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| Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 19 maggio 2003 |  | Riconoscimento al sig. Sagner Jurgen di titolo di studio estero quale titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Sagner  Jurgen, nato il 5 marzo 1970 a Augsburg (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il riconoscimento        del        titolo        professionale       di «Diplom-Wirtschaftsingenieur»,   ai   fini  dell'accesso  all'albo  e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;
 Preso   atto   che   e'   in   possesso   del   titolo   accademico «Diplom-Wirtschaftsingenieur  (FH)» conseguito in data 25 aprile 2002 presso la «Fachhochschule Kempten»;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del  25 febbraio 2003, che ha dato parere favorevole per l'iscrizione nella sez. B dell'albo professionale;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e' in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Vista  la  nota  del  14 marzo  2003  del Consiglio nazionale degli ingegneri  secondo  cui  il  sig.  Jurgen,  per il tipo di formazione ricevuta,  non ha titolo ad essere iscritto nella sezione A dell'albo e  la  successiva  nota  del  20 marzo  2003  del  medesimo Consiglio nazionale  in  cui  vengono  precisate  le misure compensative che il richiedente  dovra'  superare ai fini dell'iscrizione nella sezione B dell'albo;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig. Sagner Jurgen, nato il 5 marzo 1970 a Augsburg (Germania), cittadino  tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli ingegneri  sezione  B  -  settore  industriale  e  l'esercizio  della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  della  richiedente,  al superamento di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  un  anno;  le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta del richiedente, vertera'  sulle  seguenti  materie:  a) impianti elettrici; b) fisica tecnica.
 Roma, 19 maggio 2003
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.
 L'esame  orale  consiste  nella  discussione  di  brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 La    commissione    rilascia    all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
 b) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando  la  copia  autenticata del presente provvedimento, nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza del richiedente  e  che  abbiano  un'anzianita'  di  iscrizione  all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio,  a  mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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