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| Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 19 maggio 2003 |  | Riconoscimento  al  sig. Monaldi Alfredo Humberto di titolo di studio estero  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Vista l'istanza del sig. Monaldi Alfredo Humberto, nato il 5 agosto 1957  a  Buenos  Aires  (Argentina),  cittadino argentino, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999,  in  combinato  disposto  con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo di  «Ingeniero  civil»,  conseguito in Argentina ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
 Preso  atto  che e' in possesso del titolo accademico di «ingeniero civil»  rilasciato  dalla  Universidad  nacional  de  Cordoba in data 5 settembre 1986;
 Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de  Ingenieros  civiles  de  la Provincia de Cordoba» dal 1° dicembre 1988;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «ingegnere  - settore civile ambientale» e quella di cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  gli  articoli 6  del decreto n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  della  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno per  motivi  familiari,  rilasciato  dalla questura di Teramo in data 10 giugno  2002,  rinnovato  in  data 1° settembre 2002 con validita' fino al 1° settembre 2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Monaldi  Alfredo Humberto, nato il 5 agosto 1957 a Buenos Aires  (Argentina),  cittadino  argentino,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  ingegneri  sezione  A - settore civile ambientale, e l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) estimo; 2) fisica tecnica.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 19 maggio 2003
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,   dovra'  presentare  al  Consiglio  nazionale  forense domanda  in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.  La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce  su  convocazione  del  presidente  per lo svolgimento delle prove  di  esame,  fissandone il calendario. Della convocazione della commissione  e  del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia   all'interessato,  al  recapito  da  questi  indicato  nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale.
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