| Il  comune  di  Fasano  (provincia  di  Brindisi)  ha adottato il 6 marzo  2003  la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis); 1)  di  confermare,  (omissis)  per  l'anno 2003 le seguenti aliquote differenziate:
 a) 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione  principale e relative pertinenze, secondo quanto previsto dall'art.  5, comma 2 del regolamento comunale I.C.I., con detrazione dall'imposta di Euro 103,29;
 b) 5,5 per mille per gli immobili accatastati e riportati sotto le categorie attuali C/1 - C/3 - D/1 - D/2 - D/3;
 c) 7  per  mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli individuati sub lettera a) e b).
 Aumentare  la  detrazione per abitazione principale elevandola da Euro 103,29  a  Euro 206,58 a favore di soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili:
 a) titolari  di  sola  pensione sociale o assegno sociale e che siano  possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con una sola pertinenza;
 b) nel cui nucleo familiare (stato di famiglia) sia presente un soggetto che sia:
 invalido  civile  al  100%  con  pensione  ed  indennita'  di accompagnamento;
 invalido    civile   al   100%   con   sola   indennita'   di accompagnamento;
 invalido civile al 100% con sola pensione;
 cieco totale con pensione ed indennita' di accompagnamento;
 sordomuto  con  pensione ed indennita' di comunicazione e che siano  possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con una sola pertinenza. 2)  di  dare  atto che, per i soggetti passivi di cui al punto 1), il possesso  di  ulteriori unita' immobiiari (fabbricati, terreni e aree fabbricabili),  anche al di fuori del comune di Fasano, comporterebbe l'esclusione  dal  beneficio  dell'agevolazione dell'incremento della detrazione per abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 206,53; 3)  di  fissare, quale ulteriore condizione per poter usufruire delle citate  agevolazioni,  che  il  reddito  complessivo  annuo  lordo, a qualsiasi  titolo  percepito  dal  nucleo  familiare  (es.  pensioni, indennita',  ecc.),  riferito  all'anno  2002,  non  sia  superiore a Euro 10.300,00  con  una  maggiorazione  di  Euro 1.000,00  per  ogni componente del nucleo stesso; 4)  di  stabilire  che coloro che siano in possesso dei requisiti per usufruire  della  gia'  citata  agevolazione,  devono  presentare una apposita  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio, attestante tale possesso,  entro  il  termine  del  31 dicembre 2003 (con riserva, da parte   dell'Ufficio  tributi,  di  poter  richiedere  documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato);
 (Omissis).
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