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| Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2003 (vai al sommario) |  | AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME SERCHIO |  | DELIBERAZIONE 25 febbraio 2003 |  | Modifica  delle  delibere  n.  89  del  27 ottobre  1999,  n. 109 del 19 marzo 2001 e n. 110 del 7 giugno 2001. (Deliberazione n. 123). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO ISTITUZIONALE Bacino pilota del fiume Serchio
 (legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 30)
 Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;
 Visto  il  decreto  ministeriale dei lavori pubblici 1° luglio 1989 con  il quale il bacino del fiume Serchio e' individuato quale bacino pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge n. 183/1989;
 Vista   la  legge  7 agosto  1990,  n.  253,  recante  disposizioni integrative  della  citata legge n. 183/1989 ed in particolare l'art. 8,  con  il  quale si stabilisce che al bacino pilota si applicano le disposizioni  in  materia  di  funzioni,  di  organi  e di interventi relative  ai  bacini  di  rilievo  nazionale di cui all'art. 12 della medesima legge;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 1992 costitutivo dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio;
 Vista la legge 4 dicembre 1993 n 493, art. 12, comma 3, che integra con  i  commi  6-bis  e  6-ter  l'art.  17  della richiamata legge n. 183/1989  e  che  prevede  la  approvazione  del  piano di bacino per stralci  relativi  a  settori  funzionali,  e l'adozione di misure di salvaguardia,   da   parte  del  Comitato  istituzionale,  in  attesa dell'approvazione del piano;
 Visto  il decreto-legge 11 giugno 1998, n 180, convertito con legge 3 agosto  1998,  n.  267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999,  n. 132, convertito, con modifiche con la legge 13 giugno 1999, n. 226;
 Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino  pilota del fiume Serchio del 6 maggio 1998, n. 74, «Misure di salvaguardia  per  la  riduzione del rischio idraulico nel bacino del Serchio  Vincolo  di  non edificazione», vigente per la durata di tre anni  dalla  sua  data  di  esecutivita', e pertanto ad oggi non piu' vigente;
 Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino  pilota del fiume Serchio del 13 aprile 1999, n. 87 «Misura di salvaguardia  per la riduzione del rischio idraulico nel bacino della fossa  media,  comune  di  Lucca, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della  legge  18 maggio  1989,  n. 183», vigente per la durata di tre anni  dalla  sua  data  di  esecutivita', e pertanto ad oggi non piu' vigente;
 Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio del 27 ottobre 1999, n. 89, «Adozione di  misure  di  salvaguardia  per le aree a pericolosita' e a rischio idraulico  e  di  frana  molto  elevato individuate e perimetrate nel «Piano  straordinario  per  la  rimozione  delle situazioni a rischio idrogeologico  piu'  alto nel bacino del fiume Serchio. Decreto-legge 11 giugno  1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, e decreto-legge  13 maggio  1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, articoli 1 e 2»;
 Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino   pilota   del   fiume  Serchio  del  19 marzo  2001,  n.  109 «Applicazione  delle misure di salvaguardia, di cui alle delibere del Comitato  istituzionale  n.  74/1998,  n.  87/1999  e  n. 89/1999, ai fabbricati oggetto di istanza di condono»;
 Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino  pilota  del fiume Serchio del 7 giugno 2001, n. 110 «Adozione di misure di salvaguardia, ai sensi della legge n. 183/1989, art. 17, comma 6-bis, su aree di interesse del progetto di Piano di bacino del fiume  Serchio,  stralcio  per  la  tutela  dal rischio idrogeologico (leggi  n. 183/1989) (articoli 17 e 18) n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art. 1-bis, comma 1-bis)»;
 Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino  pilota  del  fiume  Serchio  del  18 dicembre  2001,  n.  112 «Adozione del Progetto di Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio assetto  idrogeologico  (P.A.I.)  ai  sensi  delle  leggi n. 183/1989 (articoli 17 e 18), n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art. 1-bis, comma 1-bis)» con la quale sono state contestualmente adottate le  deliberazioni del Comitato istituzionale n. 89/1999 e n. 110/2001 quali  misure  di  salvaguardia  del  Progetto  di  piano,  ai  sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge n. 183/1989;
 Vista  la  nota  del  comune  di  Lucca  del  10 dicembre 2002 (ns. protocollo  n.  2485  del  16 dicembre  2002),  con  la  quale l'ente suddetto dichiara la necessita' di acquisire dall'Autorita' di bacino del  fiume  Serchio,  in  applicazione  della  suddetta  delibera del Comitato  istituzionale  n. 109/2001, il parere previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1987, n. 45, per la definizione delle istanze di  condono  avanzate  su  fabbricati ricadenti nelle aree sottoposte alle misure di salvaguardia;
 Considerato che, essendo alla data odierna decadute le delibere del Comitato   istituzionale   n.   74/1998   e  n.  87/1999,  in  virtu' dell'adozione  quali  salvaguardie  del  Progetto  di piano di bacino stralcio  assetto  idrogeologico (P.A.I.) delle delibere n. 89/1999 e n.  110/2001,  queste devono essere esplicitate quali riferimenti per l'applicazione della delibera del Comitato istituzionale n. 109/2001;
 Valutato  pertanto  utile  fornire, agli enti locali competenti per territorio,  chiarimenti  interpretativi  in  merito all'applicazione della delibera del Comitato istituzionale n. 109 del 19 marzo 2001 ai fabbricati  oggetto  di  istanza  di  condono ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994;
 Ritenuto  in  tal senso di poter individuare gli interventi capaci, per  le  loro  caratteristiche,  di  non  aggravare  lo  scenario  di pericolosita'  idraulica  riscontrato  nelle  aree  perimetrate dalla delibera del Comitato istituzionale n. 89 del 27 ottobre 1999 e nelle aree  di interesse del piano di bacino individuate dalla delibera del Comitato istituzionale n. 110 del 7 giugno 2001;
 Riscontrato  che il Comitato istituzionale ha ritenuto, considerata la  ininfluenza  degli  interventi  elencati rispetto agli scenari di pericolosita'  idraulica,  di  poter  rendere  ammissibili gli stessi anche  nell'ordinaria azione amministrativa, apportando le necessarie e  conseguenti  modifiche  alla delibera n. 89 del 27 ottobre 1999 ed alla delibera n. 110 del 7 giugno 2001;
 Ricordato  che  le  aree, destinate dal Progetto di piano di bacino stralcio  per  l'assetto  idrogeologico (P.A.I.) all'attuazione degli interventi  per la riduzione del rischio idraulico e piu' in generale per  la mitigazione del rischio idrogeologico, ricadono in gran parte negli  ambiti  individuati  nella  «Carta  delle  aree  di pertinenza fluviale  e  lacuale  nel  bacino  del  fiume Serchio», allegata alla delibera  del  Comitato  istituzionale n. 110 del 7 giugno 2001 e che tali   ambiti  sono  in  generale  da  salvaguardare  ai  fini  della regimazione  idraulica e dell'espansione naturale dei corsi d'acqua e che  dunque  costituisca  primario  interesse  del  piano  di  bacino preservare tali aree;
 Rilevato  che  le  cartografie  di cui alla delibera suddetta fanno parte  integrante  della  cartografia  di riferimento del Progetto di piano;
 Preso  atto  della  necessita'  di  affiancare  le  amministrazioni locali,   territorialmente   competenti,   per  l'applicazione  delle prescrizioni  contenute  nella  deliberazione  n.  110/2001, adottata quale  salvaguardia  del  Progetto  di  piano  di bacino stralcio per l'assetto  idrogeologico  (P.A.I.)  dal Comitato istituzionale con la deliberazione   n.  112/2001,  tramite  la  introduzione  del  parere vincolante  dell'Autorita'  di  bacino  per  la valutazione di quegli interventi   che,   ancorche'   ammessi,   rivestano   una   notevole complessita'  e  comportino  consistenti  modifiche  dello  stato dei luoghi;
 Preso  atto  della necessita' di introdurre modifiche alla delibera n.  110  del 7 giugno 2001, con specificazione degli interventi per i quali  diventa  obbligatoria  l'acquisizione  del  parere  vincolante dell'Autorita' di bacino;
 Rilevato  che  il Comitato istituzionale, accogliendo positivamente la proposta avanzata, ha suggerito di introdurre disposizioni volte a conseguire snellimenti delle procedure amministrative;
 Visto  il  verbale  della  seduta  del  25 febbraio  2003 di questo Comitato  istituzionale  costituito  (ai sensi dell'art. 12, comma 3, della  legge  n.  183/1989  e  successive  modifiche  e integrazioni, dell'art.  8 della legge n. 253/1990 e delle decisioni regionali) dai Ministri   dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio,  delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, per  i  beni e le attivita' culturali, dalla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  per  il  coordinamento  della  Protezione  civile, dal Presidente della giunta regionale della Toscana, dai presidenti delle amministrazioni   provinciali   di   Lucca,   Pisa   e  Pistoia,  dal rappresentante delle comunita' montane e dal segretario generale;
 Delibera:
 Art. 1.
 Ad   integrazione   e   modifica   della   delibera   del  Comitato istituzionale  n.  109 del 19 marzo 2001, anche ai fabbricati oggetto di  istanza  di condono ai sensi dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985,  n. 47, e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano  le  misure  di  salvaguardia,  di  cui  alle  delibere del Comitato  istituzionale  n.  89  del  27 ottobre  1999  e  n. 110 del 7 giugno  2001,  adottate quali salvaguardie del Progetto di piano di bacino   stralcio   assetto   idrogeologico  (P.A.I.)  e  cosi'  come modificate dalla presente delibera.
 |  |  |  | Art. 2. I  disposti  della delibera del Comitato istituzionale n. 109/2001, come   integrata  e  modificata  dalla  presente  delibera,  sono  da considerarsi  espressione  del  parere dell'ente preposto alla tutela del  vincolo,  cosi'  come previsto dall'art. 32, comma 1 della legge 28 febbraio  1985,  n. 47, ed esplicano efficacia nei confronti degli enti   locali   senza   necessita'   di  ulteriori  pareri  da  parte dell'Autorita'   di   bacino,   salvo  casi  non  riconducibili  alle fattispecie  individuate dalle delibere del Comitato istituzionale di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. Nelle  aree individuate dalla «Carta delle aree con pericolosita' e rischio  idraulico» allegata alla delibera del Comitato istituzionale n.  89  del  27 ottobre  1999  ed in quelle classificate come aree di pertinenza  fluviale e lacuale P2, P3, PL, PU dalla «Carta delle aree di  pertinenza  fluviale  e  lacuale»,  allegata  alla  delibera  del Comitato  istituzionale  n.  110 del 7 giugno 2001, ad integrazione e modifica  di  quanto  gia' disposto dai suddetti testi normativi sono consentiti i seguenti interventi e quelli ad essi assimilabili:
 1)   interventi   di   manutenzione   ordinaria,   interventi  di manutenzione  straordinaria, di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b)  del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 come  modificato  ed  integrato  dal  decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301;
 2)   interventi   di  restauro  e  di  risanamento  conservativo, interventi  di  ristrutturazione  edilizia, nonche' gli interventi di adeguamento  igienico  sanitario, di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, ai quali non consegua aumento di superficie coperta ne' di  numero  delle  unita'  immobiliari  ovvero di carico urbanistico, anche  al  seguito di mutamento di destinazione d'uso, e comunque con esclusione   di   addizioni   volumetriche  non  rientranti  tra  gli interventi pertinenziali di cui al successivo punto 10;
 3)   sopraelevazione  di  fabbricato  esistente  alla  quale  non consegua  aumento  del numero delle unita' immobiliari ne' del carico urbanistico;
 4)  incremento  di  volume  e  superficie  coperta  di fabbricati esistenti  conseguito  durante la realizzazione dei fabbricati stessi in  difformita'  dal titolo abilitativo originario e che sia comunque contenuto  nei  limiti  dettati  dalle  lettere  b)  e c) del comma 1 dell'art.  32 della legge regionale Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, e senza che a cio' consegua un aumento del carico urbanistico ovvero un aumento del numero delle unita' immobiliari;
 5)  cambio  di  destinazione  d'uso  senza  opere  di  fabbricati esistenti  o  di loro parti, al quale non consegua aumento del carico urbanistico ovvero del numero delle unita' immobiliari;
 6)  realizzazione  di  manufatti ad uso di tettoia con assenza di tamponature laterali;
 7)  modifiche prospettiche di fabbricati esistenti consistenti in variata   distribuzione  delle  aperture  e  nella  realizzazione  di terrazzi  o  balconi  a  sbalzo  e scale esterne, purche' le suddette opere  non  siano collegate ad un aumento del carico urbanistico o ad un aumento del numero delle unita' immobiliari;
 8)  sistemazioni  esterne con pavimentazioni, ove queste siano di dimensione inferiore al 75% della superficie del lotto;
 9) recinzioni, purche' realizzate in pali e rete ovvero struttura tipo  frangisole  anche  su  muretto, purche' quest'ultimo di altezza massima di 80 centimetri;
 10)  realizzazione,  anche in ampliamento, di servizi igienici, volumi  tecnici;  autorimesse e ripostigli pertinenziali a corredo di edifici esistenti con destinazione residenziale;
 |  |  |  | Art. 4. Ad  integrazione  e  modifica  di quanto disposto dalla norma n. 10 della  delibera  del Comitato istituzionale n. 110 del 7 giugno 2001, per   i   seguenti  interventi  e'  richiesto  il  parere  vincolante dell'Autorita' di bacino:
 a) gli  interventi  idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico;
 e) le  opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti  urbanistici,  alla  data  della deliberazione del Comitato istituzionale n. 110/2001, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968  n.  1444,  come  zone B e come zone D, queste ultime limitate a quelle non soggette a piano urbanistico attuativo;
 f) le  opere  in  zona  di  espansione  urbanistica di iniziativa pubblica  con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data  della  deliberazione  del  Comitato  istituzionale n. 110/2001, siano  state stipulate convenzioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva;
 g) le  opere  in  zona  di  espansione  urbanistica di iniziativa privata  con  piani  di  attuazione  per  i  quali,  alla  data della deliberazione  del  Comitato  istituzionale  n. 110/2001, siano state rilasciate  concessioni  per  almeno  il 50% della superficie coperta complessiva.
 Il  parere  suddetto sara' volto a contemperare la trasformabilita' del territorio con il rispetto di adeguati margini di sicurezza.
 |  |  |  | Art. 5. Il   parere   vincolante   di  cui  all'articolo  precedente  sara' rilasciato  dal  segretario  generale  dell'Autorita'  di  bacino del Serchio entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'ente  competente,  trascorsi  i  quali lo stesso parere sara' da considerarsi rilasciato in senso favorevole.
 Resta  salva  la  facolta'  di  motivata  sospensione del parere in attesa della presentazione di adeguata documentazione tecnica.
 |  |  |  | Art. 6. A  cura  del segretario generale dell'Autorita' di Bacino del fiume Serchio  saranno  emanati i testi delle delibere n. 89 del 27 ottobre 1999, n. 109 del 19 marzo 2001 e n. 110 del 7 giugno 2001, coordinati con le modifiche introdotte dalla presente delibera.
 |  |  |  | Art. 7. La  presente delibera diventa esecutiva all'atto della sua notifica agli enti locali ricadenti nel bacino del fiume Serchio nei confronti dei  quali  la  misura  e'  destinata  ad esplicare efficacia e viene pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.
 Roma, 25 febbraio 2003
 Il Presidente
 Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli Il segretario: Nardi
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