Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 aprile 2003
Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;
Visto l'art. 78, commi 15 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, in particolare l'art. 2, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, con il quale, in attuazione del sopra richiamato art. 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 158/2001, convertito, senza modificazioni, nella legge n. 248/2001, e' stata autorizzata la corresponsione di nuove concessioni e di proroghe di trattamenti di sussidiazione del reddito, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in attuazione del quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha disposto proroghe di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente in materia, fino e non oltre il 31 dicembre 2002;
Visti i decreti interministeriali:
n. 30851 del 18 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti in data 5 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 236;
n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280;
n. 30951 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 309;
n. 30952 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 310;
n. 30953 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei Conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 311;
n. 30954 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 312;
n. 30955 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 313;
n. 30956 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 314;
n. 30968 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 315;
n. 31033 del 10 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2002, registro n. 3, foglio n. 152;
n. 31034 del 10 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2002, registro n. 3, foglio n. 153;
n. 31058 del 24 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in data 14 giugno 2002, registro n. 4, foglio n. 35;
n. 31059 del 24 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in data 14 giugno 2002, registro n. 4, foglio n. 36;
n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372;
n. 31450 del 20 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti, in data 30 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 160;
n. 31711 del 11 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti in data 22 novembre 2002, registro n. 6, foglio n. 310;
n. 31712 del 11 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti in data 6 dicembre 2002, registro n. 6, foglio n. 361;
n. 31843 del 23 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio 2003, registro n. 1, foglio n. 39;
n. 31945 del 22 gennaio 2003, registrato alla Corte dei conti in data 17 febbraio 2003, registro n. 1, foglio n. 90,
con i quali, in attuazione dei sopra richiamato art. 52, comma 46, della legge n. 448 del 2001, sono state autorizzate, entro e non oltre il 31 dicembre 2002, le suddette proroghe;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;
Considerato che per le fattispecie, aziendali e territoriali, gia' destinatarie dei decreti interministeriali sopra indicati, sussistono, anche per l'anno 2003, le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in quanto, mediante la concessione delle proroghe dei trattamenti di sussidiazione al reddito di cui alla norma in questione, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Ritenuto, per quanto precede, di poter disporre, anche per l'anno 2003, la concessione delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni traordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori gia' destinatari delle proroghe degli stessi trattamenti, concessi con i decreti interministeriali piu' sopra indicati,
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono autorizzate, in favore dei lavoratori gia' beneficiari delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, concesse, fino al 31 dicembre 2002, con i decreti interministeriali citati nel preambolo del presente provvedimento, le proroghe, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, degli stessi trattamenti.
 
Art. 2.
La misura dei trattamenti di cui all'art. 1 e' ridotta del venti per cento.
 
Art. 3.
Le proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, disposte con l'art. 1, sono autorizzate nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, non potra' essere superiore alla spesa di euro 209.452.383,33 relativa alle proroghe concesse per l'anno 2002.
 
Art. 4.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 331
 
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