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| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 6 maggio 2003 |  | Revoca  delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari  che  contengono  la  sostanza attiva brandol che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,  in  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria
 degli alimenti e della nutrizione
 
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli art. 4 e 6;
 Visto  l'art.  2,  comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione  del  20 novembre  2002,  relativo alla non iscrizione di talune  sostanze  attive,  tra  cui il brandol, nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE;
 Visto  l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini  concessi  agli  Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;
 Ritenuto  di  dover  attuare  il  suddetto regolamento comunitario, stabilendo  inoltre  un  termine  per  lo  smaltimento  delle  scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti brandol;
 Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera a), del  citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e  l'utilizzazione  delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti brandol;
 Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  sostanza attiva brandol non e' iscritta nell'allegato I del decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  che  ha  recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari   contenenti   la   sostanza  attiva  brandol,  elencati nell'allegato  al  presente  decreto,  sono  revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.
 |  |  |  | Art. 3. La  commercializzazione  e  l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti  fitosanitari  contenenti  brandol  e'  consentita  fino  al 31 dicembre 2003.
 2.   I  titolari  delle  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari contenenti  brandol  sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare  i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
 Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate,   sara'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal 26 luglio 2003.
 Roma, 6 maggio 2003
 Il direttore generale: Marabelli
 |  |  |  | Allegato 
 Prodotti  a  base  di brandol le cui autorizzazioni all'immissione in
 commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.
 
 ===================================================================== Prodotto              |n. reg. |Data reg.  |Impresa ===================================================================== Gesal Orto Antioidico |005722  |27-01-1984 |Compo agricoltura S.p.a. Brandol 20 PB         |004222  |17-02-1981 |S.A.R.I.A.F. S.p.a. Brandol 25 L          |004221  |17-02-1981 |S.A.R.I.A.F. S.p.a.
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