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| Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2003 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 11 febbraio 2003 |  | Recepimento  della  direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso  tecnico  dell'allegato 1  della  direttiva  76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione  sul  mercato  e  di  uso  di  talune sostanze e preparati pericolosi: composti organostannici. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  904,  concernente  attuazione  della direttiva CEE76/769 relativa all'immissione  sul  mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
 Vista  la  legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  29 luglio  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 288 del 10 dicembre 1994;
 Vista  la direttiva 2002/62/CE della Commissione del 9 luglio 2002, recante  nono  adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Nell'allegato   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 settembre  1982,  n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della  sanita'  del  13 dicembre  1999,  il  testo  del  punto  18 e' sostituito con il testo riportato nell'allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nessun  produttore  o importatore puo' immettere sul mercato prodotti che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 febbraio 2003
 Il Ministro: Sirchia
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2003 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 287
 |  |  |  | Allegato 
 |1. Non possono essere immessi nel
 |mercato per essere utilizzati come
 |sostanze e costituenti di preparazioni
 |da utilizzare con funzioni di biocidi in
 18. Composti organostannici|vernici ad associazione libera. ---------------------------------------------------------------------
 |2. Non possono essere immessi nel
 |mercato o utilizzati come sostanze e
 |costituenti di preparazioni che abbiano
 |funzione di biocidi per impedire la
 |formazione di incrostazioni di
 |microrganismi piante o animali su: ---------------------------------------------------------------------
 |a) imbarcazioni di qualsiasi lunghezza
 |da utilizzare per la navigazione
 |marittima, costiera, estuariale, interna
 |o lacustre; ---------------------------------------------------------------------
 |b) gabbie, galleggianti, reti e
 |qualsiasi altra apparecchiatura o
 |impianto utilizzato nella piscicoltura e
 |nella molluschicoltura; ---------------------------------------------------------------------
 |c) qualsiasi apparecchiatura o impianto
 |parzialmente o totalmente sommerso. ---------------------------------------------------------------------
 |3. Non possono essere utilizzati come
 |sostanze o costituenti di preparazioni
 |da impiegare nel trattamento delle acque
 |industriali.
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