| IL RETTORE 
 Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;
 Visto   lo   statuto  di  quest'Universita',  emanato  con  decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1993 e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto l'art. 37 dello statuto;
 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
 Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
 Vista la delibera del consiglio accademico del 4 febbraio 2003 e il relativo  parere  del  consiglio  di amministrazione, con la quale e' stata approvata la modifica ed integrazione agli articoli 12 e 19 del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia;
 Vista  la  nota  direttoriale  prot.  n. 2650 dell'11 febbraio 2003 inviata al M.I.U.R.;
 Vista  la nota ministeriale prot. n. 765 del 1° aprile 2003, con la quale  il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta di modifica dello statuto;
 Vista  l'urgenza  di  provvedere alla emanazione delle modifiche ed integrazioni apportate;
 Decreta di  emanare  le seguenti modifiche ed integrazioni agli articoli 12 e 19 del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia:
 «Art.  12  (Organizzazione  della  facolta'  di  lingua  e  cultura italiana). - Testo in vigore:
 comma 1: (omissis);
 punto 6):
 6)   corsi   di  diploma  universitario,  di  laurea  e  scuola  di specializzazione:
 a) corso di diploma universitario per l'insegnamento della lingua e  cultura  italiana  destinato  a  cittadini  stranieri  e cittadini italiani  in  possesso  di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari, nei Paesi di origine o di residenza;
 b) corso  di  diploma  universitario per interprete e traduttore, destinato  a  cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;
 c) corso  di  diploma  universitario  in  tecnica  pubblicitaria, destinato  a cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;
 d) corso  di  laurea  in comunicazione internazionale destinato a cittadini  italiani  e  stranieri  in  possesso  del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani;
 e) corso  di laurea in lingua e cultura italiana (L2) destinato a cittadini  italiani  e  stranieri  in  possesso  del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani;
 f) scuola  di  specializzazione  in  didattica dell'italiano come lingua straniera; Proposta di modifica:
 comma 1: (omissis);
 punto 6):
 6)   corsi   di  diploma  universitario,  di  laurea  e  scuola  di specializzazione:
 a) corso di diploma universitario per l'insegnamento della lingua e  cultura  italiana  destinato  a  cittadini  stranieri  e cittadini italiani  in  possesso  di titolo di studio valido per 1'iscrizione a corsi universitari, nei Paesi di origine o di residenza;
 b) corso  di  diploma  universitario per interprete e traduttore, destinato  a  cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;
 c) corso  di  diploma  universitario  in  tecnica  pubblicitaria, destinato  a cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione a corsi universitari italiani;
 d) corso  di  laurea  in comunicazione internazionale destinato a cittadini  italiani  e  stranieri  in  possesso  del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani;
 e) corso  di laurea in lingua e cultura italiana (L2) destinato a cittadini  italiani  e  stranieri  in  possesso  del titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi universitari italiani;
 f)  scuola  di  specializzazione  in didattica dell'italiano come lingua straniera;
 g) corso  di  laurea in comunicazione internazionale, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999;
 h) corso  di  laurea  in tecnica pubblicitaria, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999;
 i) corso  di  laurea  per  l'insegnamento della lingua italiana a stranieri, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999;
 l)  corso  di  laurea per la promozione della lingua italiana nel mondo, istituito a norma del decreto ministeriale n. 509/1999;
 m) corsi di laurea specialistica;
 n) corsi  di  perfezionamento  scientifico  e  di alta formazione permanente  e  ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della   laurea   specialistica,   alla  conclusione  dei  quali  sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.».
 «Art. 19 (Titoli di studio). - Testo in vigore:
 comma 1:
 1. L'Universita' rilascia i seguenti titoli:
 a) certificati  e  diplomi  di  conoscenza  della  lingua e della cultura italiana corrispondenti a ciascuno dei gradi ed indirizzi, al compimento  dei  corsi  di  cui al comma 1, punto 1), lettera a), del precedente   art.   12,  secondo  quanto  stabilito  dal  regolamento didattico di Ateneo;
 b) certificati   o   attestati,   secondo  quanto  stabilito  net regolamento  didattico  di  Ateneo, al compimento dei corsi di cui al punto 1), lettera b), ed ai punti 2), 4), 5), 8) e 9) del primo comma del precedente art. 12;
 c) diploma di specializzazione, al compimento dei corsi di cui al punto 3) del primo comma del precedente art. 12;
 d) diploma universitario, al compimento dei corsi di cui al punto 6) del primo comma del precedente art. 12;
 e) certificati  riconosciuti ai fini dei curricula di universita' di Stati esteri, al compimento dei corsi di cui al punto 7) del primo comma del precedente art. 12;
 f)  certificati  di  conoscenza  della lingua italiana, a seguito degli esami previsti dal penultimo comma del precedente art. 12. Proposta di modifica:
 comma 1:
 1. L'Universita' rilascia i seguenti titoli:
 a) certificati  e  diplomi  di  conoscenza  della  lingua e della cultura italiana corrispondenti a ciascuno dei gradi ed indirizzi, al compimento  dei  corsi  di  cui al comma 1, punto 1), lettera a), del precedente   art.   12,  secondo  quanto  stabilito  dal  regolamento didattico di Ateneo;
 b) certificati   o   attestati,   secondo  quanto  stabilito  nel regolamento  didattico  di  Ateneo, al compimento dei corsi di cui al punto 1), lettera b), ed ai punti 2), 4), 5), 8) e 9) del primo comma del precedente art. 12;
 c) diploma di specializzazione, al compimento dei corsi di cui al punto 3) del primo comma del precedente art. 12;
 d) diploma  universitario,  laurea, laurea specialistica, diploma della  scuola  di  specializzazione,  dottorato  di  ricerca e master universitari di primo e di secondo livello al compimento dei corsi di cui al punto 6) del primo comma del precedente art. 12;
 e) certificati  riconosciuti ai fini dei curricula di universita' di Stati esteri, al compimento dei corsi di cui al punto 7) del primo comma del precedente art. 12;
 f)  certificati  di  conoscenza  della lingua italiana, a seguito degli esami previsti dal penultimo comma del precedente art. 12.».
 Perugia, 6 maggio 2003
 Il rettore: De Vecchi
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