Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2003 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 27 marzo 2003
Accordo tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane per la definizione delle modalita' di nomina e funzionamento delle commissioni regionali per i beni e le attivita' culturali, di cui agli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nonche' di svolgere, in collaborazione, attivita' di interesse comune;
Visto l'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce che venga istituita in ogni regione a statuto ordinario una Commissione per i beni e le attivita' culturali che sia composta, tra gli altri, da rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali;
Visto altresi' l'art. 155 del suddetto decreto legislativo n. 112 del 1998 che individua le funzioni della citata Commissione che istruisce e formula una proposta di piano pluriennale ed annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attivita' perseguendo lo scopo di armonizzare e coordinare le iniziative dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
Vista la nota del 18 dicembre 2002 con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha trasmesso una proposta di accordo di cui all'oggetto;
Considerato che, nella riunione tecnica del 31 gennaio 2003, sono state concordate, tra i rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI alcune modifiche alla proposta di accordo e allo schema di regolamento tipo sulle quali i rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno convenuto;
Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 27 febbraio u.s., il rappresentante dell'ANCI ha esposto alcune considerazioni, riservandosi di presentare un documento di osservazioni e pertanto l'argomento e' stato rinviato;
Vista la nota del 7 marzo con la quale l'ANCI ha trasmesso una proposta di emendamento all'art. 1, punto 2. lettera b) dello schema di regolamento tipo della Commissione per i beni e le attivita' culturali che e' stata inviata il 17 marzo u.s. alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e sulla quale il coordinamento tecnico delle regioni ha espresso avviso favorevole e al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Considerato che nell'odierna seduta di questa Conferenza e' stato acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dei comuni, delle province e delle comunita' montane;
Sancisce l'accordo tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane sul documento concernente l'accordo in oggetto che, allegato al presente atto, sub A) ne costituisce parte integrante.
Roma, 27 marzo 2003
Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
Allegato sub A)
DOCUMENTO DA APPROVARE IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 154 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 che istituisce in ogni regione a statuto ordinario una Commissione per i beni e le attivita' culturali;
Visto che ai sensi dell'art. 155 del citato decreto legislativo, la Commissione istruisce e formula una proposta di piano pluriennale ed annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attivita' perseguendo lo scopo di armonizzare e coordinare le iniziative sul territorio regionale;
Considerato che il suddetto art. 154 prevede che la Commissione sia composta da 13 membri come di seguito designati:
a) 3 dal Ministero per i beni e le attivita' culturali (MBAC);
b) 2 dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MURST);
c) 2 dalle regioni, 2 dall'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), 1 dalla Unione delle province d'Italia (UPI);
d) 1 dalla Conferenza episcopale italiana (CEI);
e) 2 dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
Considerato il comune intento del Ministero per i beni e le attivita' culturali, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei commi (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), della Conferenza episcopale italiana (CEI), e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di dare attuazione a quanto prescritto dall'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuando la procedura di nomina dei componenti della Commissione al fine di poter provvedere al suo insediamento.
Il Governo, le regioni, l'Anci, l'Upi e Uncem convengono quanto segue:
Art. 1.
Su impulso del Ministro per i beni e le attivita' culturali, o del presidente della Giunta regionale, sei mesi prima della scadenza della Commissione per i beni e le attivita' culturali istituita ai sensi dell'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si avvia il procedimento per le nomine dei membri della Commissione medesima.
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali inoltra la richiesta di designazione al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al CNEL. Il presidente della Giunta regionale inoltra la richiesta di designazione alle sedi regionali dell'Associazione nazionale dei comuni, dell'Unione delle province d'Italia e alla sede regionale della Conferenza episcopale. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta gli enti suddetti comunicano i nominativi prescelti al Ministro per i beni e le attivita' culturali e al presidente della Giunta regionale.
Art. 2.
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali trasmette i nominativi dei propri membri e quelli dei membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal CNEL al presidente della Giunta regionale.
Il presidente della Giunta regionale propone, ad intervenuta designazione di almeno 8 membri, al Ministro per i beni e le attivita' culturali il nominativo del presidente e, acquisita l'intesa sullo stesso, provvede con proprio decreto alla nomina dei membri della Commissione nonche' alla nomina del presidente.
Il presidente della Giunta regionale provvede, nel caso in cui alcuni enti presentino tardivamente le designazioni di competenza, all'integrazione dei membri della Commissione mediante la nomina degli stessi.
Art. 3.
La Commissione per i beni e le attivita' culturali provvede a dotarsi di un regolamento che qui si allega come regolamento tipo, ferma restando la possibilita' di ciascuna commissione di adottare il regolamento che riterra' opportuno nel rispetto degli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del presente accordo.
Entro novanta giorni dal suo insediamento la Commissione adotta il regolamento sulla base dello schema approvato dalla Conferenza unificata.
Il regolamento viene comunicato a cura del presidente della Commissione al Ministro per i beni e le attivita' culturali ed al presidente della Giunta regionale che provvede a farlo pubblicare sul B.U.R.
Qualora entro novanta giorni dal suo insediamento la Commissione non abbia adottato il regolamento, il presidente della Giunta regionale vi provvede d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
Nella prima seduta la Commissione elegge la propria sede presso gli uffici della regione che mette a disposizione gli uffici di segreteria assumendone gli oneri di funzionamento. Nel caso in cui la regione, per comprovati motivi, non sia in grado di garantire quanto sopra specificato, la Commissione, nella prima seduta, elegge la propria sede presso la Soprintendenza regionale che mette a disposizione gli uffici di segreteria assumendone gli oneri di funzionamento, secondo il proprio ordinamento.

COMMISSIONE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
.sp,
(Articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

Schema di regolamento tipo
Art. 1.
Funzioni e compiti della Commissione
1. Come disposto dall'art. 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Commissione per i beni e le attivita' culturali, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attivita', perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.
2. La Commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
b) esprimere, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
3. A tal fine acquisisce:
a) le leggi, i regolamenti e le relative proposte, che interessino le attivita' della Commissione;
b) i documenti di indirizzo politico e amministrativo, i documenti programmatici e gli atti amministrativi di rilevante interesse per la gestione dei beni culturali e ambientali e per la promozione e realizzazione delle attivita' culturali;
c) notizie, relazioni, documenti e quant'altro interessi le attivita' della Commissione ivi compresi gli atti relativi ai provvedimenti di vincolo imposti sui beni culturali.
4. Hanno diritto di accesso alla documentazione depositata presso la segreteria i membri della Commissione. Il presidente comunica periodicamente ai membri della Commissione l'elenco degli atti depositati.
Art. 2.
Presidente e vice presidente
1. Il Presidente della Commissione e' scelto tra i suoi componenti dal presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali ai sensi del terzo comma dell'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il vice presidente viene eletto a maggioranza dai membri della Commissione. Presidente e vice presidente durano in carica per i tre anni previsti dal terzo comma dell'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e possono essere nominati alla stessa carica per non piu' di due volte consecutive.
3. Il presidente convoca la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno d'intesa con il vice presidente, accerta la validita' delle sedute e ne regola lo svolgimento. Firma i verbali redatti dal segretario e approvati dalla Commissione nella seduta successiva. Mantiene i collegamenti informativi con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Presidente della giunta regionale. Invia, per conoscenza, copia delle convocazioni all'assessore regionale competente in materia di beni e attivita' culturali.
4. Il vice presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento.
Art. 3.
Ufficio di segreteria
1. Il segretario e' nominato dalla Commissione su proposta del presidente e dirige l'ufficio di segreteria. La segreteria svolge funzioni esecutive dirette ad assicurare l'attivita' della Commissione. Compila i verbali delle sedute, cura l'archiviazione e la regolare conservazione degli atti, fornisce, ove richiesti, documentazioni e informazioni sull'attivita' della Commissione, con le modalita' previste dalla Commissione stessa.
Art. 4.
Riunioni della Commissione
1. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno. Essa si riunisce altresi' ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Le sedute sono valide se e' assicurata la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. I membri della Commissione partecipano personalmente alle sedute e non e' prevista la possibilita' di delega. Alle sedute della Commissione possono partecipare, previa autorizzazione del presidente, tecnici o esperti invitati dai membri.
3. I lavori si svolgono sull'ordine del giorno predisposto dal Presidente, d'intesa con il vice presidente, e notificato ai componenti con l'atto di convocazione.
4. Le votazioni si effettuano di regola in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale. Alla votazione segreta si fa ricorso su proposta del presidente o ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei membri presenti.
5. L'esame degli argomenti non previsti all'ordine del giorno puo' essere richiesto prima o durante lo svolgimento della seduta da qualsiasi membro della Commissione. La Commissione decide a maggioranza sulla richiesta.
6. In tutte le votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del vice presidente. Gli altri membri possono far mettere a verbale le ragioni del loro dissenso.
7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, il presidente e l'assessore alla cultura della regione possono richiedere al presidente della Commissione la convocazione di una riunione della Commissione al fine di presentare comunicazioni e richiedere pareri.
Art. 5.
Decisioni della Commissione
1. La Commissione si esprime mediante deliberazioni che vengono assunte a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni vengono trasmesse al Ministro per i beni e le attivita' culturali e al presidente della giunta regionale. Copia dei verbali delle sedute e delle deliberazioni della Commissione e' trasmessa, per conoscenza, al segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e all'assessore regionale competente in materia di beni e attivita' culturali.
2. Le proposte di cui all'art. 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dovranno pervenire in tempi utili al fine di consentire alle amministrazioni l'esercizio delle attivita' di programmazione.
3. La Commissione decide di volta in volta le forme di comunicazione della propria attivita' a tutti i soggetti interessati.
Art. 6.
Sede e spese
1. La Commissione ha sede presso la regione che mette a disposizione gli uffici di segreteria assumendone gli oneri di funzionamento. Nel caso in cui la regione, per comprovati motivi, non sia in grado di garantire quanto sopra specificato, la Commissione elegge la propria sede presso la Soprintendenza regionale che mette a disposizione gli uffici di segreteria assumendone gli oneri di funzionamento, secondo il proprio ordinamento.
2. I membri della Commissione svolgono la loro attivita' a titolo gratuito.
3. E' previsto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno necessarie per la partecipazione alle riunioni dei membri fuori sede nonche' per le attivita' di studio, ricerca e sopralluogo svolte dai membri della Commissione o dagli esperti e dai tecnici appositamente incaricati.
Art. 7.
Adozione del regolamento e sue modificazioni
1. Il regolamento viene votato articolo per articolo e con votazione finale a maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. Il regolamento viene comunicato a cura del Presidente della Commissione al Ministro per i beni e le attivita' culturali ed al presidente della Giunta regionale che provvede a farlo pubblicare sul B.U.R.
3. Qualora entro novanta giorni dal suo insediamento, la Commissione non abbia adottato il regolamento, vi provvede il presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
4. Le proposte di modifica del regolamento sono poste all'ordine del giorno a richiesta del presidente o della maggioranza dei membri della Commissione e vengono discusse nella seduta successiva. La loro approvazione e' di competenza della stessa Commissione, a maggioranza di due terzi dei componenti.
 
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