  di  legittimita'  e  di  merito.  I
 controlli  di  legittimita' e di merito si esercitano nelle
 forme  di  cui  all'art.  6,  commi 9 e 10; il controllo di
 merito  e'  esercitato nella forma della richiesta motivata
 di  riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
 loro   comunicazione,   decorso   il   quale  si  intendono
 approvati.   I   regolamenti  sono  emanati  dagli  enti  e
 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
 -  Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 419,
 concerne:  «Riordinamento  del  sistema degli enti pubblici
 nazionali,  a  norma  degli  articoli 11  e  14 della legge
 15 marzo 1997, n. 59».
 -  Per  il  testo  dell'art.  6,  comma  2, del decreto
 legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art.
 6.
 -  I  commi 1 e 2 dell'art. 34, della legge 27 dicembre
 2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
 annuale  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
 prevedono:
 «1.   Le   amministrazioni   pubbliche   di   cui  agli
 articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
 30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, ad
 esclusione  dei  comuni  con  popolazione inferiore a 3.000
 abitanti,  provvedono alla rideterminazione delle dotazioni
 organiche  sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma
 1,  del  predetto  decreto  legislativo e, comunque, tenuto
 conto:  a) del processo di riforma delle amministrazioni in
 atto   ai  sensi  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e
 successive  modificazioni,  della  legge  6 luglio 2002, n.
 137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla
 razionalizzazione  di specifici settori; b) dei processi di
 trasferimento  di  funzioni alle regioni e agli enti locali
 derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
 e  successive  modificazioni,  e dalla legge costituzionale
 18 ottobre  2001,  n. 3; c) di quanto previsto dal capo III
 del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al
 comma  1  e'  assicurato il principio dell'invarianza della
 spesa  e  le  dotazioni organiche rideterminate non possono
 comunque   superare   il   numero  dei  posti  di  organico
 complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002».
 -  Si  riporta  il  testo  dei commi 3, lettera a), e 6
 dell'art.  13,  del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.
 19:
 «3.  Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il
 presente decreto ed in particolare:
 a) il  decreto  legislativo  luogotenenziale 1° marzo
 1945,  n.  82,  ad eccezione degli articoli 11, 23, 26, 27,
 28, 29 e 30, e successive modificazioni ed integrazioni».
 «6.  I  gruppi  nazionali di matematica del C.N.R. sono
 trasferiti   all'Istituto   nazionale  di  alta  matematica
 Francesco Severi. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 153, sono
 apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
 a) premette  la lettera a) all'art. 2, comma 2, legge
 11 febbraio 1992, n. 153;
 b) all'art.  6,  comma  2, sono aggiunte, in fine, le
 seguenti  parole:  ",  nonche'  dei  direttori  dei  gruppi
 nazionali di ricerca"».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
 Dato a Roma, addi' 4 giugno 2003
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
 pubblica
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato 
 ---->   Vedere tabelle da pag. 12 a pag. 16 della G.U.  <----
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