| L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
 
 Nella sua riunione di consiglio del 15 aprile 2003;
 Vista  la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.  318,  «Regolamento  per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;
 Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, «Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore delle  telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20 marzo  2001,  n.  66,  «Disposizioni urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;
 Vista la delibera dell'Autorita' n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, «Disposizioni  in  materia  di  autorizzazioni  generali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 184 dell'8 agosto 2000;
 Vista la delibera dell'Autorita' n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, «Regolamento  per  l'organizzazione  e  la  tenuta del registro degli operatori   di   comunicazione»,   e   successive   modificazioni  ed integrazioni;
 Vista  la  direttiva  n.  2002/20/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
 Viste le richieste del Ministero delle comunicazioni di chiarire il regime  autorizzatorio  cui dovrebbero essere soggetti tabaccai, bar, pizzerie,  alberghi  ed  altri  esercenti l'attivita' commerciale che mettono   semplicemente   a   disposizione  della  propria  clientela apparecchiature telefax o altri tipi di apparecchiature terminali;
 Considerato  che sono pervenute all'Autorita' dalle associazioni di categoria  alcune  richieste  di  chiarimento  in  merito  al  titolo autorizzatorio  cui  dovrebbero  essere  soggetti alcune tipologie di pubblici  esercizi  o  titolari  di  altre  attivita'  di servizi che mettono   a  disposizione  della  propria  clientela  apparecchiature terminali  di comunicazioni quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete Internet;
 Considerato   che  la  messa  a  disposizione  del  pubblico  della possibilita'  di  usufruire  di mezzi di comunicazione elettronica da parte  dei  detti  titolari  di  esercizi  aperti  al pubblico non ha rilievo  significativo  rispetto  all'attivita' principale e consiste nel   mettere   a   disposizione   del   pubblico   stesso   le  sole apparecchiature   terminali   o  terminali  di  rete,  attraverso  il collegamento con altri operatori gia' licenziatari o autorizzati;
 Considerato  che  la  normativa  vigente,  ai sensi dell'art. 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 318/1997, richiede una autorizzazione generale o una licenza individuale per la fornitura di un  servizio pubblico di telecomunicazioni, come definito all'art. 1, comma  1,  lettera  q),  dello  stesso  decreto  del Presidente della Repubblica;
 Considerato   che   la   semplice   messa  a  disposizione  di  una apparecchiatura terminale di rete, in ogni caso conforme alle vigenti disposizioni in materia di omologazione, approvazione, compatibilita' elettromagnetica   e   sicurezza  elettrica,  connessa  ad  un  punto terminale di una rete pubblica di un gestore di rete, non costituisce un  servizio  pubblico  di  telecomunicazioni  offerto da chi mette a disposizione   tale  apparecchiatura,  allorquando  gli  obblighi  di settore  relativi  alla  fornitura  del  servizio  stesso e di quelli relativi  alla  fornitura  e  gestione  della  rete  pubblica,  anche eventualmente  mediante  accordi tra le parti, sono assolti dal detto gestore  di  rete,  ed  i clienti che utilizzano tale apparecchiatura sono  chiaramente  informati  delle  modalita'  e delle condizioni di erogazione   del  servizio  stesso,  fatte  salve  le  norme  vigenti specifiche   in   materia  di  esercizio  del  commercio  e  pubblica sicurezza;
 Considerato  che  nel  nuovo quadro regolatorio europeo adottato il 7 marzo  2002, in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale, e' esplicitato  l'obiettivo  di  agevolare  la diffusione dei servizi di comunicazione  elettronica  nella comunita', semplificando le norme e ricorrendo  alle  condizioni meno onerose possibili, anche al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi e consentire ai prestatori di servizi  e ai consumatori di trarre vantaggio anche dalle economie di scala;
 Udita  la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Messa a disposizione di apparecchiature terminali di rete
 
 1. Ai  fini  del  presente provvedimento valgono ove applicabili le definizioni  di  cui  all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
 2. Non   si   considera   fornitore  di  un  servizio  pubblico  di telecomunicazioni  ai  sensi  dell'art.  6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, nelle condizioni esposte nelle premesse del  presente provvedimento, quell'esercente l'attivita' commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non   avendo   come   oggetto   sociale   principale  l'attivita'  di telecomunicazioni,  mette  a  disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
 Napoli, 15 aprile 2003
 Il presidente: Cheli
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