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| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 5 maggio 2003 |  | Accertamento del raggiungimento dei limiti di spesa sul capitolo 2829 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze. |  | 
 |  |  |  | IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 Visto  l'art.  1,  comma  1, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246,  il  quale alla lettera b) dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1976,  n. 468, e successive modificazioni, aggiunge, dopo il comma 6, tra  l'altro, il seguente comma 6-bis «Le disposizioni che comportano nuove  o  maggiori  spese  hanno  effetto  entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto  dirigenziale  del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato, da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti   limiti   di   spesa.   Le  disposizioni  recanti  espresse autorizzazioni  di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data  di  pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data»;
 Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, concernente previsione di equa riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile;
 Visto  l'art.  2, comma 1, della richiamata legge n. 89, in base al quale  chi  ha  subito  un  danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto  di  violazione  della  Convenzione  per  la salvaguardia dei diritti  dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della  legge  4 agosto  1955,  n.  848,  sotto il profilo del mancato rispetto  del  termine  ragionevole  di  cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione;
 Visto  l'art. 7, comma 1, della citata legge n. 89, il quale indica che   all'onere   derivante  dall'attuazione  della  presente  legge, valutato  in  lire  12.705  milioni  a  decorrere  dall'anno 2002, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle proiezioni dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero;
 Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 290, concernente approvazione del  bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;
 Visto  il  decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
 Visto il proprio decreto del 31 dicembre 2002, recante ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;
 Considerato  che  in  applicazione  della richiamata legge n. 89 e' stato iscritto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze un fondo da ripartire sul capitolo 2829 - u.p.b. 41.5.11. - con uno stanziamento di euro 6.561.585;
 Considerato che sulla base delle richieste pervenute da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della giustizia e  della  difesa,  il  citato stanziamento di euro 6.561.585 e' stato interamente ripartito tra le Amministrazioni richiedenti;
 Ritenuto   che   per  effetto  della  predetta  ripartizione  debba ritenersi  concretizzata  la fattispecie prevista dal richiamato art. 11-ter,  comma  6-bis  della  legge  n.  468/1978, ai sensi e per gli effetti della medesima norma;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'  accertato  l'avvenuto  raggiungimento  dei  limiti  della spesa espressamente  autorizzata dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, iscritta sul  fondo  di  cui  all'u.p.b.  4.1.5.11  - Cap. 2829 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art.  3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'erogazione  degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle  risorse  assegnate  al  bilancio di previsione per l'anno 2003 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  agli  stati  di previsione per il medesimo anno dei Ministeri della giustizia e della difesa;
 Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 maggio 2003
 Il ragioniere generale dello Stato
 Grilli
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