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| Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | CIRCOLARE 19 maggio 2003, n. 1 |  | Contingente di importazione banane - Periodo 1998. |  | 
 |  |  |  | Ritenuto   necessario  apportare  alcuni  chiarimenti  relativi  ad elementi applicativi propri della gestione del contingente tariffario banane,  le  cui  modalita'  di  applicazione  sono  individuate  con Regolamento  (CE)  n.  1442/93 e successive modificazioni, si precisa quanto segue: 1.  La  normativa  comunitaria,  vigente  all'epoca in materia di regime di importazione delle banane nella Comunita' (Regolamento (CE) n.  1442/93,  art. 5) prevedeva che il «quantitativo di riferimento», dopo  essere  stato calcolato e comunicato da parte dell'ex Ministero del  commercio  con l'estero alla Commissione europea, potesse essere modificato  sulla  base  di un coefficiente uniforme di riduzione per ciascuna   categoria  di  operatori  A,  B,  C  (art.  6  del  citato regolamento).
 2. La successione nel tempo dei regolamenti (CE) numeri 2071/97 e 1721/98,  risultati  anche tardivi rispetto alla gestione tecnica del contingente tariffario comunitario, ha comportato l'applicazione, per l'anno   1998,   da   parte   dell'amministrazione,  di  due  diversi coefficienti  di  riduzione  tariffaria  per  ciascuna  categoria  di operatori.   Il   Regolamento   (CE)  n.  1721/98,  nell'abrogare  il precedente  Regolamento  (CE)  n.  2071/97,  ha  stabilito, infine, i coefficienti  definitivi,  determinati  in 0,860438 per gli operatori della categoria A e in 0,527418 per gli operatori della categoria B.
 3. Premesso cio', si precisa che il quantitativo totale di banane importato   a  dazio  agevolato  non  ha  ecceduto,  nel  periodo  di riferimento, il limite del contingente tariffario comunitario.
 4.  Relativamente  al  superamento  della quota specifica 1998, a dazio  agevolato,  calcolato  operatore  per  operatore,  si  precisa altresi'  che  lo  stesso,  nei  casi  in  cui  si e' determinato, e' derivato   unicamente   dalla   tardiva  fissazione  da  parte  della Commissione  europea  del coefficiente definitivo di abbattimento che doveva, ab initio, essere applicato ai dati di riferimento.
 5. Pertanto, i titoli rilasciati, relativi al III trimestre 1998, sono   stati  legittimamente  utilizzati  dagli  operatori  italiani, compresi   tutti   quelli   che  matematicamente  sono  risultati,  a posteriori,   assegnatari   di   quantita',  peraltro  legittimamente importate,   superiori   a  quelle  derivanti  dall'applicazione  del coefficiente di riduzione definitivo per il 1998. Cio' ha comportato, per  il  IV  trimestre, una necessaria compensazione nel rilascio dei titoli,  senza  peraltro  che  cio'  possa  impingere  sul  legittimo affidamento   che   le   imprese,  alla  luce  della  successione  di regolamenti   nel   tempo,   avevano   riposto   sulle   assegnazioni legittimamente ottenute nei primi tre trimestri dell'anno.
 Si precisa inoltre che - riguardo al regime di cessione dei diritti di  importazione  da parte degli operatori «nuovi arrivati» in favore degli  operatori «tradizionali» - la Commissione UE ha dichiarato che il  Regolamento  (CE)  n.  2362/98  «non  comporta  alcun limite alla vendita  ad  un  operatore  tradizionale di un prodotto gia' messo in libera  pratica  o  all'esistenza  di un contratto ancor prima che il prodotto  sia  messo  in libera pratica. Ne consegue che gli obblighi che   incombono  sull'operatore  nuovo  arrivato  sono  l'obbligo  di esecuzione   in   proprio   del   certificato  o  in  alternativa  la possibilita'  di  trasferire il certificato» - previa approvazione di questo Ministero - «ma unicamente ad altro operatore nuovo arrivato».
 Roma, 19 maggio 2003
 Il Direttore generale
 per la politica commerciale
 Teti
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