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| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2003 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 15 maggio 2003, n. 107 |  | Istituzione  di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 
 ART. 1. 1.  E'  istituita,  ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione  parlamentare  di  inchiesta,  per indagare sulle anomale archiviazioni  "provvisorie"  e  sull'occultamento  dei 695 fascicoli ritrovati  nel  1994  a  Palazzo  Cesi,  sede  della Procura generale militare,  contenenti  denunzie di crimini nazifascisti, commessi nel corso  della  seconda  guerra  mondiale  e  riguardanti  circa 15.000 vittime. 2. La Commissione ha il compito di indagare su: a)  le  cause delle archiviazioni "provvisorie" di cui al comma 1, il contenuto  dei  fascicoli  e  le  ragioni  per  cui  essi  sono stati ritrovati  a  Palazzo  Cesi,  anziche'  nell'archivio  degli atti dei tribunali  di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato; b) le cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli e le eventuali responsabilita'; c)  le  cause  della  eventuale  mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale.
 |  |  |  | Art. 2 
 1.  La  Commissione  e' composta da quindici senatori e da quindici deputati  nominati  rispettivamente  dal  Presidente del Senato della Repubblica  e  dal  Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano  rappresentati  tutti i Gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione della loro consistenza numerica.
 2.  Con  gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si  provvede  alle  eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
 3.  L'Ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due vicepresidenti  e  da  due  segretari,  e' eletto a scrutinio segreto dalla   Commissione   tra  i  suoi  componenti.  Nella  elezione  del presidente,  se  nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede  al  ballottaggio  tra  i due candidati che hanno ottenuto il maggior  numero  di  voti.  In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
 4.  La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione,  con  la  presentazione  di  una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.
 |  |  |  | ART. 3. 1.  La  Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri  e  le  stesse  limitazioni dell'autorita' giudiziaria. Per le testimonianze   rese   davanti   alla  Commissione  si  applicano  le disposizioni  degli  articoli  da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale. 2.  La  Commissione puo' ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo  329  del  codice  di procedura penale, copie di atti o documenti  relativi  a  procedimenti  o  inchieste  in  corso  presso l'autorita'    giudiziaria.    L'autorita'    giudiziaria    provvede tempestivamente  e  puo'  ritardare  con  decreto  motivato, solo per ragioni  di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e puo' essere  rinnovato.  Quando  tali  ragioni  vengono  meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. 3.  Alla  Commissione, limitatamente all'oggetto dell'indagine di sua competenza,  non puo' essere opposto il segreto di Stato, d'ufficio e professionale.  Tuttavia  i  documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra  il Governo e la Commissione. E' sempre opponibile il segreto tra il   difensore   e  il  proprio  assistito  nell'ambito  del  mandato professionale. |  |  |  | ART. 4. 1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da  un  regolamento  interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio  dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari. 2.  Per  l'espletamento  delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale,  locali  e  strumenti  operativi  messi a disposizione dai Presidenti  delle  Camere, di intesa tra loro e puo' avvalersi, a sua scelta,  dell'opera  e  della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia  giudiziaria  nonche' di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti. |  |  |  | ART. 5. 1.  La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse  sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel  corso  dei  lavori,  anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. 2.  Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui al comma 1, i membri della Commissione,  i  funzionari  addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra  persona  che  collabori  con  la Commissione stessa o compia o concorra  a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono  obbligati  al  segreto  per  tutto  cio'  che riguarda gli atti medesimi  e i documenti acquisiti. Devono in ogni caso essere coperti dal   segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a  procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto  di  cui  al comma 2 e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. |  |  |  | ART. 6. 1.  Le  spese  per  il funzionamento della Commissione sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. |  |  |  | ART. 7. 1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 15 maggio 2003
 
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 973):
 Presentato dall'on. Carlo Carli il 21 giugno 2001.
 Assegnato  alla  II commissione  (Giustizia),  in  sede
 referente,   il   12 settembre   2001   con   pareri  delle
 commissioni I e IV.
 Esaminato  dalla II commissione il 14, 29 maggio 2002 e
 11, 13 giugno 2002.
 Esaminato in aula il 17, 19 giugno 2002 ed approvato il
 20 giugno 2002.
 Senato della Repubblica (atto n. 1529):
 Assegnato  alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª
 (Difesa),  in  sede  referente, il 3 luglio 2002 con parere
 della commissione 1ª.
 Esaminato   dalle   commissioni  riunite  2ª  e  4ª  il
 1° ottobre 2002 e 6 novembre 2002.
 Esaminato in aula ed approvato il 25 febbraio 2003.
 Camera dei deputati (atto n. 973-B):
 Assegnato  alla  II commissione  (Giustizia),  in  sede
 referente, il 4 marzo 2003 con pareri delle commissioni I e
 IV.
 Esaminato dalla II commissione l'1, 8, 16 aprile 2003.
 Esaminato   in  aula  il  5 maggio  2003  ed  approvato
 l'8 maggio 2003.
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