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| Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2003 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 23 aprile 2003, n. 109 |  | "Modifiche   ed  integrazioni  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  5  gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri" |  | 
 |  |  |  | La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1. 1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art.  2.  - (Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri). 1. - L'Amministrazione degli affari esteri e' costituita dagli uffici centrali  del  Ministero  degli  affari  esteri, dalle rappresentanze diplomatiche,  dagli  uffici  consolari  e dagli istituti italiani di cultura;  da  essa  dipendono  gli  istituti  scolastici ed educativi all'estero".
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Nota all'art. 1:
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
 1967,   n.   18,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
 18 febbraio  1967,  n.  44,  S.O.,  reca:  «Ordinamento del
 Ministero degli affari esteri».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  All'articolo  16  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18, e successive modificazioni, il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le  funzioni  di  vice capo di gabinetto, di vice capo servizio e di vice  direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici  di  grado  non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze   di   servizio   possono   essere  incaricati  di  svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione". 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -   Si   riporta  l'art.  16  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.    16    (Conferimento    di    funzioni   presso
 l'amministrazione   centrale). - La  carica  di  Segretario
 generale  e'  conferita  ad un ambasciatore con decreto del
 Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
 Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro degli
 affari esteri.
 Con  le modalita' indicate nel primo comma del presente
 articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
 plenipotenziario  le  funzioni di vice Segretario generale,
 capo   del   cerimoniale   diplomatico   della  Repubblica,
 direttore  generale  ad  eccezione di quello per gli affari
 amministrativi  di  bilancio  ed  il  patrimonio, ispettore
 generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore
 dell'Istituto diplomatico.
 Le  funzioni  di capo di gabinetto sono conferite ad un
 ambasciatore  o  ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di
 vice  capo  del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di
 capo  del  servizio stampa e informazione cui compete anche
 l'incarico  di portavoce del Ministro, di capo del servizio
 del  contenzioso  diplomatico  e  dei trattati, di capo del
 Servizio  storico, archivi e documentazione e di capo delle
 unita'  della segreteria generale sono conferite a Ministri
 plenipotenziari.  Per  esigenze  di servizio possono essere
 incaricati   di   presiedere  temporaneamente  ai  predetti
 servizi anche consiglieri di ambasciata.
 Le  funzioni  di  capo  del  Servizio  del  contenzioso
 diplomatico  e  dei trattati, di capo del Servizio storico,
 archivi  e  documentazione,  nonche'  di  capo dell'ufficio
 legislativo  possono essere temporaneamente conferite ad un
 dipendente  dello  Stato  estraneo  ai  ruoli del Ministero
 degli affari esteri.
 Le  funzioni  di vice direttore generale sono conferite
 ad  un  Ministro  plenipotenziario  in  ciascuna  Direzione
 generale.   Per   esigenze   di   servizio  possono  essere
 incaricati  di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
 consiglieri di ambasciata.
 Le  funzioni  di  vice  capo di gabinetto, di vice capo
 servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono
 conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
 consigliere  d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono
 essere  incaricati  di svolgere temporaneamente le funzioni
 di  vice  capo  servizio  e di vice direttore dell'Istituto
 diplomatico anche consiglieri di legazione.
 Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
 diplomatici   di  grado  non  inferiore  a  consigliere  di
 ambasciata.   Per   esigenze  di  servizio  possono  essere
 incaricati  di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
 consiglieri di legazione.
 Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
 diplomatici  con  il  grado  di  consigliere di legazione o
 segretario di legazione.
 Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari
 di   Stato  e  dei  direttori  generali  sono  conferite  a
 funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
 di legazione.
 Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto,
 sesto,   settimo   e  ottavo  del  presente  articolo  sono
 conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
 Con  il  regolamento  previsto  dall'art. 2 della legge
 28 luglio  1999,  n.  266,  si provvede alla disciplina del
 conferimento  delle  funzioni  indicate  nei  commi quinto,
 settimo,   ottavo   e   nono  del  presente  articolo,  non
 attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 1.  All'articolo  26  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: "e-bis) dei capi servizio; e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico"; b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "I  membri  di  cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo  comma,  in  caso  di  assenza o di impedimento, possono essere sostituiti  dai  rispettivi  funzionari  vicari.  Il  Vice Segretario generale  partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta  materie  oggetto  di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale". 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -   Si   riporta  l'art.  26  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 26 (Consiglio di amministrazione). - Il Consiglio
 di amministrazione e' composto:
 a) del Ministro;
 b) del Segretario generale;
 c) del   capo   del   Cerimoniale  diplomatico  della
 Repubblica;
 d) dei direttori generali;
 e) dell'ispettore  generale  del  Ministero  e  degli
 uffici all'estero;
 e-bis) dei capi servizio;
 e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico;
 f) di  due rappresentanti del personale, da nominarsi
 all'inizio  di  ogni biennio, con le modalita' previste dal
 testo   unico   delle   disposizioni  sullo  statuto  degli
 impiegati civili dello Stato.
 Il  Consiglio  di  amministrazione esercita le seguenti
 funzioni:
 a) designa  i membri delle Commissioni di avanzamento
 di cui all'art. 98;
 b) formula  proposte  per l'organizzazione e i metodi
 di  lavoro  dell'Amministrazione,  per  l'aggiornamento dei
 mezzi    necessari    alla   rapidita',   riservatezza   ed
 economicita' dei servizi;
 c) esprime  parere  sul  calendario,  la  durata ed i
 criteri informativi dei corsi da tenersi durante l'anno per
 assicurare  la  continuita'  dell'azione di formazione e di
 specializzazione del personale;
 d) cura  l'elaborazione  di una relazione annuale sui
 risultati     conseguiti    nell'organizzazione    e    nel
 funzionamento  dell'Amministrazione;  sull'attivita' svolta
 nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione,
 dell'informazione;  sul  reclutamento,  specializzazione  e
 qualificazione,  aggiornamento,  perfezionamento  e impiego
 del  personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel
 nuovo anno;
 e) esprime  il  proprio  avviso su tutte le questioni
 sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;
 f) esercita  le  altre  attribuzioni conferitegli dal
 presente   decreto   e   dalle   leggi  vigenti  in  quanto
 compatibili con il decreto stesso.
 Il  Consiglio  e' presieduto dal Ministro, o per delega
 da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o
 da un direttore generale.
 I  membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed
 e-ter)   del   primo   comma,  in  caso  di  assenza  o  di
 impedimento,   possono  essere  sostituiti  dai  rispettivi
 funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai
 lavori  del  Consiglio  di  amministrazione  quando  tratta
 materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita
 dal Segretario generale.
 Le    funzioni   di   segretario   del   Consiglio   di
 amministrazione  sono  esercitate  da  un funzionario della
 Direzione  generale  del personale di grado non inferiore a
 consigliere di Legazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 1.  La  rubrica  del  titolo  II  della  parte  prima del decreto del Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967, n. 18, e' sostituita dalla seguente: "Titolo   II  -  Rappresentanze  diplomatiche,  uffici  consolari  ed istituti  italiani  di  cultura;  istituti  scolastici  ed  educativi all'estero". |  |  |  | Art. 5. 1.  All'articolo  30  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Gli  uffici  all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che  si  distinguono  in  Ambasciate  e  Legazioni,  denominate negli articoli   seguenti   Missioni   diplomatiche,  e  in  rappresentanze permanenti  presso  Enti  o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari,  che  si  distinguono  in  uffici  consolari  di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura"; b) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: "Gli  istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla  specifica  normativa  che  ne  disciplina  le  attivita'  e  il funzionamento.  Per  quanto  in  questa  non espressamente previsto e regolato  si  applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalita' degli istituti stessi. Gli   istituti   italiani   di   cultura   dipendono  dalle  Missioni diplomatiche  e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge". 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -   Si   riporta  l'art.  30  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.     30     (Classificazione,     istituzione    e
 soppressione). - Gli   uffici  all'estero  comprendono:  le
 rappresentanze   diplomatiche,   che   si   distinguono  in
 Ambasciate  e Legazioni, denominate negli articoli seguenti
 Missioni   diplomatiche,  e  in  rappresentanze  permanenti
 presso  Enti  o  Organizzazioni  internazionali; gli uffici
 consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di
 II categoria; gli istituti italiani di cultura.
 L'istituzione  e  la  soppressione delle rappresentanze
 diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della
 Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
 Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di
 concerto   con   il   Ministro   per   il  tesoro.  Per  le
 rappresentanze  permanenti  presso  Enti  o  Organizzazioni
 internazionali  il  decreto  istitutivo  specifica  la loro
 equiparazione ad Ambasciata o Legazione.
 L'istituzione  e la soppressione degli uffici consolari
 di  I  categoria  sono  disposte con decreto del Presidente
 della  Repubblica  su  proposta del Ministro per gli affari
 esteri,  previo parere del Consiglio di amministrazione, di
 concerto con il Ministro per il tesoro.
 L'istituzione  e la soppressione dei Consolati generali
 e  dei  Consolati di II categoria sono disposte con decreto
 del  Presidente  della  Repubblica su proposta del Ministro
 per  gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei
 Vice  consolati  e  delle Agenzie consolari di II categoria
 sono  disposte  con  decreto  del  Ministro  per gli affari
 esteri.  In citta' sedi di Missione diplomatica non possono
 essere istituiti uffici consolari di II categoria.
 I    decreti   di   istituzione   e   soppressione   di
 rappresentanze  diplomatiche  e  di  uffici  consolari sono
 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 Gli  istituti  italiani  di  cultura  sono  istituiti e
 soppressi   in   base   alla  specifica  normativa  che  ne
 disciplina  le  attivita' e il funzionamento. Per quanto in
 questa  non  espressamente previsto e regolato si applicano
 le norme del presente decreto, se compatibili con la natura
 e le finalita' degli istituti stessi.
 Gli   istituti  italiani  di  cultura  dipendono  dalle
 Missioni  diplomatiche  e  dagli  uffici  consolari secondo
 quanto stabilito dalla legge.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Dopo  l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n. 18, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art.    30-bis.   -   (Sezioni   distaccate   delle   rappresentanze diplomatiche).  1.  -  Per  particolari  esigenze  di  servizio  e di razionalizzazione  della  rete  diplomatico-consolare  possono essere istituite,  con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri   per   il   bilancio   dello   Stato,  sezioni  distaccate  di rappresentanze  diplomatiche  in  Stati diversi da quello dove queste ultime  hanno  sede  ma  compresi  nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche gia' esistenti. Con le stesse modalita' si provvede alla loro soppressione. 2.  L'incarico  di  dirigere in loco una sezione distaccata, la quale dipende   gerarchicamente   e   funzionalmente  dalla  rappresentanza diplomatica competente per territorio, individuata nel decreto di cui al  comma  1,  e'  conferito  nell'ambito  delle  dotazioni organiche esistenti  ad  un  funzionario  diplomatico  di grado non superiore a consigliere  di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri e  accreditato  presso  le  autorita'  locali,  ai  soli fini formali esterni,  con  funzioni  di  incaricato  d'affari ad interim. Il capo della  Missione  diplomatica  mantiene, in conformita' alle norme del diritto  internazionale,  l'accreditamento  come  capo Missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata. 3. Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 101, un posto di organico istituito  presso  la  rappresentanza  diplomatica  da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e delle finanze. Con le stesse modalita' vengono  istituiti  e soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'ambito  delle  risorse  disponibili, posti di organico per altro personale  non  diplomatico  dei  ruoli organici dell'Amministrazione degli  affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'Amministrazione,  nei  limiti  del  contingente di cui all'articolo 152,   puo'   autorizzare   altresi'   l'assunzione  da  parte  della rappresentanza  diplomatica  di impiegati a contratto reclutati nella sede dove e' istituita la sezione e a quest'ultima assegnati. 4.  Il  decreto  che  istituisce  la  sezione distaccata determina il numero  e  la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica   da  cui  la  sezione  dipende,  da  utilizzare  per  le necessita'  di  funzionamento  di  quest'ultima.  Nel decreto vengono altresi'   determinati,  ai  sensi  dell'articolo  171,  i  parametri relativi  alla  sede  dove  viene  istituita  la sezione, ai fini del calcolo  del  trattamento  economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere  la  sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai  sensi e con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 171-bis. Lo stesso decreto dovra' contestualmente indicare le eventuali misure compensative  idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa. 5.  La  sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite  dalla  Missione  diplomatica  da  cui dipende, assicura le funzioni  di  cui  all'articolo  37. Essa svolge altresi' le funzioni consolari di cui all'articolo 39. 6.  La sezione puo' essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici  di altri Stati membri dell'Unione europea o della Commissione europea  eventualmente  disponibili in loco. A tale fine e' stipulata una  convenzione  che prevede l'eventuale corresponsione di un canone di  locazione  e  il  rimborso  diretto  ai  predetti  Stati  o  alla Commissione europea delle spese per il funzionamento della sezione. 7.  Le altre modalita' di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le  attrezzature  di  cui  esse devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". |  |  |  | Art. 7. 1.  All'articolo  31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  le  parole:  "di  un  ufficio all'estero"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari". 
 
 
 Nota all'art. 7:
 -  Si  riporta  l'art.  31,  secondo  comma, del citato
 decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
 18, come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  31  (Composizione  e organizzazione degli uffici
 all'estero). - La composizione, per numero e qualificazione
 del    personale,    e    l'organizzazione    di   ciascuna
 rappresentanza  diplomatica  e di ciascun ufficio consolare
 di  I  categoria sono determinate dall'azione specifica che
 rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area
 a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base
 alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a
 seconda   dei   compiti   da  assolvere.  La  azione  della
 rappresentanza  diplomatica  e  dell'ufficio  consolare  e'
 svolta,  direttamente  o  a  mezzo  del  personale  che  lo
 coadiuva,  dal  funzionario  che vi e' preposto e che, come
 tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari.
 Al  servizio  delle rappresentanze diplomatiche e degli
 uffici  consolari  e'  adibito  esclusivamente personale di
 ruolo  e  a  contratto  dell'Amministrazione  degli  affari
 esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed
 il caso di missione temporanea.
 E'  vietato  il  conferimento  a  titolo  onorifico  di
 incarichi   presso   uffici   all'estero,   di   qualifiche
 diplomatiche  e  consolari e di accreditamenti di qualsiasi
 genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto
 con   decreto   del  Ministro,  su  motivata  proposta  del
 Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.
 Restano  ferme le norme che disciplinano l'assegnazione
 alle   rappresentanze  diplomatiche  di  addetti  militari,
 navali ed aeronautici».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. 1.  All'articolo  45,  primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, dopo le parole: "proteggere gli interessi  nazionali  e  tutelare i cittadini e i loro interessi;" e' inserito il seguente capoverso: "assicurare  gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;". 
 
 
 Nota all'art. 8:
 -   Si   riporta  l'art.  45  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 45 (Funzioni degli uffici consolari). - L'ufficio
 consolare  svolge,  nell'ambito del diritto internazionale,
 funzioni consistenti principalmente nel:
 proteggere  gli  interessi  nazionali  e  tutelare  i
 cittadini e i loro interessi;
 assicurare  gli  adempimenti idonei all'esercizio del
 diritto  di  voto da parte dei cittadini italiani residenti
 all'estero;
 provvedere   alla   tutela  dei  lavoratori  italiani
 particolarmente  per quanto concerne le condizioni di vita,
 di lavoro e di sicurezza sociale;
 favorire  le  attivita'  educative,  assistenziali  e
 sociali  nella  collettivita'  italiana nonche' promuovere,
 assistere,  coordinare  e,  nei  casi previsti dalla legge,
 vigilare  l'attivita'  delle  Associazioni, delle Camere di
 commercio, degli Enti italiani;
 stimolare  nei  modi  piu'  opportuni  ogni attivita'
 economica  interessante l'Italia, curando in particolare lo
 sviluppo degli scambi commerciali;
 sviluppare le relazioni culturali.
 L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto
 internazionale,   le  altre  funzioni  ad  esso  attribuite
 dall'ordinamento  italiano,  in  particolare  in materia di
 stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. 1.  La rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del  Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituita dalla seguente: "Capo V - Scuole e istituti educativi all'estero". |  |  |  | Art. 10. 1.  L'articolo  58  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art.  58.  -  (Rinvio).  1.  -  Per  le  scuole e gli altri istituti educativi   all'estero   si   applicano  le  specifiche  disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento". |  |  |  | Art. 11. 1.  L'articolo  93  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art.  93  (Personale dell'Amministrazione degli affari esteri). 1. - Il  personale  dell'Amministrazione degli affari esteri e' costituito dalla  carriera  diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore,  dalla  dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti  e  disciplinati  dalla  normativa  vigente,  nonche'  dagli impiegati   a   contratto   in   servizio  presso  le  rappresentanze diplomatiche,  gli  uffici  consolari  e  gli  istituti  italiani  di cultura". |  |  |  | Art. 12. 1.  All'articolo  101, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole:  "annessa  al  presente  decreto"  e'  aggiunto  il  seguente periodo:  "Al  fine  di  corrispondere  alle  variabili e contingenti esigenze  funzionali  e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa puo' essere modificata, per quanto concerne i  gradi  di  consigliere  di  ambasciata, consigliere di legazione e segretario   di  legazione,  con  regolamento  da  emanare  ai  sensi dell'articolo  17,  comma  4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purche'  sia  assicurata  l'invarianza  delle  dotazioni  di bilancio previste  a legislazione vigente relative alla dotazione organica dei gradi anzidetti complessivamente considerata". 
 
 
 Nota all'art. 12:
 -   Si  riporta  l'art.  101  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  101  (Funzioni, gradi, dotazione organica). - La
 carriera   diplomatica,  per  la  natura  delle  specifiche
 funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno
 parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, e' retta
 da    un   ordinamento   speciale,   caratterizzato   dalla
 unitarieta' del ruolo, come risulta dal presente decreto.
 I gradi della carriera diplomatica sono:
 ambasciatore;
 ministro plenipotenziario;
 consigliere di ambasciata;
 consigliere di legazione;
 segretario di legazione.
 In   relazione   al   grado   rivestito,  i  funzionari
 diplomatici esercitano:
 a) presso l'amministrazione centrale, le funzioni del
 grado   in   relazione  all'organizzazione  del  Ministero,
 secondo   quanto   previsto  dal  presente  decreto  e  dal
 regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici
 di   livello   dirigenziale  generale  dell'amministrazione
 centrale  del  Ministero  degli  affari  esteri, emanato ai
 sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della legge 23 agosto
 1988, n. 400;
 b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
 consolari,  le funzioni indicate nella tabella 1 annessa al
 presente  decreto.  Il funzionario diplomatico che consegua
 l'avanzamento   al   grado  superiore  puo'  continuare  ad
 esercitare  le  precedenti  funzioni per il tempo richiesto
 dalle esigenze di servizio.
 In  deroga  a quanto stabilito dal terzo comma, lettera
 b) del presente articolo, i funzionari diplomatici, purche'
 compresi   in   ordine   di   ruolo  nei  primi  due  terzi
 dell'organico  del  grado,  possono  essere  destinati, per
 esigenze  di  servizio,  a  coprire  posti  all'estero  cui
 corrispondono  funzioni del grado immediatamente superiore,
 ai  sensi  della tabella 1, in sedi individuate con decreto
 del  Ministro  degli  affari esteri, di concerto con quello
 del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
 fatto  salvo  quanto e' disposto nel successivo sesto comma
 per i capi di rappresentanza diplomatica.
 Con  il  medesimo  decreto  di  cui al quinto comma del
 presente    articolo    sono    altresi'   individuate   le
 rappresentanze  diplomatiche a cui possono essere preposti,
 per  ragioni di servizio, consiglieri d'ambasciata compresi
 nei primi due terzi dell'organico del grado.
 Con  decreto del Ministro degli affari esteri, all'atto
 del   collocamento   a  riposo  puo'  essere  conferito  al
 funzionario  diplomatico,  a  titolo  onorifico,  il  grado
 immediatamente superiore.
 Non  possono  essere  conferiti a persone estranee alla
 carriera   diplomatica   gradi   della  carriera  stessa  e
 qualifiche diplomatiche e consolari, a titolo onorifico.
 La  dotazione  organica  del  personale  della carriera
 diplomatica  e' quella stabilita nella tabella 2 annessa al
 presente decreto. Al fine di corrispondere alle variabili e
 contingenti    esigenze    funzionali    e    di   servizio
 dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa
 puo'  essere  modificata,  per  quanto  concerne i gradi di
 consigliere  di  ambasciata,  consigliere  di  legazione  e
 segretario  di  legazione,  con  regolamento  da emanare ai
 sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della legge 23 agosto
 1988,  n.  400,  purche'  sia assicurata l'invarianza delle
 dotazioni  di  bilancio  previste  a  legislazione  vigente
 relative   alla  dotazione  organica  dei  gradi  anzidetti
 complessivamente considerata.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. 1.  All'articolo  102  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)   al   primo   comma,   lettera   c),   le  parole:  "propedeutico all'avanzamento   al   grado   di   ministro  plenipotenziario"  sono soppresse; b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: "L'Amministrazione  puo'  autorizzare  i  funzionari  diplomatici,  a domanda,  ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per  seguire,  in  Italia o all'estero, studi in materie di interesse per  l'Amministrazione  stessa.  Durante  tale  periodo ai funzionari diplomatici cosi' autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico.  Il  predetto  periodo  viene  considerato  utile  ai fini dell'anzianita' di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento  di  quiescenza.  Il  funzionario  e'  tenuto  a  versare all'Amministrazione  l'importo  dei contributi e delle ritenute a suo carico,   quali  previsti  dalla  legge,  sul  trattamento  economico spettantegli.  Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di dieci funzionari contemporaneamente". 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - Si   riporta   l'art.  102  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.      102      (Formazione     e     aggiornamento
 professionale). - L'amministrazione   degli  affari  esteri
 provvede  alla formazione e all'aggiornamento professionale
 del  personale  diplomatico nel corso dell'intera carriera.
 In particolare, essa organizza per il personale in servizio
 a  Roma  i  seguenti  corsi  collegati alla progressione in
 carriera:
 a) corso di formazione professionale per i funzionari
 diplomatici   in   prova,   della   durata  di  nove  mesi,
 coincidente con il periodo di prova;
 b) corso   di   aggiornamento   per  i  segretari  di
 legazione,  della  durata  complessiva  di almeno sei mesi,
 propedeutico  all'avanzamento  al  grado  di consigliere di
 legazione;
 c) corso   di  aggiornamento  per  i  consiglieri  di
 ambasciata,  della  durata  complessiva di almeno tre mesi,
 [propedeutico   all'avanzamento   al   grado   di  Ministro
 plenipotenziario.].
 I  corsi previsti dal primo comma del presente articolo
 si  svolgono a cura dell'istituto diplomatico, in eventuale
 collaborazione  con  la  scuola  superiore  della  pubblica
 amministrazione  nonche'  con  altre  strutture per la loro
 esecuzione.  Con  decreto  del Ministro degli affari esteri
 sono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento di
 tali   corsi  miranti  ad  assicurare  l'aggiornamento  dei
 funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione agli
 argomenti ritenuti prioritari dall'amministrazione, tramite
 approfondimenti  di  natura  teorica,  nonche' contatti con
 istituzioni,    enti    locali,    settore    privato    ed
 imprenditoriale   e   mezzi  di  informazione.  Durante  lo
 svolgimento dei corsi il personale e' esentato dal servizio
 negli uffici dell'amministrazione.
 L'amministrazione   provvede   ad  organizzare  per  il
 personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate
 attivita'  di  preparazione  ed informazione, di una durata
 complessiva  non  superiore  a  due mesi. Tale personale e'
 autorizzato  ad  assentarsi  dalla  sede estera senza oneri
 aggiuntivi  per l'amministrazione. Con decreto del Ministro
 degli  affari  esteri  sono  stabiliti  i  contenuti  e  le
 modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  previste  nel
 presente  comma  con  la  previsione  in  particolare di un
 periodo  di  approfondimento  tematico  presso la Direzione
 generale   competente   per  il  Paese  o  l'organizzazione
 internazionale  di  destinazione,  nonche'  di contatti con
 istituzioni,   enti   o  centri  di  ricerca  che  trattano
 questioni  rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il Paese
 o l'organizzazione internazionale di destinazione.
 Per  il  personale  diplomatico  che viene richiamato a
 Roma   dal   servizio  all'estero  sono  previste  apposite
 attivita'    di   aggiornamento,   a   cura   dell'istituto
 diplomatico,   sulla   evoluzione   legislativa,  politica,
 economica   e   culturale   in   Italia,   con  particolare
 riferimento  agli  specifici  compiti che il funzionario e'
 chiamato a svolgere presso l'amministrazione centrale.
 L'amministrazione  puo'  inviare,  con  trattamento  di
 missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie
 particolari in Italia o all'estero per la durata massima di
 un  anno.  Possono  essere  destinati  a seguire i predetti
 studi non piu' di dieci funzionari contemporaneamente.
 L'Amministrazione   puo'   autorizzare   i   funzionari
 diplomatici,  a  domanda, ad assentarsi dal servizio per la
 durata  massima  di  un  anno  per  seguire,  in  Italia  o
 all'estero,    studi    in   materie   di   interesse   per
 l'Amministrazione   stessa.   Durante   tale   periodo   ai
 funzionari   diplomatici   cosi'   autorizzati   non  viene
 corrisposto   alcun   trattamento  economico.  Il  predetto
 periodo  viene considerato utile ai fini dell'anzianita' di
 servizio,   del   collocamento  a  riposo  e  del  relativo
 trattamento  di  quiescenza.  Il  funzionario  e'  tenuto a
 versare  all'Amministrazione  l'importo  dei  contributi  e
 delle  ritenute  a  suo carico, quali previsti dalla legge,
 sul  trattamento  economico  spettantegli.  Possono  essere
 autorizzati  ad  assentarsi  a tale titolo dal servizio non
 piu' di dieci funzionari contemporaneamente».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. 1.  All'articolo  107,  primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b)  abbiano  prestato  servizio,  fatta  eccezione  per i funzionari indicati  nella  lettera  c),  per  almeno  quattro anni negli uffici all'estero  o  nelle  delegazioni  diplomatiche  speciali  o,  previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o  presso  Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari   o  commerciali  per  i  funzionari  non  specializzati  e nell'esercizio   di   funzioni   della  specializzazione  per  quelli specializzati;". 
 
 
 Nota all'art. 14:
 -   Si  riporta  l'art.  107  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art. 107 (Promozione a consigliere di legazione). - Le
 promozioni  al  grado  di  consigliere  di  legazione  sono
 effettuate   fra  i  segretari  di  legazione  che  abbiano
 compiuto  un  periodo  complessivo di dieci anni e mezzo di
 servizio  effettivo  nella  carriera diplomatica, nel corso
 del quale:
 a) abbiano  frequentato  con  profitto  il  corso  di
 aggiornamento  di  cui al primo comma, lettera b) dell'art.
 102 del presente decreto;
 b) abbiano  prestato  servizio, fatta eccezione per i
 funzionari  indicati  nella  lettera c), per almeno quattro
 anni   negli   uffici   all'estero   o   nelle  delegazioni
 diplomatiche     speciali    o,    previa    autorizzazione
 dell'Amministrazione,  in  organizzazioni  internazionali o
 presso  Stati  esteri,  di cui almeno due nell'esercizio di
 funzioni  consolari  o  commerciali  per  i  funzionari non
 specializzati    e   nell'esercizio   di   funzioni   della
 specializzazione per quelli specializzati;
 c) abbiano  prestato  servizio,  se specializzati per
 aree  geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati
 nell'area di specializzazione;
 d) abbiano  prestato  servizio  per  almeno un anno e
 mezzo  presso  il Ministero degli affari esteri, gli organi
 costituzionali o le amministrazioni centrali dello Stato;
 e) abbiano  prestato  servizio per almeno due anni in
 sedi  individuate  nel  decreto  del  Ministro degli affari
 esteri previsto dal quinto comma dell'art. 101 del presente
 decreto.
 La  valutazione dei segretari di legazione scrutinabili
 ai   sensi   del  primo  comma  del  presente  articolo  e'
 effettuata  dalla  Commissione  prevista dall'art. 105-bis,
 primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto
 in   particolare   di   quanto   risulta  dalle  schede  di
 valutazione  annuale  di  cui  all'art.  106  del  presente
 decreto,   mediante  l'attribuzione  di  punteggi  numerici
 stabiliti  con  decreto  del  Ministro degli affari esteri,
 sulla base dei seguenti elementi:
 a) le  attitudini e le capacita' professionali, anche
 alla  luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
 assegnati;
 b) la   rilevanza  delle  posizioni  ricoperte  e  le
 circostanze    politico-ambientali,    nonche'   le   altre
 condizioni  qualificanti in cui la prestazione del servizio
 ha   avuto   luogo,  quali  l'assolvimento  di  compiti  di
 particolare    responsabilita'   presso   l'amministrazione
 centrale,   la   titolarita'   di   uffici   consolari,  lo
 svolgimento  di  funzioni vicarie presso uffici all'estero,
 la   permanenza   in   sedi   disagiate  e  particolarmente
 disagiate;
 c) la  valutazione  finale ottenuta a conclusione del
 corso  di  aggiornamento  di cui al primo comma, lettera b)
 dell'art. 102 del presente decreto;
 d) altri    titoli    attinenti    alla   formazione,
 qualificazione,    cultura   professionale   e   conoscenze
 linguistiche;
 e) ogni  altro eventuale elemento utile ai fini della
 valutazione del candidato.
 Nei  limiti dei posti disponibili a norma dell'art. 105
 del  presente  decreto,  conseguono  la promozione al grado
 superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito
 un  punteggio non inferiore a quello minimo determinato con
 il decreto di cui al secondo comma del presente articolo».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. 1.  All'articolo  109  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al  primo  comma,  la  lettera  b)  e' abrogata, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c)  abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o  piu'  delle  seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio,  vice  direttore  dell'Istituto  diplomatico,  capo ufficio presso  l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo  di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso   una   rappresentanza  diplomatica,  capo  di  rappresentanza diplomatica  ai  sensi del sesto comma dell'articolo 101. Ai fini del calcolo  del  biennio,  i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro"; b)  al  secondo  comma, secondo periodo, le parole: "; la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento previsto dal primo comma, lettera c), dell'articolo 102 del presente decreto" sono soppresse. 
 
 
 Nota all'art. 15:
 -   Si  riporta  l'art.  109  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  e
 successive  modificazioni,  come modificato dalla legge qui
 pubblicata:
 «Art.    109    (Nomina    al    grado    di   ministro
 plenipotenziario). - Le   nomine   al   grado  di  ministro
 plenipotenziario  sono  effettuate  fra  i  consiglieri  di
 ambasciata  che  nel loro grado abbiano maturato i seguenti
 requisiti:
 a) abbiano   compiuto   quattro   anni  di  effettivo
 servizio;
 b) (lettera abrogata);
 c) abbiano  svolto  per  un  periodo  complessivo  di
 almeno  due  anni  una o piu' delle seguenti funzioni: vice
 direttore  generale,  vice  capo  servizio,  vice direttore
 dell'Istituto     diplomatico,    capo    ufficio    presso
 l'Amministrazione    centrale   o   altre   Amministrazioni
 pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere
 o  primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica,
 capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma
 dell'art.  101.  Ai fini del calcolo del biennio, i periodi
 svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro.
 Le  nomine  al  grado di ministro plenipotenziario sono
 conferite  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
 previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
 proposta  motivata  del  Ministro  degli  affari esteri. Le
 proposte  devono  tener  conto  di  tutti  gli  elementi di
 valutazione  di  cui l'amministrazione dispone in merito ai
 singoli   funzionari,   ed   in  particolare  dei  seguenti
 elementi:  l'importanza  e  il  modo  di  svolgimento delle
 funzioni  nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel
 grado   rivestito,   con   particolare   riferimento   alla
 titolarita'  degli  uffici  al  Ministero o all'estero e ai
 risultati  conseguiti  rispetto  agli  obiettivi assegnati,
 nonche'   a  sedi,  uffici  e  circostanze  che  richiedano
 particolare  impegno  e  responsabilita';  la  qualita' del
 servizio  prestato,  la  cultura e la personalita' mostrate
 nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte
 funzioni  corrispondenti  al  grado  superiore;  la  durata
 complessiva  e  lo svolgimento della carriera; l'anzianita'
 nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata.
 Questi  elementi  sono presi in considerazione per valutare
 unitariamente  l'eminente  idoneita' alle nuove funzioni di
 ogni candidato.
 Per  formulare  le proposte di cui al secondo comma del
 presente articolo il Ministro degli affari esteri si avvale
 della  Commissione  consultiva  prevista  dal  primo comma,
 lettera  c)  dell'art. 105-bis del presente decreto. A tale
 fine  la  Direzione  generale  del personale trasmette alla
 predetta  Commissione gli elementi informativi e valutativi
 disponibili  in  relazione a tutti i funzionari in possesso
 dei  requisiti di cui al primo comma del presente articolo,
 incluse  le  relazioni biennali di cui all'art. 106-bis del
 presente  decreto.  La commissione a sua volta trasmette al
 Ministro  degli  affari esteri gli elementi significativi e
 rilevanti   della   carriera   di   detti  funzionari,  con
 riferimento  ai  criteri  di  valutazione di cui al secondo
 comma del presente articolo, e indica i funzionari che essa
 considera  i piu' meritevoli di essere nominati al grado di
 ministro  plenipotenziario,  fino  ad un numero massimo due
 volte  superiore rispetto ai posti disponibili. Il Ministro
 degli affari esteri sceglie, in vista della sua proposta al
 Consiglio  dei  Ministri,  fra  tutti i funzionari indicati
 dalla commissione».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. 1. All'articolo 109-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le  nomine  al  grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari  che  abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado". 
 
 
 Nota all'art. 16:
 -  Si  riporta  l'art.  109-bis  del citato decreto del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  109-bis  (Nomina al grado di ambasciatore). - Le
 nomine  al  grado  di  ambasciatore  sono  effettuate fra i
 ministri  plenipotenziari  che abbiano compiuto sei anni di
 effettivo servizio nel loro grado.
 Le  nomine  al grado di ambasciatore sono conferite con
 decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
 deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta
 motivata  del  Ministro  degli  affari  esteri. Le proposte
 devono  tener conto di tutti gli elementi di valutazione di
 cui   l'amministrazione   dispone   in  merito  ai  singoli
 funzionari,   ed  in  particolare  dei  seguenti  elementi:
 l'importanza  e  il  modo di svolgimento delle funzioni nel
 corso   dell'intera   carriera,  e  soprattutto  nel  grado
 rivestito,  con  particolare  riferimento  alla titolarita'
 degli  uffici  al  Ministero  o  all'estero  e ai risultati
 raggiunti  rispetto  agli  obiettivi  assegnati,  nonche' a
 sedi,  uffici  e  circostanze  che  richiedano  particolare
 impegno   e   responsabilita';  la  qualita'  del  servizio
 prestato,  la  cultura e la personalita' mostrate nel corso
 della  carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni
 corrispondenti  al grado superiore; la durata complessiva e
 lo svolgimento della carriera; l'anzianita' nel grado anche
 quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi
 sono  presi  in  considerazione  per valutare unitariamente
 l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di ogni candidato.
 Al  fine  della  formulazione  delle proposte di cui al
 secondo  comma  del  presente  articolo,  il Ministro degli
 affari   esteri   acquisisce  gli  elementi  informativi  e
 valutativi  di  cui  l'amministrazione  dispone, incluse le
 relazioni  biennali  di  cui  all'art. 106-bis del presente
 decreto  in  relazione a tutti i funzionari in possesso dei
 requisiti di cui al primo comma del presente articolo».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. 1.  All'articolo  110  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n. 18, e successive modificazioni, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Ai  fini  dell'applicazione  del quarto comma, si considera servizio all'estero    anche    quello    prestato,    previa   autorizzazione dell'Amministrazione,  presso  organizzazioni  internazionali o Stati esteri". 
 
 
 Nota all'art. 17:
 -   Si  riporta  l'art.  110  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  110 (Avvicendamenti). - I funzionari diplomatici
 vengono destinati ad ogni sede estera per un periodo minimo
 di due anni e uno massimo di quattro anni. Nel caso di sedi
 disagiate o particolarmente disagiate il periodo massimo e'
 ridotto a tre anni.
 I  funzionari diplomatici in servizio in sede disagiata
 o  particolarmente  disagiata possono chiedere di permanere
 nella  sede  per  un  ulteriore  periodo  di un anno fino a
 quattro   anni  complessivi,  purche'  la  richiesta  venga
 presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello
 in  cui  scade  il termine massimo previsto dal primo comma
 del presente articolo.
 (Comma abrogato).
 I   funzionari  diplomatici  non  possono  rimanere  in
 servizio  all'estero  per  piu'  di  otto anni consecutivi,
 detratte  le  interruzioni  di  servizio  fra  sede e sede.
 Successivamente  al  periodo  di  servizio all'estero, essi
 prestano servizio a Roma per un periodo non inferiore a due
 anni.
 Ai   fini   dell'applicazione   del  quarto  comma,  si
 considera servizio all'estero anche quello prestato, previa
 autorizzazione  dell'Amministrazione, presso organizzazioni
 internazionali o Stati esteri.
 Per  esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il
 Ministro  puo' disporre deroghe alle disposizioni contenute
 nel   presente   articolo,   sentito,   per   i   capi   di
 rappresentanza  diplomatica,  il  Consiglio dei Ministri e,
 per  gli  altri  funzionari  diplomatici,  il  consiglio di
 amministrazione».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. 1.  All'articolo 110-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "dei  posti  all'estero  che  devono essere ricoperti nel corso dello stesso  anno" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica". 
 
 
 Nota all'art. 18:
 -  Si  riporta  l'art.  110-bis  del citato decreto del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  110-bis (Assegnazione di posti presso gli uffici
 all'estero). - Con comunicazione diretta a tutti gli uffici
 a   Roma  ed  all'estero,  l'amministrazione  da'  notizia,
 durante   il  mese  di gennaio  di  ogni  anno,  dei  posti
 all'estero  che  devono  essere  ricoperti  nel corso dello
 stesso   anno,   ad   eccezione   di   quelli  di  capo  di
 rappresentanza diplomatica.
 I  posti vengono assegnati ai funzionari che presentino
 la propria candidatura, sulla base dei seguenti criteri:
 a) specifiche  attitudini professionali del candidato
 rispetto al posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla
 eventuale  specializzazione, dalle precedenti esperienze di
 lavoro,  dalla  conoscenza  di  particolari  lingue,  dalla
 qualita' del servizio precedentemente prestato;
 b) esigenza  di  maturare  i  requisiti  previsti per
 l'avanzamento ai gradi superiori;
 c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio;
 d) anzianita' di servizio;
 e) anzianita'  di permanenza presso l'amministrazione
 centrale.
 Qualora  nel corso dell'anno si verifichi la necessita'
 di  coprire  con  urgenza ulteriori posti all'estero, oltre
 quelli  di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo,
 l'amministrazione  ne  pubblicizza la lista e li assegna in
 base ai medesimi criteri indicati nel predetto comma.
 Il  Ministro  degli  affari  esteri,  nel  proporre  al
 Consiglio  dei  Ministri i funzionari da nominare come capi
 delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i funzionari che
 a  suo  giudizio  possiedono  le  qualita'  piu' idonee per
 svolgere il miglior servizio nell'interesse dello Stato.
 Successivamente   alla   delibera   del  Consiglio  dei
 Ministri,  e prima della richiesta di gradimento ai governi
 di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni
 internazionali  presso  le  quali  il  servizio deve essere
 svolto,   il   Ministro   degli   affari   esteri  fornisce
 un'informativa  alle  competenti  commissioni  parlamentari
 circa le nomine deliberate».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. 1.  La  rubrica  del  capo  II  del titolo II della parte seconda del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituita dalla seguente: "Capo II - Personale dell'area funzionale C" |  |  |  | Art. 20. 1.  L'articolo  114  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art.  114.  -  (Funzioni  consolari). 1. - Per esigenze di servizio, sulle   quali  il  Ministro  richiede  il  parere  del  Consiglio  di amministrazione,  al  personale  dell'area  funzionale  C,  posizioni economiche  C3 e C2, possono essere conferite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, funzioni consolari di direzione di consolato   o   di  vice  consolato,  ovvero  funzioni  consolari  di collaborazione presso un consolato generale. 2.  Il personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, puo' essere  destinato ad occupare posti di agente consolare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato". |  |  |  | Art. 21. 1.  All'articolo  152  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18, e successive modificazioni, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le  rappresentanze  diplomatiche,  gli  uffici  consolari  di  prima categoria  e  gli  istituti  italiani  di  cultura  possono  assumere personale  a  contratto  per  le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione   dell'Amministrazione  centrale,  nel  limite  di  un contingente   complessivo  pari  a  2.277  unita'.  Gli  impiegati  a contratto  svolgono  le  mansioni previste nei contratti individuali, tenuto  conto  dell'organizzazione  del lavoro esistente negli uffici all'estero". 
 
 
 Nota all'art. 21:
 -   Si  riporta  l'art.  152  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  e
 successive  modificazioni,  come modificato dalla legge qui
 pubblicata:
 «Art.  152  (Contingente  e durata del contratto). - Le
 rappresentanze  diplomatiche, gli uffici consolari di prima
 categoria  e  gli  istituti  italiani  di  cultura  possono
 assumere  personale  a contratto per le proprie esigenze di
 servizio,    previa   autorizzazione   dell'Amministrazione
 centrale,  nel  limite di un contingente complessivo pari a
 2.277   unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono  le
 mansioni  previste  nei contratti individuali, tenuto conto
 dell'organizzazione   del  lavoro  esistente  negli  uffici
 all'estero.».
 Il   contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a  tempo
 indeterminato,  con  un periodo di prova di nove mesi, alla
 scadenza  del  quale,  sulla base di una relazione del capo
 dell'ufficio,  si  provvede  a  disporre  la  conferma o la
 risoluzione del contratto».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 22. 1.  All'articolo  168  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al  settimo  comma,  primo  periodo,  la parola: "venticinque" e' sostituita  dalle  seguenti: "cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate  dall'articolo  58,  comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni"; b) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Gli   esperti   che   l'Amministrazione  degli  affari  esteri  puo' utilizzare  a  norma  del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili,  non  possono  complessivamente superare il numero  di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo,   con   esclusione   delle  unita'  riservate  da  speciali disposizioni   di   legge  all'espletamento  di  particolari  compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche'   al   contrasto   della  criminalita'  organizzata  e  delle violazioni  in  materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello  Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68". 
 
 
 Note all'art. 22:
 -   Si  riporta  l'art.  168  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  168  (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
 esteri  puo'  utilizzare  negli  uffici  centrali  o  nelle
 rappresentanze  diplomatiche  e negli uffici consolari, per
 l'espletamento   di   specifici  incarichi  che  richiedano
 particolare  competenza  tecnica  e  ai  quali non si possa
 sopperire  con  funzionari  diplomatici,  esperti tratti da
 personale  dello  Stato  o  di Enti pubblici appartenenti a
 carriere direttive o di uguale rango.
 Qualora   per  speciali  esigenze  anche  di  carattere
 tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
 presso  uffici  all'estero  ad esperti tratti dal personale
 dello  Stato  e  da  Enti pubblici, l'Amministrazione degli
 affari  esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
 un  massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
 Amministrazione  purche'  di  notoria  qualificazione nelle
 materie  connesse  con  le funzioni del posto che esse sono
 destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
 possesso  della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
 i   trentacinque  e  i  sessantacinque  anni  e  godere  di
 costituzione  fisica  idonea  ad  affrontare il clima della
 sede   cui   sono   destinate.   All'atto   dell'assunzione
 dell'incarico,   le   persone  predette  prestano  promessa
 solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
 3.  L'incarico  non crea aspettativa di impiego stabile ne'
 da'  diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
 alcun genere.
 L'esperto   inviato   in  servizio  presso  un  ufficio
 all'estero,  a  norma dei precedenti commi, occupa un posto
 espressamente    istituito,   sentito   il   consiglio   di
 amministrazione,   ai  sensi  dell'art.  32,  nell'organico
 dell'ufficio  stesso,  in corrispondenza, anche ai fini del
 trattamento  economico,  a  quello di primo segretario o di
 consigliere  o  di primo consigliere, nel limite massimo di
 otto  posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
 in  loco  la  qualifica  di  addetto  per il settore di sua
 competenza.  Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero si
 osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
 e   170   in   quanto   applicabili,  dell'art.  148  e  le
 disposizioni della parte terza per essi previste.
 Resta   fermo  il  posto  corrispondente  ai  fini  del
 trattamento   economico  a  quello  di  primo  consigliere,
 attualmente  ricoperto  dai  singoli  interessati,  sino al
 termine  definitivo  del loro incarico, nonche' il posto di
 pari  livello  gia'  istituito per gli esperti regionali di
 cui  all'art.  58  della  legge  6 febbraio  1996, n. 52, e
 successive modificazioni.
 Gli   incarichi   di  cui  al  presente  articolo  sono
 conferiti  con  decreto del Ministro per gli affari esteri,
 sentito  il  Consiglio di amministrazione del Ministero, di
 concerto  con il Ministro per il tesoro e, per il personale
 di  altre  Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
 Ministro   competente   o  vigilante.  Gli  incarichi  sono
 biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
 incarichi  purche',  nel  complesso,  non superino gli otto
 anni.  Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
 giudizio del Ministro per gli affari esteri.
 Gli  esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato sono
 collocati   fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste  dai
 rispettivi ordinamenti.
 Gli  esperti  tratti dal personale dello Stato, inviati
 ad   occupare   un  posto  di  organico  in  rappresentanze
 permanenti  presso  organismi  internazionali,  non possono
 superare  il  numero  di  cinquantuno,  comprese le quattro
 unita'   fissate   dall'art.   58,  comma  2,  della  legge
 6 febbraio  1996,  n.  52,  e  successive modificazioni. Il
 Ministro  per  gli  affari  esteri  puo'  chiedere  che  il
 Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale metta a
 disposizione  dell'Amministrazione degli affari esteri fino
 a  dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
 non  inferiore  a  direttore  di  sezione  o equiparato, in
 posizione  di  fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
 sensi del presente articolo.
 Gli  esperti  che l'Amministrazione degli affari esteri
 puo'  utilizzare  a norma del presente articolo, nei limiti
 delle   risorse   finanziarie   disponibili,   non  possono
 complessivamente  superare  il numero di novantadue, di cui
 quattro  da  destinare  a  posti  di  addetto agricolo, con
 esclusione  delle unita' riservate da speciali disposizioni
 di  legge  all'espletamento di particolari compiti relativi
 alla   tutela   dell'ordine   pubblico  e  della  sicurezza
 nazionale   nonche'   al   contrasto   della   criminalita'
 organizzata  e  delle  violazioni  in  materia  economica e
 finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
 europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
 2001, n. 68.
 Le  disposizioni del presente articolo non si applicano
 al  personale  comandato  o collocato fuori ruolo presso il
 Ministero   degli   affari   esteri   in  virtu'  di  altre
 disposizioni  ne'  a  quello inviato all'estero in missione
 temporanea».
 -  La  legge  6 febbraio  1996, n. 52, pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  10 febbraio  1996,  n. 34, S.O., reca:
 «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
 legge comunitaria 1994». Si trascrive l'art. 58, comma 2:
 «2.  Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno
 parte   quattro   funzionari  regionali  e  delle  province
 autonome  nominati  dal  Ministero  degli  affari esteri su
 designazione  della Conferenza dei presidenti delle regioni
 e  delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati
 in  servizio  presso  la  Rappresentanza  permanente presso
 l'Unione   europea.  Presso  la  Rappresentanza  permanente
 presso  l'Unione  europea e' istituito, con le procedure di
 cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
 5 gennaio  1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel
 ruolo  degli esperti di cui all'art. 168 del citato decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  18 del 1967, cui e'
 assegnato,  in  posizione  di  fuori  ruolo, un funzionario
 della  carriera  direttiva  appartenente  ai  ruoli  di una
 regione  o  provincia  autonoma, designato dalla Conferenza
 dei  presidenti  delle  regioni  e delle province autonome.
 Tale  ulteriore  posto  conferma  quello  gia' istituito ai
 sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n.
 491,   abrogata   dal  comma  1  dell'art.  1  del  decreto
 legislativo  4 giugno  1997,  n. 143, con la posizione e le
 funzioni originariamente stabilite.»
 -   Il   decreto  legislativo  19 marzo  2001,  n.  68,
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71,
 S.O., reca «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia
 di  finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000,
 n. 78». Si trascrive l'art. 4:
 «Art. 4 (Attivita' internazionale a tutela del bilancio
 dello  Stato  e  dell'Unione  europea). - 1. Il Corpo della
 Guardia  di finanza promuove e attua, fermo restando quanto
 previsto  dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica    5 gennaio   1967,   n.   18,   e   successive
 modificazioni,  nonche'  dalla legge 1 aprile 1981, n. 121,
 per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia
 in  materia  di  ordine  e  di sicurezza pubblica, forme di
 cooperazione   operativa,  a  livello  internazionale,  con
 organismi   collaterali  esteri,  per  il  contrasto  delle
 violazioni  in materia economica e finanziaria a tutela del
 bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
 2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e per lo
 svolgimento  di  attivita'  di  supporto  e  consulenza  in
 materia  economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di
 finanza  puo'  destinare,  fuori  dal territorio nazionale,
 secondo  le procedure e le modalita' previste dall'art. 168
 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
 n.   18,   proprio   personale,   che  operera'  presso  le
 rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici  consolari, in
 qualita' di esperti.
 3.  A  tali  fini il contingente previsto dall'art. 168
 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
 n.  18,  e'  aumentato  di  una  quota  di  dodici  unita',
 riservata agli esperti del Corpo.
 4.  Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, il
 Corpo  della  Guardia  di  finanza  puo'  destinare, con il
 trattamento  di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei
 limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di bilancio, proprio
 personale  anche  presso  le  sedi istituzionali competenti
 nella  materia  di cui al comma 1, in ambito internazionale
 ed europeo.
 5.  All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e
 3   del  presente  articolo  si  provvede  con  le  risorse
 finanziarie previste dall'art. 8 della legge 31 marzo 2000,
 n. 78».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 23. 1.  All'articolo  180  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il  personale  in  servizio  all'estero conserva, durante il congedo ordinario  di  cui  all'articolo  143  e in corrispondenza dei giorni maturati  a  tale  titolo  dopo  l'assunzione in servizio all'estero, l'indennita' personale"; b) il quarto comma e' abrogato. 
 
 
 Nota all'art. 23:
 -  Si  riporta  l'art.  180  del decreto del Presidente
 della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, come modificato
 dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  180  (Trattamento  economico  durante il congedo
 ordinario). - Il personale in servizio all'estero conserva,
 durante  il  congedo  ordinario  di  cui  all'art. 143 e in
 corrispondenza  dei  giorni  maturati  a  tale  titolo dopo
 l'assunzione    in    servizio   all'estero,   l'indennita'
 personale.
 In  caso  di  cumulo di congedi, l'indennita' personale
 compete per intero per un periodo non eccedente due congedi
 annuali  calcolati  nella  misura  prevista dall'art. 143 e
 viene ridotta ad un terzo per l'ulteriore periodo.
 L'indennita'  personale  compete  inoltre per intero, e
 per non piu' di una volta all'anno, per il periodo di tempo
 corrispondente  ai  giorni  di viaggio per andare e tornare
 dall'Italia.  Tale  periodo  e' stabilito per ogni sede con
 decreto  del Ministro per gli affari esteri di concerto con
 il Ministro per il tesoro.
 (Comma abrogato)».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24. 1.  Dopo l'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' inserito il seguente: "Art.  211-bis.  - (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di  gestione).  1. - Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attivita'  di controllo e di ricognizione previste dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367,  il  direttore  dell'Agenzia  del  demanio dispone uno specifico intervento  di  verifica,  d'intesa  con  i  dirigenti dei competenti uffici  delle  Amministrazioni  istituzionalmente tenute alla cura di interessi  di  rilievo  internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari  da  concedere  in  uso  ad  enti  o  associazioni per lo svolgimento  di  attivita'  di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali e per la prestazione di servizi  sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalita', al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo   del   predetto  uso  in  conformita'  ai  parametri  di  cui all'articolo  1,  comma  1,  della  legge  11  luglio 1986, n. 390, e successive  modificazioni. Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede   altresi'   a  determinare  le  condizioni  occorrenti  per assicurare   il  vincolo  di  autosufficienza  della  gestione  delle consistenze concesse in uso". 
 
 
 Note all'art. 24:
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio
 1998,   n.   367,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
 23 ottobre  1998,  n. 248, reca: «Regolamento recante norme
 per   la  semplificazione  del  procedimento  di  presa  in
 consegna  di  immobili  e  compiti  di  sorveglianza  sugli
 immobili  demaniali  di  cui  al n. 6 dell'allegato 1 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59.»
 -  La  legge  11 luglio  1986, n. 390, pubblicata nella
 Gazzetta   Ufficiale   24 luglio   1986,   n.   170,  reca:
 «Disciplina  delle  concessioni  e  delle locazioni di beni
 immobili  demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di
 enti    o   istituti   culturali,   degli   enti   pubblici
 territoriali,  delle  unita'  sanitarie  locali,  di ordini
 religiosi e degli enti ecclesiastici.». Si trascrive l'art.
 1, comma 1:
 «1.   L'Amministrazione   finanziaria   puo'   dare  in
 concessione  o  locazione,  per  la  durata  di  non  oltre
 diciannove  anni,  beni  immobili  demaniali o patrimoniali
 dello  Stato,  non  suscettibili  anche  temporaneamente di
 utilizzazione per usi governativi:
 a)  a  istituzioni  culturali  indicate nella tabella
 emanata  con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica
 6 novembre 1984, n. 834;
 b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro
 delle  finanze,  da emanarsi sentito il Ministro per i beni
 culturali   e   ambientali,  che  fruiscono  di  contributi
 ordinari   previsti   dalle   vigenti  disposizioni  e  che
 perseguono   esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse
 culturale;
 b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte
 nei registri nazionale e regionali;
 c)  ad  altri  enti  o  istituti  o  a  fondazioni  o
 associazioni    riconosciute,    istituiti   o   costituiti
 successivamente   data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta
 Ufficiale    del    predetto    decreto,   che   perseguono
 esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse  culturale e
 svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
 un programma almeno triennale;
 c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di
 volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che
 perseguono  rilevanti  finalita' culturali o umanitarie. Le
 concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e
 stipulate  per un canone ricognitorio annuo non inferiore a
 lire  centomila  e  non superiore al 10 per cento di quello
 determinato,   sentito   il   competente   ufficio  tecnico
 erariale,  sulla  base  dei valori in comune commercio. Gli
 immobili  devono  essere  destinati  a  sede  dei  predetti
 soggetti  o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro
 attivita' istituzionali o statutarie.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 25. 1.  All'articolo  274  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967, n. 18, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "I  funzionari  collocati  fuori  ruolo  ai sensi del primo comma nei limiti  delle  risorse  disponibili non possono superare il numero di trenta;  in  tale  numero  non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni". 
 
 
 Nota all'art. 25:
 -   Si  riporta  l'art.  274  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.   274   (Collocamento  fuori  ruolo).  -  Per  il
 disimpegno    di    funzioni   attinenti   alle   relazioni
 internazionali  e all'internazionalizzazione delle imprese,
 nonche'  di  rilevante  interesse  per  il  Ministero degli
 affari  esteri,  i  funzionari  della  carriera diplomatica
 possono  essere  collocati  fuori ruolo, nel rispetto delle
 relative  autonomie  organizzative,  presso il Senato della
 Repubblica  e  la  Camera  dei  deputati, la Presidenza del
 Consiglio  e  gli altri Ministeri, e presso le regioni e le
 citta'  metropolitane,  come  definite  dall'art.  18 della
 legge  8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, a
 seguito  di concertazione e richiesta da parte dei predetti
 enti  territoriali.  Si  applicano  le  procedure  previste
 dall'art.  58  del  testo  unico  approvato con decreto del
 Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3,  e
 successive modificazioni.
 I  funzionari  collocati fuori ruolo ai sensi del primo
 comma  nei  limiti  delle  risorse  disponibili non possono
 superare  il  numero  di  trenta;  in  tale numero non sono
 compresi  i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai
 sensi di altre disposizioni».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 26. 1.  La  tabella  A  di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo  5  del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge. 
 
 
 Nota all'art. 26:
 -  Si trascrive l'art. 171, comma 2, del citato decreto
 del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
 «2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
 a) dall'indennita'  base  di cui all'allegata tabella
 A;
 b) dalle  maggiorazioni  relative  ai  singoli uffici
 determinate  secondo  coefficienti  di sede da fissarsi con
 decreto  del  Ministro degli affari esteri, di concerto con
 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
 economica  sentita  la  commissione  di  cui  all'art. 172.
 Qualora  ricorrano  esigenze  particolari,  possono  essere
 fissati  coefficienti  differenti  per  i  singoli posti di
 organico in uno stesso ufficio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 27. 1.  In  ragione  delle  attivita'  di rappresentanza svolte presso il circolo  del  Ministero  degli  affari  esteri, anche in relazione al semestre  di presidenza italiana dell'Unione europea, e' accordato al circolo  stesso  un  contributo straordinario pari a 350.000 euro per l'anno 2003. 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 1, pari a 350.000 euro  per  l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |  |  |  | Art. 28 1.  All'articolo  3  del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.  La  materia  relativa  all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede e' disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri". 
 
 
 Nota all'art. 28:
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
 1991,  n.  306,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229
 del  30 settembre  1991,  reca: «Regolamento concernente la
 residenza  in  sede dei familiari di dipendenti in servizio
 all'estero.»  Si  riporta  l'art.  3, come modificato dalla
 legge qui pubblicata:
 «Art.  3.  -  1. Secondo le disposizioni dell'art. 174,
 comma  quarto,  del decreto del Presidente della Repubblica
 5 gennaio  1967,  n.  18,  gli  aumenti  per  situazione di
 famiglia  previsti  dall'art.  173 dello stesso decreto non
 sono  pagabili  fino  al  giorno  in  cui ciascun familiare
 raggiunge    nella    sede    di   servizio   il   titolare
 dell'indennita'.   Quest'ultimo  deve  presentare  apposita
 domanda   per  ottenere  gli  aumenti,  dichiarando  che  i
 familiari  a  cui  gli  aumenti si riferiscono risiederanno
 stabilmente nella sede.
 2.  La materia relativa all'accertamento dei periodi di
 effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede
 e'  disciplinata  con  decreto  del  Ministro  degli affari
 esteri».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 29. 1.  All'articolo  17, comma 8, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.  85,  le  parole:  "Nei primi sei anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "Nei primi dieci anni successivi". 
 
 
 Nota all'art. 29:
 -   Il   decreto  legislativo  24 marzo  2000,  n.  85,
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2000, n. 85,
 reca:   «Riordino   della  carriera  diplomatica,  a  norma
 dell'art.  1  della  legge  28 luglio  1999,  n.  266.». Si
 riporta   l'art.   17,  come  modificato  dalla  legge  qui
 pubblicata:
 «Art.  17  (Norme di attuazione, transitorie e di prima
 applicazione).  -  1. Fino  all'emanazione  del regolamento
 previsto  dal  primo comma dell'art. 99-bis del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 introdotto  dall'art.  1  del presente decreto, continua ad
 applicarsi   il  regolamento  concernente  il  concorso  di
 ammissione  alla carriera diplomatica contenuto nel decreto
 del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252,
 e successive modificazioni.
 2.  Alla  spesa  relativa  all'incremento dell'organico
 della  carriera  diplomatica,  disposto  dall'art.  101 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
 18,  come  sostituito  dall'art. 2 del presente decreto, si
 provvede  con  gli stanziamenti previsti dall'art. 1, comma
 1,  lettera c), dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 19 della
 legge 28 luglio 1999, n. 266.
 3.  Le  posizioni  soprannumerarie  che  alla  data  di
 entrata  in  vigore  del presente decreto ancora sussistono
 nei  gradi di Ministro plenipotenziario di seconda classe e
 di  consigliere  d'ambasciata  a norma della legge 4 agosto
 1989, n. 285, sono riassorbite per effetto degli incrementi
 delle dotazioni organiche disposti dal presente decreto.
 4.  Nel  corso  dell'anno  in  cui  entra  in vigore il
 presente  decreto  le  nomine ai gradi di ambasciatore e di
 Ministro plenipotenziario vengono effettuate in deroga alle
 disposizioni  contenute  nel  terzo  comma,  lettera  a), e
 quarto comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della
 Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art.
 5 del presente decreto.
 5.  Fino  all'emanazione  del  regolamento previsto dal
 primo  comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della
 Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art.
 7  del  presente decreto, da effettuarsi entro ventiquattro
 mesi   dall'entrata   in   vigore   del  presente  decreto,
 continuano  ad  applicarsi  le  norme vigenti in materia di
 valutazione periodica dei funzionari diplomatici.
 6.  Le  relazioni  previste  dal  primo comma dell'art.
 106-bis   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 5 gennaio  1967,  n.  18,  come  introdotto dall'art. 7 del
 presente decreto, che, in virtu' del decreto del Presidente
 della  Repubblica  27 luglio  1995,  n.  377,  abrogato dal
 presente decreto, avrebbero dovuto essere redatte nel corso
 degli  anni  2000 e 2001, saranno acquisite rispettivamente
 alle date del 31 dicembre 2000 e 31 dicembre 2001.
 7. In deroga al primo comma, lettere a) e b), dell'art.
 107  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
 1967,  n.  18,  come  sostituito  dall'art.  8 del presente
 decreto,  i  funzionari  diplomatici  gia' in servizio alla
 data  del 31 dicembre 1998 possono essere promossi al grado
 di  consigliere  di legazione se hanno compiuto nove anni e
 mezzo  di  servizio effettivo nella carriera diplomatica ed
 anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di
 cui  al  primo comma, lettera b), dell'art. 102 del decreto
 del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
 sostituito  dall'art.  3  del  presente decreto. Peraltro i
 funzionari  che  hanno conseguito la promozione al grado di
 consigliere di legazione senza aver frequentato il predetto
 corso   sono   tenuti  a  seguire,  entro  tre  anni  dalla
 promozione  stessa,  un  apposito corso di aggiornamento di
 durata semestrale organizzato dall'Istituto diplomatico.
 8. Nei  primi  dieci  anni  successivi  all'entrata  in
 vigore  del  presente  decreto  non  si  applicano, per gli
 avanzamenti  ai gradi superiori, i requisiti previsti dalle
 seguenti norme:
 a) primo comma, lettera b), dell'art. 108 del decreto
 del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
 sostituito  dall'art.  9  del  presente decreto, per quanto
 riguarda    la   promozione   al   grado   di   consigliere
 d'ambasciata;
 b) primo  comma,  lettere  b) e c), dell'art. 109 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
 18,  come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, per
 quanto   riguarda   la   nomina   al   grado   di  Ministro
 plenipotenziario.
 9.  Nei  primi due anni successivi alla data di entrata
 in  vigore  del  presente  decreto  le  nomine  al grado di
 ambasciatore  sono  effettuate  fra  i  funzionari che alla
 predetta    data    rivestono    il   grado   di   Ministro
 plenipotenziario di prima classe.
 10.  I  funzionari diplomatici che alla data di entrata
 in  vigore  del  presente  decreto  si  trovano collocati a
 disposizione per lo svolgimento di un incarico speciale, ai
 sensi  del  secondo  comma  dell'art.  111  del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, quale
 vigeva  anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 13
 del  presente  decreto,  permangono  nella stessa posizione
 fino  alla conclusione dell'incarico o fino alla revoca del
 collocamento   a   disposizione.  Fintanto  che  permangano
 funzionari  collocati a disposizione con incarico speciale,
 il   numero  massimo  dei  funzionari  che  possono  essere
 collocati  fuori  ruolo  ai sensi dell'art. 274 del decreto
 del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
 sostituito dall'art. 15 del presente decreto, e' ridotto di
 tante  unita'  quanti  sono i funzionari ancora collocati a
 disposizione.
 11.  Per  la  determinazione del trattamento economico,
 disciplinato  dall'art.  112,  del  decreto  del Presidente
 della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, come sostituito
 dall'art. 14 del presente decreto, si provvede a utilizzare
 le  risorse  disponibili in funzione del riequilibrio delle
 retribuzioni  della  carriera diplomatica rispetto a quelle
 della  dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando
 ogni  eventuale  sperequazione.  L'indennita'  di posizione
 spettante  in  base  alla  legge 2 ottobre 1997, n. 334, e'
 assorbita  nella  componente stipendiale di base, per tutti
 gli   appartenenti   allo   stesso   grado  della  carriera
 diplomatica».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 30. 1.  Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: a) parte prima: l'articolo 4; il capo VI del titolo II; b) parte seconda: la lettera b) del primo comma dell'articolo 108; il terzo  comma  dell'articolo  110; gli articoli 115, 116 e 117; i capi III, IV e V del titolo II; il titolo III; il titolo V; c)  parte  terza:  dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui  all'articolo 31 della presente legge, gli articoli 199, 200, 201 e 202. 2. Fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della   presente  legge,  all'articolo  99-bis,  primo  comma,  terzo periodo,  del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.   18,   le   parole:  "il  superamento  degli  appositi  corsi  di preparazione   organizzati   dall'Istituto  diplomatico  o  da  altri istituti individuati dal regolamento stesso" sono soppresse. 
 
 
 Note all'art. 30:
 -  Si  riporta  l'art.  108,  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  108  (Promozione  al  grado  di  consigliere  di
 ambasciata).  -  Le  promozioni  al grado di consigliere di
 ambasciata  sono  effettuate fra i consiglieri di legazione
 che nel loro grado abbiano maturato i seguenti requisiti:
 a) abbiano   compiuto   quattro   anni  di  effettivo
 servizio;
 b) (lettera abrogata).
 Con   decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  si
 provvede  all'identificazione  delle aree geografiche e dei
 settori  di  attivita'  ai fini dell'applicazione del primo
 comma, lettera b) del presente articolo.
 La    valutazione    dei   consiglieri   di   legazione
 scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo
 e' effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis,
 primo  comma,  lettera  b)  del  presente  decreto,  ed  e'
 espressa   in  forma  sintetica  e  senza  applicazione  di
 coefficienti  numerici.  Essa  tiene  conto,  alla  luce in
 particolare  di  quanto risulta dalle schede di valutazione
 annuale  di  cui  all'art.  106 del presente decreto, della
 qualita'  del  servizio  prestato,  degli incarichi svolti,
 dell'eventuale  responsabilita'  di  uffici  al Ministero o
 reggenza  di  uffici  all'estero,  dei risultati conseguiti
 rispetto   agli   obiettivi   assegnati,  delle  condizioni
 politico-ambientali  in  cui  il  servizio e' stato svolto,
 della cultura, nonche' della personalita' del funzionario e
 della  sua  attitudine  a  ricoprire  le funzioni del grado
 superiore.».
 - Il   testo  dell'art.  110  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  5  gennaio 1967, n. 18, come
 modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' riportato nella
 nota all'art. 17.
 - Si  trascrivono  gli articoli 199, 200, 201 e 202 del
 citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 gennaio
 1967, n. 18:
 «Art.  199  (Trasporto bagagli, mobili e masserizie). -
 Per  il  trasporto  degli effetti, comprensivi di bagaglio,
 mobili  e  masserizie,  spetta  al  personale trasferito il
 pagamento  delle  spese per il trasporto di kg 1000 nonche'
 di  kg  500  per ciascun familiare a carico e di kg 250 per
 ogni  domestico  per il quale il personale abbia diritto al
 pagamento  delle  spese  di  viaggio.  Il  complesso  degli
 effetti  pertinenti al personale e al nucleo familiare puo'
 essere  spedito  in  una  o  piu' volte e indipendentemente
 dalla  partenza  dei  singoli  membri  del  nucleo  stesso.
 Qualora  il  viaggio  di  taluno  dei componenti del nucleo
 stesso  non  abbia  piu'  luogo, non si procede al recupero
 della  somma  eventualmente  spesa  per  la  spedizione del
 quantitativo  degli  effetti  spettanti  per la persona non
 trasferitasi.
 Spetta  altresi'  il  pagamento delle spese relative al
 trasporto  di  effetti oltre i quantitativi di cui al primo
 comma, nei seguenti limiti:
 kg  400  per  i  funzionari  aventi  grado  di  primo
 segretario   di  legazione  e  segretario  di  legazione  o
 equiparato,  nonche'  per  il personale della VII qualifica
 funzionale o superiore;
 kg  800  per i funzionari aventi grado di consigliere
 di ambasciata o di consigliere di legazione o equiparato;
 kg  1.200 per i funzionari aventi grado non inferiore
 a  ministro  plenipotenziario  di II classe o equiparato, i
 funzionari   con   incarico   di  ministro  e  di  ministro
 consigliere  presso  le  rappresentanze  diplomatiche  e  i
 titolari di consolati generali di prima classe;
 kg    2.000   per   i   capi   delle   rappresentanze
 diplomatiche.
 I   quantitativi   indicati  nei  precedenti  commi  si
 intendono  al  netto di imballaggio. L'imballaggio non puo'
 superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti.
 Qualora  i  documenti  di  spedizione indichino, invece del
 peso,  il  volume, un metro cubo si considera equivalente a
 kg. 150.
 Gli  effetti  sono spediti nei viaggi per ferrovia come
 bagaglio-presso o con altro sistema di spedizione.
 Nelle  spese di trasporto sono comprese anche quelle di
 imballaggio  e del relativo materiale e quelle per la presa
 e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico o
 lo   scarico  lungo  l'itinerario,  ogni  altra  operazione
 necessaria  per  la  spedizione, il trasporto e il recapito
 degli  effetti  nonche' l'eventuale magazzinaggio fino a un
 massimo di trenta giorni.
 E'   pagata  l'assicurazione  per  il  trasporto  degli
 effetti  per  i  tragitti  fuori  del  territorio nazionale
 secondo   i  massimali  da  stabilirsi  periodicamente  con
 decreto  del Ministro per gli affari esteri di concerto con
 il Ministro per il tesoro.
 Nei  limiti  di  peso fissati nel presente articolo, le
 spedizioni possono essere effettuate da qualunque localita'
 in  Italia  alla sede di servizio e viceversa. In occasione
 di  trasferimento  da  una  ad  altra sede all'estero, puo'
 essere  effettuata  fino ad un terzo del peso consentito la
 spedizione  di  effetti  da  e  per  qualunque localita' in
 Italia.
 Compete  inoltre  il pagamento delle spese di trasporto
 di una autovettura.
 Il  Ministero  puo'  predisporre,  secondo condizioni e
 modalita'  da  stabilire con apposito decreto, una lista di
 societa'  di  trasporti internazionali da abilitare ai fini
 dell'ammissibilita'  della  richiesta di rimborso di cui al
 primo comma.
 Qualora   dipendenti   fra   loro   coniugati   vengano
 trasferiti  allo  stesso  ufficio  all'estero  o  ad uffici
 ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le
 date  di  assunzione di servizio nella sede sia inferiore a
 centottanta  giorni,  il  pagamento  delle  spese di cui al
 comma  primo,  e'  corrisposto soltanto ad uno di essi, con
 gli  aumenti  che  spetterebbero qualora il coniuge fosse a
 carico.
 Art. 200 (Trasporto per aereo o automezzo). - Qualora i
 trasporti  di  cui  all'articolo  precedente  avvengano per
 aereo  o  per  automezzo  la  spesa  relativa e' pagata nei
 limiti  di  quella occorrente per il trasporto con il mezzo
 ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o
 marittimo,  la  spesa  relativa  ai  trasporti  per aereo o
 automezzo  e' pagata nei limiti di quella occorrente per il
 mezzo meno costoso esistente.
 L'Amministrazione  puo'  autorizzare il pagamento delle
 spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e
 dei  familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di
 30 kg per il dipendente e di 15 kg per ciascun familiare in
 eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. I predetti
 limiti sono elevati rispettivamente a 50 kg e a 25 kg per i
 funzionari   di   grado  non  inferiore  a  consigliere  di
 Legazione o equiparato.
 Art. 201 (Limiti di spesa). - Al personale che sostenga
 per  se', i familiari a carico e i domestici, nonche' per i
 trasporti  di cui all'art. 199, spese maggiori o diverse da
 quelle  previste  dal  presente  titolo,  l'ammontare delle
 spese stesse e' corrisposto nei limiti stabiliti dal titolo
 medesimo.
 Art.  202  (Disposizioni amministrative e contabili). -
 La   scelta  dei  percorsi  per  i  viaggi  del  dipendente
 trasferito  nonche'  dei familiari a carico e dei domestici
 e' soggetta ad approvazione da parte del Ministero.
 Gli  impegni  relativi  alle  spese per i viaggi di cui
 agli articoli da 191 a 200 sono assunti, per il dipendente,
 all'atto dell'emanazione del decreto, e della comunicazione
 della  decisa  partenza  o  dell'effettuata  partenza.  Gli
 impegni  relativi  alle  spese di viaggio per i familiari a
 carico  ed  i  domestici  ed  eventualmente  alle  spese di
 spedizione   degli   effetti  sono  assunti  nell'esercizio
 finanziario  dell'anno  in  cui  il dipendente dichiara che
 avranno luogo i viaggi e le spedizioni.».
 - Si  riporta  l'art.  99-bis,  del  citato decreto del
 Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  99-bis  (Accesso alla carriera diplomatica). - I
 requisiti  per  la partecipazione al concorso di ammissione
 alla   carriera   diplomatica,   nonche'  le  modalita'  di
 svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della
 commissione  giudicatrice sono stabiliti con regolamento da
 emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni ed
 integrazioni,  con decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  su  proposta  del  Ministro degli affari esteri,
 sentito   il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica   e   tecnologica  per  la  parte  relativa  ai
 requisiti  per  la partecipazione al concorso connessi agli
 studi  universitari.  Fra  le materie di esame sono incluse
 almeno  due  lingue  straniere.  Fra  i  titoli a cui viene
 attribuita  particolare  rilevanza  ai fini del superamento
 del  concorso  sono  inclusi:  il  conseguimento  di titoli
 universitari  post-laurea e di master universitari di primo
 e  di secondo livello, [il superamento degli appositi corsi
 di  preparazione organizzati dall'istituto diplomatico o da
 altri   istituti   individuati   nel  regolamento  stesso],
 l'attivita' lavorativa a livello di funzionario gia' svolta
 presso  organizzazioni  internazionali.  Accanto alle prove
 miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati,
 il  regolamento  dispone prove attitudinali, che mettano in
 evidenza   la   capacita'   dei   candidati  di  affrontare
 l'attivita' diplomatica.
 Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il
 15  per  cento  dei  posti  e'  riservato ai dipendenti del
 Ministero   degli   affari   esteri   inquadrati  nell'area
 funzionale  C,  in  possesso del titolo di studio richiesto
 per  l'ammissione  alla  carriera  diplomatica e con almeno
 cinque  anni  di  effettivo  servizio nella predetta area o
 nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I
 posti  riservati,  non  utilizzati  a  favore  di candidati
 interni, sono conferiti agli idonei.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 31. 1.  La  materia del trasporto degli effetti del personale di cui agli articoli  199,  200,  201  e  202  del  decreto  del Presidente della Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, e' disciplinata con regolamento da emanare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
 
 Note all'art. 31:
 -  Per il riferimento agli articoli 199, 200, 201 e 202
 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
 n. 18, si vedano le note all'art. 30.
 -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400, pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, S.O., reca:
 «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.».  Si  trascrive
 l'art. 17, comma 3:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 32. 1.  Per  le  finalita' di cui all'articolo 22 e' autorizzata la spesa massima di 1.299.878 euro a decorrere dall'anno 2003. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 24 le minori entrate previste sono determinate in 104.324 euro a decorrere dall'anno 2003. 3.  Per  le  finalita' di cui all'articolo 25 e' autorizzata la spesa massima di 541.110 euro a decorrere dall'anno 2003. 4.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo 26 la spesa prevista e' determinata  in  145.812 euro a decorrere dall'anno 2003. Il Ministro dell'economia    e    delle    finanze   provvede   al   monitoraggio dell'attuazione  del  presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo  11-ter,  comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni,  e  trasmette  alle  Camere,  corredati da apposite   relazioni,   gli   eventuali   decreti  emanati  ai  sensi dell'articolo  7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. 5.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.091.124  euro  a  decorrere  dall'anno  2003,  si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
 Data a Roma, addi' 23 aprile 2003
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 Frattini,   Ministro  degli  affari
 esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 2788):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi)  e dal Ministro degli affari esteri ad interim
 (Berlusconi) il 27 maggio 2002.
 Assegnato    alle   commissioni   riunite   I   (Affari
 costituzionali)  e  III (Affari esteri), in sede referente,
 il 12 giugno 2002 con pareri delle commissioni V, VI, VIII,
 X, XI, XIV.
 Esaminato  dalle  commissioni  riunite  I  e  III il 26
 giugno  2002,  il  2,  4,  9, 18 luglio 2002; il 23 gennaio
 2003.
 Esaminato  in  aula il 27, 29 gennaio 2003 ed approvato
 il 30 gennaio 2003.
 Senato della Repubblica (atto n. 1975):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 6 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
 1ª,  5ª,  6ª,  7ª,  10ª,  della Giunta per gli affari delle
 Comunita'  europee  e della Commissione parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla  3ª commissione, in sede referente, il
 6, 11, 12, 26 marzo 2003.
 Nuovamente   assegnato   alla  commissione  3ª  (Affari
 esteri),  in  sede deliberante, il 28 marzo 2003 con pareri
 delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, della Giunta per gli
 affari   delle   Comunita'   europee  e  della  Commissione
 parlamentare per questioni regionali.
 Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, il
 3 aprile 2003 ed approvato l'8 aprile 2003.
 |  |  |  | Tabella A (v. articolo 26)
 
 "TABELLA A
 (v. articolo 171, comma 2)
 
 INDENNITA'  BASE  RELATIVE  AI  POSTI  FUNZIONE PREVISTI NEGLI UFFICI ALL'ESTERO  PER  IL  PERSONALE  DEI  RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI
 ESTERI.
 
 QUADRO A
 Indennità base
 Posto funzione                                    mensile lorda
 (euro)
 
 Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata)           1.888,68
 
 Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione)            1.817,41
 
 Ministro presso rappresentanza diplomatica                1.534,91
 
 Capo di consolato generale di prima classe                1.446,08
 
 Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica    1.399,60
 
 Capo di consolato generale                                1.378,94
 
 Primo consigliere o console aggiunto presso consolato
 generale di prima classe                                1.262,74
 
 Consigliere o console presso consolato generale
 di prima classe                                         1.163,06
 
 Capo di consolato di prima classe (1)                     1.163,06
 
 Capo di consolato                                           983,33
 
 Primo segretario o console presso consolato generale
 o console aggiunto presso consolato generale di
 prima classe                                              963,19
 
 Capo di vice consolato                                      929,62
 
 Secondo segretario o vice console                           929,62
 
 Capo di agenzia consolare                                   921,88
 
 ------ (1)  Limitatamente  a  venti consolati da determinare con decreto del Ministro   degli   affari   esteri,   di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze.
 
 QUADRO B
 Qualifica               Posto funzione          Indennità base
 mensile lorda
 (euro)
 
 Dirigente di prima   Commissario regionale capo o fascia               esperto amministrativo capo           1.381,52
 
 Dirigente di seconda Primo commissario regionale o fascia               esperto amministrativo                1.163,06
 
 QUADRO C
 Posizione       Posto funzione                       Indennità base
 economica                                             mensile lorda
 (euro)
 C3        Commissario amministrativo, consolare
 e sociale o commissario economico-
 finanziario e commerciale o
 commissario tecnico informatico e
 telecomunicazioni                        963,19  (*)
 929,62
 
 C2        Commissario aggiunto amministrativo,
 consolare e sociale o commissario
 aggiunto economico-finanziario e
 commerciale o commissario aggiunto
 tecnico informatico e telecomunicazioni
 o commissario aggiunto interprete e
 traduttore                               919,29  (*)
 872,81
 
 C1        Vice commissario amministrativo,
 consolare e sociale o vice commissario
 amministrativo-contabile o vice
 commissario interprete e traduttore o
 vice commissario economico-finanziario
 e commerciale o vice commissario tecnico
 informatico e telecomunicazioni          867,13  (*)
 792,24
 
 B3        Cancelliere amministrativo o cancelliere
 contabile o cancelliere economico-
 finanziario e commerciale o cancelliere
 tecnico informatico e telecomunicazioni  770,04  (*)
 748,35
 
 B2        Assistente amministrativo o esperto
 autista                                  702,38  (*)
 655,38
 
 B1        Coadiutore o autista capo o commesso capo  608,90  (*)
 564,49
 
 A1        Commesso o autista                         543,31  (*)
 524,72
 
 --------- (*)   Da   attribuire   soltanto  al  personale  che  abbia  maturato un'anzianita'  nei  ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.
 
 QUADRO D
 
 (PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE
 DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)
 Qualifica o                                        Indennità base
 posizione                Posto funzione            mensile lorda
 economica                                              (euro)
 
 Dirigente di seconda    Direttore di istituto italiano fascia dell'area della   di cultura (*) promozione culturale                                       1.038,08
 
 C3 o C2              Direttore di istituto italiano
 di cultura                          938,92
 
 C2 o C1              Addetto presso istituto italiano
 di cultura                          792,24
 
 ------------ (*)  Con  le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368".
 |  |  |  |  |