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| Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 3 aprile 2003 |  | Fondo  nazionale  per  il  sostegno  alla  progettazione  delle opere pubbliche  delle regioni e degli enti locali, legge n. 448/2001, art. 54. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 di concerto con
 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
 E DEI TRASPORTI
 
 Visto  l'art.  54  della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448, che in coerenza  con  gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria  mira a promuovere la realizzazione delle opere pubbliche  di regioni, province, comuni, comunita' montane e relativi consorzi  e  a  tal  fine  istituisce a decorrere dal 2002, presso il Ministero  dell'economia  e delle finanze, il «Fondo nazionale per il sostegno  alla  progettazione  delle  opere pubbliche delle regioni e degli  enti  locali» per l'erogazione di contributi pari almeno al 50 per  cento  del costo effettivo di progettazione e con una dotazione, per il 2002, di 50 milioni di euro;
 Visto  il decreto in data 10 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 131 del 6 giugno 2002, con il quale, ai sensi del comma 4  del  citato  art.  54 delta legge n. 448/2001, e' stato approvato, corredato di note esplicative, il prospetto informativo contenente le informazioni  che  le  regioni  e gli enti locali interessati debbono fornire  ai  fini  dell'ammissione  a  contributo e con il quale sono state altresi' definite le modalita' di trasmissione;
 Visto  l'art. 19 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge  finanziaria  in materia di infrastrutture e trasporti), che ha previsto  il  finanziamento della progettazione e della realizzazione di alcune opere nella norma stessa specificate, a valere sul Fondo di cui  all'art.  54  della legge n. 448/2001 che conseguentemente viene ridotto di 22.325.000 euro;
 Considerato  che  il  comma  5 dell'art. 54 della legge n. 448/2001 dispone  che  in  sede  di  prima  attuazione,  per  l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo siano prioritariamente   individuati   tra   quelli  indicati  in  apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari;
 Considerato  che,  nella  seduta del 19 dicembre 2001, in occasione dell'esame  del  disegno  di  legge  finanziania 2002, con ordine del giorno  9/1984/200  la  Commissione bilancio, tesoro e programmazione della  Camera ha impegnato il Governo, ai fini della formulazione del piano  attuativo  da  presentare ex menzionato art. 54, a considerare prioritari  i  25  progetti indicati nell'elenco allegato al medesimo ordine del giorno;
 Considerato  che,  con  propria  nota del 1° marzo 2002, sono state formulate  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  le ipotesi di indicazione   degli   interventi   da  ammettere  prioritariamente  a contributo  per  l'anno  2002, a recepimento dei contenuti del citato ordine del giorno;
 Considerato  che, con risoluzione n. 7-0-00084 del 6 marzo 2002, la citata Commissione della Camera ha impegnato il Governo ad attenersi, in  sede  di  prima  attuazione del menzionato art. 54 della legge n. 448/2001,  alle  priorita' indicate nella proposta di cui sopra e che analoga  risoluzione  e'  stata adottata dalla Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 luglio 2002;
 Considerato  che per i 25 interventi di cui sopra e' stato indicato un costo complessivo di 27.675.000 euro;
 Considerato  che,  a seguito della pubblicazione del citato decreto 10 aprile 2002, sono pervenute da parte di regioni ed enti locali 332 domande di finanziamento;
 Considerato  che  l'istruttoria  gia'  avviata  e'  stata  pertanto proseguita  solo  per  gli  interventi indicati nei citati ordini del giorno,  stante l'impossibilita' di dar corso alle altre richieste di finanziamento per incapienza dei fondi;
 Considerato  che  sono emersi taluni aspetti da approfondire, anche se  la disposizione di cui alla parte finale del comma 5 dell'art. 54 piu'   volte  menzionato  assume  portata  evidentemente  derogatoria rispetto alle indicazioni riferibili alla disciplina a regime, e che, a seguito di tali approfondimenti, per talune iniziative proposte per il  finanziamento  sono  stati apportati adeguamenti nell'indicazione dell'ente assegnatario o nella denominazione;
 Considerato  che  il comma 7 della citata norma demanda ad apposito decreto  interministeriale  la  formulazione  delle  disposizioni per l'attuazione della norma stessa;
 Ritenuto  di  circoscrivere  per  il  momento al 2002 la disciplina attuativa  in  relazione  al  rilevato  carattere  eccezionale  della procedura  stabilita  per  i  progetti  da ammettere a contributo per l'anno stesso;
 Preso  atto  che  l'art.  54  della  legge  n.  448/2001 prevede la revocabilita'  del  contributo in caso di ingiustificati ritardi o di gravi irregolarita' nell'impiego del finanziamento;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ammissione a finanziamento
 Sono  ammesse  a  contributo,  a  valere sulle risorse iscritte nel conto  del  residui  passivi  per l'anno 2003 sul capitolo 7719 dello stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le iniziative di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto, per l'importo indicato accanto a ciascuna di esse.
 Gli  enti  indicati come assegnatari nell'elenco medesimo e che non hanno   ancora   inoltrato  domanda  di  finanziamento  al  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento per le politiche di sviluppo  e  di  coesione,  corredandola  del  prospetto  informativo compilato  secondo le indicazioni fornite nell'allegato al decreto 10 aprile  2002  meglio  specificato in premessa, dovranno far pervenire detta documentazione al citato Dipartimento entro trenta giorni dalla data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In  caso  di  inosservanza  di  tale  termine  il finanziamento e' da intendere automaticamente revocato.
 Il   suddetto  Dipartimento  provvedera'  ad  effettuare  ulterioni approfondimenti  circa  l'ente  da  considerare  assegnatario  per  i contributi  concernenti le iniziative contrassegnate dai numeri 9, 10 e  23, circa eventuali sovrapposizioni delle due iniziative per prima menzionate  con  quelle  riportate ai numeri 19 e 20 nonche' circa la riconducibitita'  di  queste  ultime alla tipologia considerata dalla norma di cui trattasi.
 |  |  |  | Art. 2. Erogazioni
 L'erogazione  del contributo, compatibilmente con le disponibilita' di  cassa  ed eventuali vincoli di bilancio sopravvenuti, avverra' in un  unica  soluzione  a  favore dell'ente indicato quale assegnatario nell'elenco suddetto.
 Per  le  iniziative  di  cui  ai commi 2 e 3 del precedente art. 1, l'erogazione  non potra' avvenire prima che siano - rispettivamente - effettuati   gli  adempimenti  e  conclusi  con  esito  positivo  gli accertamenti previsti dai due commi stessi.
 Per le iniziative contrassegnate dai numeri 5, 13, 16 e 21, nonche' per  le  altre  iniziative  per le quali il contribuito assegnato non copra  l'intero  costo  della fase progettuale prevista, l'erogazione del contribuito stesso resta subordinata alla presentazione, da parte dell'ente  assegnatario,  di  una  dichiarazione  nella  quale l'ente stesso  s'impegni  a sostenere la differenza tra il costo complessivo di   progettazione,   indicato   nel  prospetto  informativo,  ed  il contributo   riportato  nell'elenco  allegato  ovvero  specifichi  la diversa fonte di copertura finanziaria dell'importo differenziale.
 |  |  |  | Art. 3. Responsabilita' dell'Ente assegnatario
 L'ente   assegnatario  e'  esclusivo  responsabile  della  corretta attuazione  dell'iniziativa  ammessa  a finanziamento, anche sotto il profilo  del  pieno  rispetto  della  normativa comunitaria oltre che della  normativa  nazionahe.  Il  medesimo  risponde  altresi'  della congruita'  del costo delta progettazione in relazione al presumibile costo della realizzazione dell'intervento oggetto della progettazione ed   al   livello   della   progettazione   stessa:  a  tal  fine  il rappresentante  legale dell'ente sottoscrive apposita attestazione da allegare alla comunicazione di cui al successivo art. 6.
 |  |  |  | Art. 4. Utilizzo economie
 Le economie conseguenti ai ribassi d'asta o comunque maturate nelle varie  fasi  procedimentali  restano acquisite all'ente assegnatario, che   le   utilizzera'   per   le  eventuali  successive  fasi  della progettazione  o  per  altre  progettazioni  concernenti  il medesimo settore.
 |  |  |  | Art. 5. Studi di fattibilita': contenuti e termine realizzazione
 Gli  studi  di fattibilita' ammessi a finanziamento con il presente decreto  debbono  rispondere  ai «requisiti minimi» di cui all'indice contenuto  nell'allegato C alla delibera CIPE n. 135/1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1999).
 Detti  studi  verranno  completati  entro  il  termine  indicato al riquadro  F,  rigo  7,  del prospetto informativo e comunque entro il termine  massimo  di  nove  mesi  dalla  data  di  aggiudicazione, da espletare  entro cinque mesi dalla data di erogazione del contributo: gli  studi  dovranno  essere quindi ultimati nei 14 mesi successivi a detta  erogazione.  Ad  ultimazione  dello studio l'ente assegnatario rilascera' la certificazione di coerenza secondo modalita' analoghe a quelle   indicate  al  punto  1.1.  della  delibera  CIPE  n.  11/02, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 123 del 28 maggio 2002, e, entro   novanta   giorni   dall'ultimazione   dello   studio  stesso, provvedera'  ad  inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento   per   le   politiche  di  sviluppo  e  di  coesione  - comunicazione di conclusione dello studio di fattibilita' contenente:
 a) gli  estremi  dell'avvenuto  rilascio della «certificazione di coerenza»;
 b) un  «quadro  tecnico  economico»  riepilogativo  dei  fondi  a disposizione,  delle  spese  sostenute e delle eventuali economie con specificazione della destinazione delle economie stesse;
 c) indicazioni   sull'esito   dello   studio   di   fattibilita', intendendo con cio' le conclusioni positive/negative cui lo studio e' pervenuto circa la realizzabitita' dell'intervento.
 |  |  |  | Art. 6. Attivita' di progettazione: termine per l'effettuazione
 Le progettazioni finanziate con il presente decreto dovranno essere ultimate  entro il termine indicato al riquadro D, rigo 7 «previsione appalto lavori» del prospetto informativo e, qualora tale termine sia riportato  in  data  fissa,  entro un numero di mesi corrispondente a quello  intercorrente  tra  la  data  di  spedizione  del  menzionato prospetto  e la data fissa indicata. Il termine decorre dalla data di erogazione del contributo.
 Nei   novanta   giorni  successivi  all'ultimazione  dell'attivita' progettuale  finanziata l'ente assegnatario provvedera' ad inviare al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  per  le politiche   di  sviluppo  e  di  coesione  comunicazione  formale  di conclusione  della  fase  di progettazione finanziara con il presente decreto che riporti:
 a) la data di ultimazione della progettazione;
 b) un  quadro riepilogativo dei fondi a disposizione, delle spese sostenute   e  delle  eventuali  economie  con  specificazione  della destinazione delle economie stesse;
 c)  notizie  sulle  ulteriori  fasi  programmate  e  sulle  fonti individuate per la relativa copertura finanziaria.
 |  |  |  | Art. 7. Revoche
 Nel  caso  che  non  venga  rispettato il termine indicato al primo comma,  rispettivamente, dell'art. 5 e dell'art. 6, ovvero il termine complessivo   scaturente   dalla  sommatoria  dei  termini  parziali, nell'ipotesi  di  finanziamento  di fasi diverse di progettazione, il contributo  verra'  revocato con decreto emanato al sensi del comma 4 dell'art.  54  della  legge n. 448/2002. Con le medesime modalita' si procedera'  al definanziamento delle iniziative di cui al comma 3 del precedente art. 1 qualora gli accertamenti ivi previsti si concludano comunque  con  esito  negativo.  Le  disponibilita'  conseguenti agli eventuali definanziamenti automatici di cui al comma 2 dell'art. 1 ed alle  revoche di cui sopra saranno riallocate nel programma attuativo relativo all'anno 2003. Analogo provvedimento verra' adottato qualora emergano  comunque  gravi  irregolarita'  nell'impiego del contributo assentito con il presente decreto.
 Roma, 3 aprile 2003
 
 Il Ministro
 dell'economia e delle finanze
 Tremonti Il Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 342
 |  |  |  | Allegato 
 ----> vedere allegato a pag. 6 della G.U. <----
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