| IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Caponigri  Gladys  Fabiana, nata a Buenos  Aires  (Argentina)  il  31  gennaio 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo accademico professionale argentino di psicologo di cui e' in possesso dal  3  aprile  1993, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal Ministero della salute argentino, ai   fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  in  Italia  della professione di psicologo;
 Considerato  che la richiedente ha conseguito presso l'«Universidad John  Kennedy»  di  Buenos  Aires (Argentina) il 19 dicembre 1991, il titolo accademico di licenciada en psicologia;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002;
 Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione  di  psicologo  - sezione A dell'albo professionale, come risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario applicare misure compensative;
 Decreta:
 Alla   sig.ra   Caponigri  Gladys  Fabiana,  nata  a  Buenos  Aires (Argentina)  il  31 gennaio 1969, cittadina italiana, e' riconosciuto il  titolo  accademico  professionale di cui in premessa quale titolo valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli  psicologi  -  sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 Roma, 20 maggio 2003
 Il direttore generale: Mele
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