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| Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 17 aprile 2003 |  | Modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 40 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (misure relative al fondo per la promozione dei trasporti marittimi sicuri). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
 Visto in particolare, l'art. 80, comma 13, della suddetta legge che modifica  l'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2001), come modificato dall'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  finanziaria  2002)  con  il  quale  sono  state stanziate  per l'esercizio finanziario 2003 risorse per il sostegno e l'incentivazione  per  l'alta  formazione professionale realizzate da istituti  per  la professionalita' nautica partecipati da istituti di istruzione  universitaria o convenzionate con gli stessi e misure per la promozione di trasporti marittimi sicuri e ricerche;
 Visto l'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che affida  al  Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione con proprio decreto, delle modalita' di attuazione delle disposizioni recate  dall'art.  145,  comma  40,  della  legge  n.  388/2000, come modificato  dal  suddetto  art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 Ritenuta l'opportunita' di definire tempestivamente le modalita' di utilizzazione  del  finanziamento  con riferimento sia all'anno 2003, sia agli anni successivi, in relazione alle corrispondenti previsioni del citato art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 Considerato   pertanto,  che  occorre  stabilire  le  modalita'  di attuazione  delle  disposizioni  dell'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla suindicata normativa, con  riferimento  al finanziamento per l'esercizio finanziario 2003 e per  quelli successivi, sia per la quota attinente misure di sostegno ed  incentivazione  per  la  formazione  professionale permanente nel settore  nautico, sia per la quota relativa a studi e ricerche aventi per oggetto la promozione di trasporti marittimi sicuri;
 Considerato altresi' che l'intero stanziamento dell'anno 2001, pari a  Euro  774.685  e  quota-parte dello stanziamento dell'anno 2002 di pari  importo  e'  stato  destinato  a favore del comune di Livorno a seguito  di apposita convenzione stipulata in data 13 luglio 2001 tra l'allora  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione ed il comune stesso  per  iniziative  volte alla promozione di trasporti marittimi sicuri;
 Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso ai documenti;
 Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Decreta:
 Articolo unico
 1.  Lo  stanziamento  iscritto  sul  capitolo  1974  dello stato di previsione  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti  dell'importo complessivo di Euro 5.164.600,00 per l'anno 2003 e  per  gli  anni  successivi,  e',  secondo  le percentuali indicate dall'art.  22,  comma  14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato  dall'art.  80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  utilizzato  per  finanziare l'incentivazione ed il sostegno per l'alta formazione professionale, nonche' progetti di studio e ricerca per la promozione di trasporti marittimi sicuri.
 2.  Lo  stanziamento  annuale  -  per  ciascuna  delle tipologie di intervento  previste  dalla  normativa  indicata  al  comma  1  -  e' ripartito  nella  misura  dell'80  per cento a favore delle misure di sostegno  ed incentivazione per l'alta formazione professionale e del 20  per  cento  a  favore  del finanziamento di programmi di studio e ricerca per la promozione di trasporti marittimi sicuri.
 3.  Il finanziamento per l'incentivazione ed il sostegno per l'alta formazione   professionale   e'   riservato   agli  istituti  per  le professionalita'  nautiche  costituiti  sotto forma di organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale,  partecipati direttamente da o convenzionati con istituti di istruzione universitaria che, alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto, abbiano istituito un forum permanente per la formazione e l'alta formazione professionale.
 4.  All'individuazione del soggetto o dei soggetti aventi titolo al finanziamento si provvede, per il primo triennio, previa selezione da parte dell'apposita commissione interministeriale di cui al comma 5.
 5.  La  selezione  delle  richieste ammissibili al finanziamento e' effettuata da una commissione composta da due dirigenti del Ministero dell'economia  e  delle finanze e da un dirigente del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti, da nominarsi, rispettivamente, con decreto del Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Capo Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo,  entro  quindici  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto.
 6.   Tenuto   conto   dell'esigenza   di  attivare  tempestivamente l'iniziativa  per il sostegno e l'incentivazione dell'alta formazione professionale,  le istanze di finanziamento devono essere presentate, entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla Direzione generale per  la  navigazione  e  il  trasporto  marittimo e interno, la quale provvede  ad  assegnare  e ad erogare i finanziamenti richiesti sulla base  della  selezione operata dalla commissione di cui al comma 5, a valere sul competente capitolo indicato al comma 1.
 7.  Ai  sensi  dell'art.  12  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, l'assegnazione dei finanziamenti per le finalita' di cui alla lettera c) dell'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato  dall'art.  80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e'  effettuata  con  riferimento alle iniziative piu' idonee al conseguimento delle specifiche finalita' di legge che rispondano alle seguenti caratteristiche:
 a) partecipazione     o    convenzionamento    con    istituzioni universitarie;
 b) partecipazione  o  convenzionamento  di  enti la cui attivita' contempli  quella  prevista nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
 c) disponibilita' di beni pubblici da destinare, previo recupero, alle  esigenze infrastrutturali del forum permanente, siti in aree di interesse strategico per l'attuazione delle iniziative formative e di ricerca;
 d) convenzionamento    con    istituzioni    universitarie    per l'utilizzazione  di portali web da destinare alle attivita' del forum ed   all'incontro  tra  domanda  ed  offerta  formativa  qualificata, unitamente al monitoraggio dell'occupazione lavorativa;
 e) previsione    dell'estensione    dell'offerta    formativa   e progettuale anche ai Paesi extracomunitari del bacino mediterraneo;
 f) previsione  della  progettazione e realizzazione di servizi di supporto alle piccole e medie imprese, in regime convenzionato;
 g) espressa previsione della libera adesione al forum da parte di soggetti pubblici e privati, in regime di convenzionamento.
 8.  L'assegnazione dei finanziamenti avviene sulla base di un piano economico-finanziario  diretto  all'ottimizzazione degli investimenti ed   allo   sviluppo  ed  incentivazione  delle  attivita'  formative permanenti,  nel  rispetto  delle percentuali stabilite nell'art. 22, comma 14,  lettera c), ultima parte, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  come modificato dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 9.  L'assegnazione  dei  finanziamenti per le finalita' di studio e ricerca  di cui all'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, sara' effettuata a cura del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  a  favore  di  soggetti specializzati nel campo della ricerca  nel  settore  navale  per  programmi mirati al conseguimento delle specifiche finalita' di legge ed in particolare alla:
 a) riduzione   dei  fattori  di  rischio  di  sinistri  marittimi attraverso  processi  e  modalita'  di  costruzione  dei mezzi navali caratterizzate da elementi innovativi;
 b) riduzione   dei  fattori  di  rischio  di  sinistri  marittimi connessi ad aspetti tecnico-impiantistici delle unita' navali;
 c) riduzione  dei  fattori  di  rischio  per  la  sicurezza della navigazione  connessi alla progettazione ed alla verifica di mezzi di salvataggio e delle tecniche di evacuazione della nave;
 d) riduzione  dei  rischi  per la nave e per le persone derivanti dalla  gestione  della sicurezza della navigazione e della security a bordo;
 e) riduzione  dei  rischi  per  la nave ed il personale navigante correlati   all'organizzazione   ed   alle   nuove   modalita'  delle prestazioni lavorative.
 10.  Il  finanziamento  e' accordato ai programmi di cui al comma 9 nella  misura percentuale del 90 per cento dei costi per attivita' di ricerca   fondamentale,   50  per  cento  per  attivita'  di  ricerca industriale  e  25 per cento per attivita' di ricerca precompetitiva, nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca  e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita'  europee  n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C45 del 17 febbraio 1996.
 11.  Le  istanze  di  finanziamento  devono essere presentate entro trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel  caso  di  presentazione di piu' programmi aventi i requisiti per essere ammessi al finanziamento, il finanziamento stesso, nell'ambito delle risorse disponibili a tale titolo e nel rispetto delle aliquote di  cui  al  comma  10,  sara'  ripartito pro-quota proporzionalmente all'ammontare dei costi complessivi di ciascun programma.
 12.  La  selezione  delle richieste ammissibili al finanziamento e' effettuata da una commissione composta da due dirigenti del Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti e da un dirigente del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da nominarsi, rispettivamente, con decreto  del  Capo  Dipartimento  per  la  navigazione e il trasporto marittimo  ed aereo e del Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro  quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto.
 Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 aprile 2003
 Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2003 Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3 Economia e finanze, foglio n. 321
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