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| Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 19 maggio 2003 |  | Riconoscimento  alla  sig.ra  Santarcangelo Paola Yanina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto   l'art.  1,  comma 2,  del  citato  decreto  legislativo  n. 286/1998, che prevede 1'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista  l'istanza della sig.ra Santarcangelo Paola Yanina, nata il a Buenos  Aires  (Argentina)  il  17 novembre 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto  legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del professionale di  «Abogada»  di  cui  e'  in  possesso dal 2001, come attestato dal «Colegio  Publico  de  Abogados  de  la  Capital  Federal»,  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Preso  atto  che  la  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo di «Bachiller  Universitaria en Derecho» rilasciato dalla Universidad di Buenos Aires in data 29 marzo 2001;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;
 Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota datata 24 febbraio 2003;
 Rilevato  che  comunque  permangono le differenze tra la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Santarcangelo  Paola  Yanina,  nata  a  Buenos  Aires (Argentina)  il 17 novembre 1974, cittadina italiana, e' riconosciuto il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione   all'albo   degli  avvocati  e  per  l'esercizio  della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova volta  ad  accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile;  2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale   penale;   5)   diritto   amministrativo;   6)   diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 19 maggio 2003
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,   dovra'  presentare  al  Consiglio  nazionale  forense domanda  in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.  La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce  su  convocazione  del  presidente  per lo svolgimento delle prove  di  esame,  fissandone il calendario. Della convocazione della commissione  e  del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia   all'interessato,  al  recapito  da  questi  indicato  nella domanda.
 b) L'esame   scritto   consiste   nella   redazione  di  un  atto giudiziario  o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu'  di  tre  materie  tra  quelle  sopra  indicate e a scelta della commissione d'esame.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni pratiche  vertenti  su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra'  accedere  a  questo  secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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