Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 17 aprile 2003
Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Monika Ihler, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea (Austria), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici

Visti:
la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 319, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamerito acquisito nella Comunita' europea dalla persona sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 319, relativa al detto, del pari sottoindicato titolo di formazione;
Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 319) a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 319);
Rilevato che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato al possesso di una formazione professionale comprendente, nell'altro Paese, un anno di tirocinio post-secondario ed in Italia un ciclo di studi post-secondari di durata pari a quattro anni (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 319);
Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dal titolo professionale; alle attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; all'esperienza professionale posseduta;
Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 15 gennaio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 319, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 319;
Decreta:
1. Il titolo di formazione cosi' composto:
diploma di istruzione secondaria «Zeugnis der Reife für das Lehramt an Volksschulen», conseguito presso la Bundesleherer (innen) bildungsanstalt di Feldkirch (Austria) in data 17 giugno 1967;
titolo di abilitazione all'insegnamento «Lehrbefähigungszeugnis für Volksschulen», conseguito presso la Prufungskommission für das Lehramt an Hauptschule und an Sonderschulen sowie für die Lehrbefähigungsprüfung für Volksschulen di Bregenz (Austria) in data 25 novembre 1969, posseduto da:
cognome: Ihler;
nome: Monika;
nata a: Sulzberg (Austria);
il: 12 agosto 1947;
cittadinanza comunitaria (italiana), comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunita' europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nella scuola elementare.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 14, comma 8, del citato decreto legislativo n. 319, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 17 aprile 2003
Il direttore generale: Criscuoli
 
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