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| Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2003 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' DI FERRARA |  | DECRETO RETTORALE 13 maggio 2003 |  | Modifiche allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli articoli 6 e 16, relativi agli statuti delle universita';
 Visto  il  proprio  decreto  4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, con cui e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
 Visti  i  propri  decreti 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  298 del 20 dicembre 1996, 27 aprile 2000, n. 655, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, 19 agosto  2002,  n. 1003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del  2 settembre  2002,  con  i  quali e' stato modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
 Visto  l'art.  60,  quinto  comma  dello  statuto,  che  prevede un procedimento  semplificato per le modifiche riguardanti l'adeguamento a norme di legge;
 Visto  il  parere favorevole del senato accademico nella seduta del 22 maggio 2002 sulle proposte di modifica dello statuto;
 Visto  il parere espresso dal MIUR con nota n. 2912 del 13 dicembre 2002;
 Considerato   pertanto   che  le  modifiche  approvate  dal  senato accademico  dell'Universita' degli studi di Ferrara debbano ritenersi operative;
 Ritenuto  che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'Ateneo;
 Decreta:
 Art. 1.
 All'art. 4 dello statuto viene aggiunto un comma n. 5:
 «5.   Per   il  perseguimento  delle  sue  finalita'  l'Universita' partecipa come ente fondatore a fondazioni che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali».
 La numerazione dei successivi commi slitta di una posizione.
 |  |  |  | Art. 2. Il comma 2 dell'art. 6 viene cosi' modificato:
 «2.  L'Universita'  svolge  attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli:
 a) laurea (L);
 b) laurea specialistica (LS);
 c) diploma di specializzazione (DS);
 d) dottorato di ricerca (DR)».
 Vengono inoltre aggiunti i commi 3 e 4:
 «3.   L'Universita'   puo'   attivare   corsi   di  perfezionamento scientifico  e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al  conseguimento  della  laurea  o  della laurea specialistica, alla conclusione  dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
 4.  L'Universita'  puo'  altresi' attivare corsi di formazione e di perfezionamento e rilasciare i relativi attestati.».
 La numerazione dei successivi commi slitta di due posizioni.
 |  |  |  | Art. 3. All'art. 7 viene aggiunto un comma 7:
 «7.  L'Universita'  puo' attivare, anche in collaborazione con enti pubblici  e  privati  e  sotto  la  sua responsabilita' scientifica e didattica,  corsi  liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che  abbiano  superato  le  corrispondenti prove finali. Tali crediti sono  riconosciuti  ai  fini  del  conseguimento dei titoli di studio previsti all'art. 6, comma 2.».
 |  |  |  | Art. 4. Al terzo comma dell'art. 10 viene modificata la dizione relativa al Ministro che decreta la nomina del rettore.
 |  |  |  | Art. 5. Al  primo  comma,  lettera  g),  dell'art.  13 vengono soppresse le parole «e fissa l'indennita' di funzione».
 |  |  |  | Art. 6. Gli articoli da 20 e 23 vengono sostituiti dai seguenti:
 «Art.   20   (Amministrazione  centrale).  -  1.  L'Amministrazione centrale  e' ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Universita' nel suo complesso.
 2.  Il  rettore  e'  il  legale  rappresentante  dell'Universita' e sovrintende alle attivita' dell'Amministrazione centrale.
 Art.   21   (Direttore   amministrativo).   -   1.   Il   direttore amministrativo  attua  l'indirizzo  politico  espresso  dal rettore e dagli   organi  accademici  e  adotta  gli  atti  e  i  provvedimenti amministrativi idonei allo scopo.
 2. Il direttore amministrativo:
 a) e'   responsabile   dei   provvedimenti   amministrativi,  del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;
 b) dispone  l'esecuzione  delle  deliberazioni  degli  organi  di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture;
 c) e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo;
 d) esplica  una  attivita'  generale  di  indirizzo,  direzione e controllo  nei  confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione;
 e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;
 f) emana gli atti di gestione del personale;
 g) svolge  ogni  altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
 3.  L'incarico  di  direttore  amministrativo,  di durata triennale rinnovabile,  e'  attribuito  dal  consiglio  di  amministrazione, su proposta  del  rettore,  ad  un  dirigente  di  questa  o  altra sede universitaria o di altro ente pubblico o privato.
 4.  Il direttore amministrativo sceglie il direttore amministrativo vicario  fra  i  dirigenti  e  i  vice dirigenti dell'Universita'. Il direttore amministrativo vicario e' nominato con decreto del rettore; il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del direttore amministrativo.
 Art.   22  (Amministrazione  periferica).  -  1.  L'amministrazione periferica  e'  costituita  dai  dipartimenti e dalle altre strutture dotate di autonomia finanziaria.
 Art.  23  (Personale). - 1. Il personale dirigente collabora con il direttore  amministrativo assicurando il funzionamento degli uffici e dei  servizi  cui  e'  preposto,  ed  e'  responsabile della relativa gestione  finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
 2.  L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso per esami, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge, indetto con provvedimento   del   direttore  amministrativo  e  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Il bando indica il termine  di  presentazione  delle  domande,  il  numero di posti e le modalita' di partecipazione.
 3.  Il  consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, puo' attribuire   temporaneamente  incarichi  di  livello  dirigenziale  a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale.
 4.  Il  personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle  rispettive  aree  di inquadramento nell'ambito delle attivita' cui e' destinato.».
 |  |  |  | Art. 7. Il comma 1 dell'art. 24 e' sostituito dai seguenti:
 «1.  L'Universita'  definisce  la  dotazione organica del personale dirigente  e  tecnico-amministrativo  necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.
 2.   L'Universita',   nei   limiti  consentiti  dalla  legge,  puo' utilizzare   personale   esterno   mediante   appositi   contratti  o convenzioni.».
 Il comma 2 diviene comma 3.
 |  |  |  | Art. 8. Negli  articoli 27,  28,  37,  62  e  72  la formulazione «corso di laurea»  o  «corsi  di  laurea»  e' sostituita da «corso di studio» o «corsi di studio».
 |  |  |  | Art. 9. Il terzo comma dell'art. 32 e' integrato come segue:
 «Nel  caso  di  indisponibilita'  di  professori  di ruolo di prima fascia,  l'elettorato  passivo  e'  esteso  ai  professori di seconda fascia».
 |  |  |  | Art. 10. L'art. 50 e' sostituito dal seguente:
 Art.  50  (Strutture  didattiche). - 1. L'Universita' e' articolata nelle  strutture  didattiche  indicate  nel  regolamento didattico di Ateneo.».
 |  |  |  | Art. 11. L'art. 79 e' sostituito dal seguente:
 «Art.   79   (Misure   per   il   personale   delle  strutture  non dipartimentalizzate).  -  1.  L'elettorato  attivo per l'elezione del rettore    e'    esteso    a    5    rappresentanti   del   personale tecnico-amministrativo  che  presta  servizio presso le strutture non dipartimentalizzate,     eletti     da     tutto     il     personale tecnico-amministrativo assegnato a dette strutture.».
 |  |  |  | Art. 12. Gli articoli 36 e 74 e il terzo comma dell'art. 80 sono soppressi.
 |  |  |  | Art. 13. In conseguenza di quanto sopra descritto gli articoli 4, 6, 10, 13, 20,  21,  22,  23,  24,  27, 28, 32, 37, 48, 50, 62, 72, 79 e 80 sono modificati come segue:
 Art. 4 (Modi di attuazione dei propri fini istituzionali). - 1. Per realizzare  i  propri  obiettivi,  l'Universita'  sviluppa la ricerca scientifica   e   svolge   attivita'   didattiche,   sperimentali   e assistenziali  ad  essa  collegate, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.
 2.  L'Universita' si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio.
 3.  Le  attivita' e le funzioni di tali strutture e degli organi di governo  sono  disciplinate  dalle  norme  legislative  relative alle Universita', dal presente statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.
 4.  Per  favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' garantisce e promuove la diffusione   delle  informazioni  all'interno  ed  all'esterno  delle proprie sedi, con gli strumenti piu' appropriati.
 5. Per il perseguimento delle sue finalita' l'Universita' partecipa come  ente  fondatore  a  fondazioni che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali.
 6. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' stipula  convenzioni,  contratti  e  conclude accordi, anche in forma consortile,  con  altre  universita',  con  le  amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani,  comunitari  internazionali  e  stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attivita'  di comune interesse. A tal fine essa puo' partecipare agli atti  di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali sia in Italia che all'estero.
 7.  Per  assicurare  il  costante  miglioramento dei propri livelli qualitativi   e   l'ottimale   gestione  delle  risorse  disponibili, l'Universita'  procede  alla  sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche, e amministrative.».
 Art.  6  (Attivita'  didattica).  -  1.  L'insegnamento promuove la preparazione  culturale e scientifica dello studente e l'acquisizione di  conoscenze,  esperienze  e  metodologie  congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.
 2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli:
 a) laurea (L);
 b) laurea specialistica (LS);
 c) diploma di specializzazione (DS);
 d) dottorato di ricerca (DR).
 3. L'Universita' puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e   di   alta  formazione  permanente  e  ricorrente,  successivi  al conseguimento   della  laurea  o  della  laurea  specialistica,  alla conclusione  dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
 4.  L'Universita'  puo'  altresi' attivare corsi di formazione e di perfezionamento e rilasciare i relativi attestati.
 5.   I   docenti   svolgono  le  attivita'  di  insegnamento  e  di accertamento,  coordinate  nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
 6.  Gli  studenti  frequentano  le lezioni e partecipano alle altre attivita'  previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di  studio  e  i  corsi  da  seguire,  nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti.
 Art.   7   (Altre  attivita'  istituzionali).  -  1.  L'Universita' istituisce   e   promuove   attivita'  di  orientamento,  formazione, aggiornamento  e  perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni.
 2. In particolare:
 a) organizza  incontri  e  corsi di orientamento per l'iscrizione degli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio;
 b) istituisce corsi di perfezionamento post-laurea;
 c) organizza  corsi  di  preparazione  agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;
 d) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;
 e) partecipa  ad  iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni;
 f) promuove  ed  organizza  l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti;
 g) favorisce   la   formazione   culturale  dei  cittadini  anche attraverso   la   collaborazione   con   enti  non  universitari,  in particolare con l'Universita' per l'educazione permanente.
 3.  Per  i  corsi previsti dal presente articolo l'Universita' puo' rilasciare specifici attestati.
 4.  L'Universita'  favorisce  attivita'  di  ricerca, di consulenza professionale  e  di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.
 5.   L'Universita'  promuove,  anche  in  collaborazione  con  enti pubblici  e  con  privati,  iniziative  dirette  ad  assicurare  agli studenti,  al personale docente e al personale tecnico-amministrativo servizi  culturali,  ricreativi,  residenziali  e  di  assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.
 6.   L'Universita'   agevola   la   partecipazione  alle  attivita' didattiche  e  di  ricerca a studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni ad essa.
 7.  L'Universita'  puo'  attivare, anche in collaborazione con enti pubblici  e  privati  e  sotto  la  sua responsabilita' scientifica e didattica,  corsi  liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che  abbiano  superato  le  corrispondenti prove finali. Tali crediti sono  riconosciuti  ai  fini  del  conseguimento dei titoli di studio previsti all'art. 6, comma 2.».
 Art.  10 (Il rettore). - 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni  effetto  di  legge  ed  e' responsabile del governo accademico, degli  obiettivi  e dei programmi dell'Universita' nel rispetto delle leggi e dello statuto.
 2. Il rettore:
 a) convoca  e  presiede  il senato accademico, il consiglio della ricerca e il consiglio di amministrazione;
 b) emana lo statuto e i regolamenti;
 c) garantisce  l'esecuzione  delle  deliberazioni degli organi di governo e degli altri organi collegiali dell'Universita';
 d) verifica    i   risultati   della   gestione   amministrativa, finanziaria   e   patrimoniale   dell'Universita',  per  valutare  la rispondenza   alle   direttive   generali  impartite;  impartisce  le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il direttore amministrativo  predispone  il bilancio di previsione; procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo;
 e) esercita   l'autorita'   disciplinare  sugli  studenti  e  da' esecuzione  ai  provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;
 f) presenta   annualmente  una  relazione  pubblica  sullo  stato dell'Ateneo;
 g) garantisce   l'applicazione   dello  statuto  e  dei  relativi regolamenti di attuazione;
 h) si  pronuncia  su  richiesta  di  tutti  gli interessati sulle vertenze riguardanti singoli soggetti della comunita' universitaria;
 i) cura   che  gli  atti  dell'Ateneo  siano  adeguatamente  resi pubblici;
 l)   nomina   con   decreto   i   professori   e   i  ricercatori dell'Universita';
 m) controfirma   i   provvedimenti   di   nomina   del  personale tecnico-amministrativo adottati dal direttore amministrativo;
 n) svolge   ogni  altra  attribuzione  prevista  dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.
 3.   Il  rettore  e'  eletto  tra  i  professori  di  prima  fascia dell'Universita'   ed   e'   nominato   con   decreto   del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 4. L'elettorato attivo e' composto da:
 a) i   professori  di  ruolo  e  fuori  ruolo  ed  i  ricercatori dell'Universita';
 b) i      componenti      del     consiglio     del     personale tecnico-amministrativo;
 c) i componenti del consiglio degli studenti;
 d) un  rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo per ogni dipartimento ed uno per l'amministrazione centrale;
 e) un   rappresentante  degli  studenti  per  ogni  consiglio  di facolta'  designato  al  proprio  interno  dai  membri  del consiglio stesso.
 5.  Il  rettore  designa,  fra  i  professori  di  prima fascia, il prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento.».
 Art.  13  (Consiglio  di  amministrazione).  -  1.  Il consiglio di amministrazione:
 a) approva   il   regolamento   generale   di  amministrazione  e contabilita', sentito il senato accademico;
 b) individua  i  centri  di gestione e i centri di spesa previsti dall'art. 56;
 c) appresta uno schema di bilancio di previsione da sottoporre al senato  accademico  e,  sulla  base  delle  specificazioni  di  spesa adottate  dal  senato  accademico, approva il bilancio di previsione. Approva altresi' il conto consuntivo;
 d) approva  i  provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
 e) delibera,  per  quanto  di  competenza,  sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio;
 f) definisce   la  pianta  organica  del  personale  dirigente  e tecnico-amministrativo  sulla  base  dei  criteri indicati dal senato accademico;
 g) conferisce le funzioni di direttore amministrativo;
 h) assegna    alle    strutture    didattiche,   scientifiche   e amministrative  le  risorse  finanziarie  e  il personale dirigente e tecnico-amministrativo,   secondo   i  criteri  indicati  dal  senato accademico;
 i) delibera,   per   quanto   riguarda  gli  aspetti  finanziari, sull'istituzione di nuovi corsi di laurea e di diploma;
 l)  designa,  su  proposta del rettore, i membri del collegio dei revisori dei conti;
 m) approva   le  convenzioni,  i  contratti  e  ogni  altro  atto negoziale  che  comporti  impegno  di  spesa,  fatti  salvi  i poteri espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti;
 n) delibera sull'attivazione dei dipartimenti per quanto riguarda gli aspetti finanziari;
 o) approva,  sentito  il  consiglio  degli  studenti,  le  regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli studenti;
 p) esprime   parere   obbligatorio   sugli   atti  relativi  alla programmazione dello sviluppo dell'Universita' predisposti dal senato accademico;
 q) esprime parere obbligatorio e vincolante sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza;
 r) determina   criteri   per   la   valutazione  delle  attivita' amministrative    ed    esprime    un   giudizio   sull'efficacia   e sull'efficienza  delle singole strutture amministrative, tenuto conto del parere espresso dal senato accademico;
 s) istituisce  un  nucleo  di  valutazione per il controllo della gestione;
 t) con  proprio  regolamento,  adottato  previo parere del senato accademico,  identifica gli incarichi cui assegnare una indennita' di funzione e determina i relativi importi;
 u) svolge    ogni    altra   attribuzione   ad   esso   assegnata dall'ordinamento   universitario,   dal   presente   statuto   e  dai regolamenti dell'Universita'.
 2. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
 a) il rettore che lo presiede;
 b) il  direttore  amministrativo  che svolge anche le funzioni di segretario;
 c) i  membri  del  consiglio  della  ricerca  eletti dal medesimo secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3;
 d) due  rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli studenti;
 e) il   presidente  ed  il  vice  presidente  del  consiglio  del personale tecnico amministrativo;
 f) il vice presidente della consulta dei dipartimenti;
 g) il    vice    presidente    del   comitato   dei   sostenitori dell'Universita';
 h) un   rappresentante   del   Governo,  designato  dal  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base di una terna di nomi indicati dal rettore.
 3.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' convocato dal rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 Art. 20 (Amministrazione centrale). - 1. L'amministrazione centrale e'  ordinata  alla realizzazione dei compiti dell'Universita' nel suo complesso.
 2.  Il  rettore  e'  il  legale  rappresentante  dell'Universita' e sovrintende alle attivita' dell'amministrazione centrale.
 Art.   21   (Direttore   amministrativo).   -   1.   Il   direttore amministrativo  attua  l'indirizzo  politico  espresso  dal rettore e dagli   organi  accademici  e  adotta  gli  atti  e  i  provvedimenti amministrativi idonei allo scopo.
 2. Il direttore amministrativo:
 a) e'   responsabile   dei   provvedimenti   amministrativi,  del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;
 b) dispone  l'esecuzione  delle  deliberazioni  degli  organi  di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture;
 c) e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo;
 d) esplica  una  attivita'  generale  di  indirizzo,  direzione e controllo  nei  confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione;
 e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;
 f) emana gli atti di gestione del personale;
 g) svolge  ogni  altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
 3.  L'incarico  di  direttore  amministrativo,  di durata triennale rinnovabile,  e'  attribuito  dal  consiglio  di  amministrazione, su proposta  del  rettore,  ad  un  dirigente  di  questa  o  altra sede universitaria o di altro ente pubblico o privato.
 4.  Il direttore amministrativo sceglie il direttore amministrativo vicario  fra  i  dirigenti  e  i  vice dirigenti dell'Universita'. Il direttore amministrativo vicario e' nominato con decreto del rettore; il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del direttore amministrativo.
 Art.   22  (Amministrazione  periferica).  -  1.  L'amministrazione periferica  e'  costituita  dai  dipartimenti e dalle altre strutture dotate di autonomia finanziaria.
 Art.  23  (Personale). - 1. Il personale dirigente collabora con il direttore  amministrativo assicurando il funzionamento degli uffici e dei  servizi  cui  e'  preposto,  ed  e'  responsabile della relativa gestione  finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
 2.  L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso per esami, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge, indetto con provvedimento   del   direttore  amministrativo  e  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Il bando indica il termine  di  presentazione  delle  domande,  il  numero di posti e le modalita' di partecipazione.
 3.  Il  consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, puo' attribuire   temporaneamente  incarichi  di  livello  dirigenziale  a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale.
 4.  Il  personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle  rispettive  aree  di inquadramento nell'ambito delle attivita' cui e' destinato.
 Art.  24  (Dotazione  organica).  -  1.  L'Universita' definisce la dotazione  organica  del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.
 2.   L'Universita',   nei   limiti  consentiti  dalla  legge,  puo' utilizzare   personale   esterno   mediante   appositi   contratti  o convenzioni.
 3.  Modifiche  alla  dotazione organica comportanti spese eccedenti rispetto  ai  fondi  statali  di  spettanza dell'Universita' potranno essere  deliberate  se  la  loro  copertura e' assicurata e garantita adeguatamente, per l'intero periodo di validita' dell'impegno.
 Art.  27  (Consiglio  di facolta). - 1. Il consiglio di facolta' e' l'organo  collegiale  che  programma e coordina l'attivita' didattica della facolta'.
 2. Il consiglio di facolta':
 a) programma l'impiego delle risorse didattiche in accordo con le delibere del senato accademico;
 b) approva  e  coordina  i  programmi  degli  insegnamenti  e gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori;
 c) provvede  alla destinazione, modalita' di copertura e chiamata relativamente  ai  posti  di  ruolo dei professori e dei ricercatori, acquisito il parere dei dipartimenti competenti;
 d) formula proposte per i piani di sviluppo;
 e) propone  al  senato accademico l'istituzione di nuovi corsi di studio, anche interfacolta', di scuole di specializzazione e di altre iniziative didattiche;
 f) formula il regolamento di facolta';
 g) esprime   pareri   sui  regolamenti  generali  per  quanto  di competenza;
 h) esprime  pareri  sull'istituzione  dei  dipartimenti,  secondo quanto previsto dall'art. 35;
 i) svolge    ogni    altra   attribuzione   ad   esso   assegnata dall'ordinamento didattico, dal presente statuto e dai regolamenti.
 3. Il consiglio di facolta' e' composto da:
 a) i  professori  di  ruolo  e  fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
 b) i   ricercatori  confermati  cui  sia  stato  affidato,  nella facolta'  di  appartenenza, un intero corso ufficiale di insegnamento oppure un pari impegno didattico in un corso integrato, limitatamente alla durata dell'incarico stesso;
 c) i  rappresentanti  dei ricercatori in numero pari al dieci per cento dei professori di prima fascia della facolta', in servizio alla data  dell'elezione  dei  rappresentanti,  e  comunque  in numero non inferiore a tre; essi sono eletti ogni tre anni;
 d) un  numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per ogni  facolta',  elevato  a  sei  per le facolta' con piu' di duemila iscritti.  I  rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta' hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni.
 4.  La  composizione  del  consiglio  di facolta' varia, secondo la normativa  vigente,  in  rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
 5.  Il  consiglio  di  facolta'  puo'  avvalersi di una giunta e di commissioni  istruttorie  per  specifici  argomenti  con  modalita' e finalita'  definiti  dal  regolamento di facolta'. Nel regolamento di facolta'   saranno   determinate   composizione   e   funzioni  della commissione didattica di facolta'.
 6.  La  convocazione  ordinaria  del  consiglio  di  facolta'  deve avvenire almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.
 Art.  28  (Consigli dei corsi di studio). - 1. I consigli dei corsi di  studio  hanno  il compito di provvedere alla organizzazione della didattica,  all'approvazione  dei piani di studio e alle modalita' di composizione   delle  commissioni  di  verifica  del  profitto  degli studenti  e  all'esame  di  laurea  o  di diploma, come stabilito dal regolamento  di  facolta'.  Essi  inoltre  formulano  proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita'   didattiche.  Svolgono  gli  altri  compiti  previsti  dal regolamento di facolta'.
 2.  I consigli di corsi di studio sono costituiti dai professori di ruolo,  dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti, da  una  rappresentanza  degli  studenti,  da  una rappresentanza del personale   tecnico-amministrativo.   Il   regolamento   di  facolta' definisce i criteri per le afferenze e le modalita' di elezione della rappresentanza  degli  studenti.  Gli  altri professori ufficiali e i rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo,  ai  fini del calcolo  del  numero  legale, vengono conteggiati solo nel caso siano presenti.
 3.  I  presidenti  dei  consigli di cui al comma precedente vengono eletti  dal  consiglio  stesso  di norma fra i professori di ruolo di prima  fascia  che  ne  fanno parte. Le modalita' di elezione saranno definite dal regolamento di facolta'.
 4.  La  composizione dei consigli di corso di studio varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
 5.  I  consigli  delle  scuole  di specializzazione sono costituiti secondo le norme legislative vigenti.
 6.  Nelle  facolta'  con  un  solo  corso  di laurea, le competenze attribuite  ai  consigli  di  corso  di  studio,  sono esercitate dal consiglio di facolta'.
 Art.  32  (Direttore  di  dipartimento).  -  1.  Il direttore ha la rappresentanza   del   dipartimento  ed  e'  responsabile  della  sua gestione.
 2. Il direttore:
 a) convoca e presiede il consiglio e la giunta;
 b) promuove le attivita' del dipartimento;
 c) tiene i rapporti con gli organi accademici;
 d) esercita  tutte  le  altre  attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
 3.  Il  direttore  e' eletto dal consiglio di dipartimento di norma fra  i  professori  di  prima  fascia  a  tempo  pieno  afferenti  al dipartimento e viene nominato con decreto del rettore.
 Nel  caso  di  indisponibilita'  di  professori  di  ruolo di prima fascia,  l'elettorato  passivo  e'  esteso  ai  professori di seconda fascia.
 Art.  37  (Corsi  di  studio  interfacolta).  -  1.  Possono essere istituiti  corsi  di  studio  interfacolta',  ovvero  possono  essere trasformati  in  corsi  interfacolta'  corsi di studio gia' esistenti presso una facolta'.
 2. A tal fine il senato accademico, su proposta di almeno una delle facolta'  interessate o di dieci professori dell'Universita', sentite le  altre  facolta'  e  per  quanto  di  competenza  il  consiglio di amministrazione,  individua  la  facolta'  di  riferimento e le altre facolta' che forniscono le competenze didattiche, i dipartimenti, gli istituti  e  i  centri  di  Ateneo  in grado di fornire le competenze scientifiche e tecniche e le strutture didattiche.».
 Art.  48  (Attivita'  didattica).  -  1.  L'Universita', al fine di assicurare    una   efficace   attivita'   formativa,   promuove   il coordinamento   delle   attivita'   didattiche,   dei   programmi  di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.
 2. L'Universita' favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.
 3.  Al  fine  di consentire un proficuo rapporto tra i professori e studenti   e  per  favorire  l'inserimento  di  questi  ultimi  nella comunita'  universitaria,  l'Universita',  nei  casi consentiti dalla normativa   vigente,   puo'   determinare  il  numero  massimo  delle iscrizioni  ai  corsi  di  studio;  esso  viene  fissato  dal  senato accademico  sulla  base  di  una  relazione  tecnica  predisposta dai rispettivi    consigli   di   facolta',   udito   il   consiglio   di amministrazione.   I   criteri,  le  modalita'  di  ammissione  e  le condizioni   per  il  mantenimento  dello  status  di  studente  sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.
 4.  Il  numero  massimo e le modalita' di ammissione alle scuole di specializzazione  e  ai  corsi  di dottorato di ricerca sono definiti sulla  base  delle  norme  di  legge,  tenendo  conto  delle  risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Universita'.
 5.  Il  personale tecnico collabora all'attivita' didattica secondo le norme di legge.».
 Art.  50  (Strutture  didattiche). - 1. L'Universita' e' articolata nelle  strutture  didattiche  indicate  nel  regolamento didattico di Ateneo.
 Art.  62  (Elezioni). - 1. La votazione per l'elezione degli organi e'  valida  se  vi  abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo  quanto  diversamente  disposto  dalla  legge  o  dal  presente statuto; essa avviene a scrutinio segreto.
 2.  Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto  limitato.  Ciascun  elettore  potra'  votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare.
 3.  Per  l'elezione  degli  organi  individuali, risulta eletto chi abbia  raggiunto  la  maggioranza  assoluta  dei votanti. Nella terza votazione,  che  si  svolgera'  non  prima di sette e non oltre dieci giorni  dopo  la  seconda  e comunque non oltre quindici giorni dalla prima,  si  procede  al  ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato   il  maggior  numero  di  voti  nella  seconda  votazione. L'elezione si effettua a scrutinio segreto.
 4.  Rettore,  presidi di facolta', presidenti di consiglio di corso di  studio,  direttori  di  dipartimento,  i membri del consiglio del personale  tecnico-amministrativo, il vicepresidente del comitato dei sostenitori,  i  membri della giunta di dipartimento durano in carica per  un  triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per  una  sola  volta con l'eccezione del vicepresidente del comitato dei sostenitori.
 In  caso  di  facolta'  con  un  numero  di docenti di prima fascia inferiore  a  sette,  il  preside  puo'  essere  eletto  per un terzo mandato.
 5. Il vice presidente della consulta dei dipartimenti, i membri del comitato  per  lo  sport universitario, del consiglio degli studenti, del  consiglio  della  ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare  al  senato accademico e al consiglio di amministrazione, nonche'  i  rappresentanti  in senato accademico dei professori e dei ricercatori  di  cui  all'art. 11 al comma 4, durano in carica per un biennio  e  sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola  volta,  con  l'eccezione  dei  membri del comitato per lo sport universitario.
 6.  Il  decano  o  altro  organo  previsto  da questo statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui al commi precedenti almeno  sessanta  giorni  prima  della loro scadenza dalla carica; le elezioni  avvengono  al piu' tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.
 7.  La  mancata  designazione  di  rappresentanti  di  una  o  piu' componenti,  per  mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto  o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
 8.  In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti   soggettivi  o  altro,  di  soggetti  ricoprenti  funzioni individuali  o  di  uno  o  piu' rappresentanti eletti o designati in organi  collegiali,  subentra  il  primo  dei  non  eletti per quanto riguarda  la  componente  studentesca.  Per  quanto riguarda le altre componenti,  si  procedera'  al  rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la validita'  della  composizione  dell'organo  collegiale.  I  soggetti ricoprenti  funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano  le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile.
 9.  La  designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali  avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da  approvarsi  dal  senato  accademico  sentito  il  consiglio degli studenti.».
 Art.  72 (Funzioni disciplinari). - 1. La funzione disciplinare nei confronti  degli  studenti  iscritti  ai  corsi  di  studio  attivati nell'Universita'  viene  esercitata  da  una  commissione  costituita secondo   quanto   previsto   dal   regolamento  didattico  d'Ateneo, presieduta  dal  rettore  e  di  cui fa parte anche il presidente del consiglio degli studenti.
 2.   La   funzione   disciplinare  nei  confronti  dei  professori, ricercatori  e  personale  tecnico-amministrativo viene esercitata in conformita' alle vigenti disposizioni legislative.».
 Art.   79   (Misure   per   il   personale   delle   strutture  non dipartimentalizzate).  -  1.  L'elettorato  attivo per l'elezione del rettore    e'    esteso    a    5    rappresentanti   del   personale tecnico-amministrativo  che  presta  servizio presso le strutture non dipartimentalizzate,     eletti     da     tutto     il     personale tecnico-amministrativo assegnato a dette strutture.
 Art.  80  (Entrata  in  vigore).  - 1. Il presente statuto entra in vigore   il   trentesimo   giorno   successivo  a  quello  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
 2.  Gli  organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore del  presente statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa.
 3.  Le  elezioni  per  le  rappresentanze  degli  studenti verranno espletate in periodo di attivita' didattica.
 4.  I  mandati  in  corso  al  momento  dell'entrata  in vigore del presente   statuto   rientrano   nel   computo   ai  fini  della  non eleggibilita'.».
 Gli articoli 36 e 74 sono soppressi.
 Ferrara, 13 maggio 2003
 Il rettore: Conconi
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